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951.19

Legge federale
sull’impiego della quota spettante alla Confederazione
nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° marzo 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2003 2 ,

decreta:

Art. 1 Devoluzione al Fondo AVS

La quota spettante alla Confederazione del ricavo della vendita delle 1300 tonnellate di oro che la Banca nazionale non ha più bisogno per la sua politica monetaria, secondo l’articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale, è accreditata al Fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 2 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale la pubblica nel Foglio federale se l’iniziativa popolare 3 «Utili della Banca nazionale per l’AVS» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare. Data dell’entrata in vigore: 4 1° marzo 2007