La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.
Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L’emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. 3
Non soggiacciono alla legge, segnatamente:
- gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria;
- gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d’affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un’attività bancaria.
Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d’affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un’autorizzazione come banche dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. 4
La Banca nazionale svizzera e le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest’ultima lo disponga esplicitamente.