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951.951

Ordinanza
sull’osservazione della congiuntura1

del 25 agosto 1982 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 14 della legge federale del 20 giugno 1980 2 su l’osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali,

ordina:

Sezione 1 Ricerca sulla congiuntura

Art. 1

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 3 assegna i mandati di ricerca e provvede affinché i risultati siano resi pubblici.

Sezione 2 Osservazione della congiuntura

Art. 2 Ricorso agli organi incaricati delle indagini

Gli organi incaricati delle indagini le eseguono in modo che i risultati servano all’osservazione della congiuntura.

Si accordano con la SECO sul modo di elaborazione di questi risultati. La SECO può incaricarli di eseguire analisi particolari.

Art. 3 Ricorso ad altre istituzioni

... 4

La SECO può ricorrere ad altre istituzioni qualificate per osservare la congiuntura. Può concedere loro un’indennità.

Art. 45

Sezione 3 Indagini congiunturali

Art. 5a116

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 127

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982.