(art. 118
f LICol)
L’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF deve notificare al DFF quanto segue, indicando la propria ditta e la designazione o la ditta del L-QIF:
- l’assunzione dell’amministrazione, entro 14 giorni dalla firma del contratto del fondo o del contratto di società oppure dall’approvazione degli statuti;
- la rinuncia all’amministrazione, entro 14 giorni dalla firma del contratto del fondo modificato o del contratto di società modificato, dall’approvazione degli statuti modificati o dalla conclusione della liquidazione del L-QIF.
In caso di assunzione dell’amministrazione, a scopi statistici deve inoltre notificare al DFF entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a in particolare:
- i dati di contatto del L-QIF e dell’istituto cui compete l’amministrazione;
- la forma giuridica, il carattere aperto o chiuso e le categorie di investimento del L-QIF;
- la data di assunzione dell’amministrazione del L-QIF;
- la data presumibile del lancio del L-QIF;
- il nome e i dati di contatto della banca depositaria;
- il nome e i dati di contatto della società di audit;
- il nome e i dati di contatto dell’istituto cui competono le decisioni di investimento, se le decisioni di investimento sono state delegate;
- lo stile e la strategia di investimento.
In caso di rinuncia all’amministrazione, a scopi statistici deve altresì notificare al DFF, entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b, la data della rinuncia all’amministrazione del L-QIF.
Inoltre, a scopi statistici deve notificare al DFF di volta in volta entro 14 giorni:
- la data del lancio del L-QIF;
- ogni mutamento dei dati notificati secondo i capoversi 2 e 3;
- l’apertura della liquidazione attraverso il L-QIF.
Il DFF può pubblicare in un elenco i dati di cui ai capoversi 1, 2 lettere b ed e nonché 4 lettere a e c.
L’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF deve trasmettere periodicamente al DFF o a un terzo da esso incaricato, a scopi statistici, in particolare i seguenti dati relativi al L-QIF:
- la situazione e la variazione patrimoniale;
- il valore delle quote emesse e riscattate;
- i valori patrimoniali, articolati secondo:1.valori patrimoniali svizzeri ed esteri,2.valute,3.le seguenti categorie di investimento: strumenti del mercato monetario, crediti da operazioni pensionistiche, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, quote di altri investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, immobili, altri titoli;
- gli impegni, articolati secondo impegni svizzeri e impegni verso l’estero;
- il conto economico;
- i dati del rischio, compresi l’articolazione degli attivi e dei passivi in base alla struttura per scadenze nonché il saldo delle operazioni fuori bilancio.
Il DFF emana istruzioni tecniche sulla forma delle notifiche di cui al presente articolo. Stabilisce in particolare quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.
Il DFF o il terzo da esso incaricato può scambiare con le autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari, nel quadro del rispettivo mandato legale, i dati rilevati secondo il presente articolo.
Il DFF o il terzo da esso incaricato può pubblicare in forma aggregata i dati rilevati secondo il presente articolo e trasmetterli ad altri servizi competenti della Confederazione, segnatamente all’Ufficio federale di statistica, nonché ad autorità competenti di altri Paesi e a organizzazioni internazionali.