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954.111 OIsFi-FINMA

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli istituti finanziari (Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari, OIsFi-FINMA)

del 4 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visto l’articolo 46 capoverso 5 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari 1 (LIsFi);
visti gli articoli 11, 31 capoverso 3, 34 capoverso 4, 41 capoverso 9, 44 capoverso 3, 57 capoverso 8 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 2 sugli istituti finanziari (OIsFi);
visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 5 novembre 2014 3 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA),

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Capitolo 1 Gestori patrimoniali e trustee

Art. 1 Requisiti per le assicurazioni di responsabilità civile professionale

(art. 31 cpv. 3 OIsFi)

I gestori patrimoniali e i trustee possono computare le assicurazioni di responsabilità civile professionale nei fondi propri ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OIsFi se sono adempiuti i seguenti requisiti:

  1. l’assicurazione di responsabilità civile professionale è conclusa presso un’impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
  2. ha una durata minima di un anno;
  3. prevede un termine di disdetta di almeno 90 giorni;
  4. nel caso di polizze con il principio della data della richiesta di risarcimento o con il principio di insorgenza del danno, la responsabilità viene estesa ad almeno cinque anni;
  5. l’assicurazione di responsabilità civile professionale copre almeno i rischi connessi alla responsabilità civile professionale del modello aziendale (art. 2).

I rischi connessi alla responsabilità civile professionale del modello aziendale sono coperti se l’assicurazione di responsabilità civile professionale comprende espressamente i rischi connessi alla responsabilità civile professionale in tutti i campi di attività descritti dal profilo materiale e geografico nei documenti pertinenti relativi all’organizzazione.

I requisiti riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale devono essere costantemente adempiuti.

Art. 2 Rischi connessi alla responsabilità civile professionale da coprire

(art. 31 cpv. 3 OIsFi)

L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve coprire danni patrimoniali causati per colpa, inclusa la negligenza, nell’esercizio di tutte le attività tipiche della professione delle quali il gestore patrimoniale e il trustee sono responsabili per legge.

Sono considerati rischi della responsabilità civile professionale in particolare:

  1. danni patrimoniali dovuti a errori di investimento, in particolare violazioni degli obblighi legali e contrattuali o delle disposizioni del contratto di gestione patrimoniale o nei confronti del trust;
  2. danni patrimoniali dovuti a violazioni degli obblighi da parte dei collaboratori o di altre persone di fiducia del gestore patrimoniale o del trustee.

Art. 3 Ammontare della copertura assicurativa

(art. 31 cpv. 3 OIsFi)

Un’eventuale franchigia va detratta al momento del computo delle assicurazioni di responsabilità civile professionale dai fondi propri ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OIsFi.

Art. 4 Obbligo di comunicazione in caso di disdette e mutamenti

(art. 31 cpv. 3 OIsFi)

I gestori patrimoniali e i trustee devono comunicare immediatamente alla FINMA la disdetta o un mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.

Capitolo 2 Gestori di patrimoni collettivi

Sezione 1 Definizione e calcolo dei valori soglia

Art. 5 Valori patrimoniali da considerare

(art. 34 cpv. 4 OIsFi)

Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali gestiti dal gestore patrimoniale di patrimoni collettivi devono essere considerati anche i valori patrimoniali di cui il gestore di patrimoni collettivi in questione ha delegato la gestione a terzi.

Se un gestore patrimoniale gestisce un investimento collettivo di capitale che detiene quote in altri investimenti collettivi di capitale da lui gestiti, per il calcolo dei valori soglia deve considerare i valori patrimoniali in questione soltanto una volta.

Art. 6 Valutazione dei patrimoni gestiti di investimenti collettivi di capitale

(art. 34 cpv. 4 OIsFi)

Per ogni investimento collettivo di capitale gestito deve essere determinato il valore dei patrimoni gestiti basandosi sulle regole di valutazione stabilite nelle prescrizioni legali dello Stato di domicilio dell’investimento collettivo di capitale nonché, eventualmente, su quelle stabilite nei documenti pertinenti dell’investimento collettivo di capitale.

L’importo computabile per la somma degli impegni derivanti dall’effetto leva viene calcolato in base all’approccio Commitment II ai sensi degli articoli 35–37 dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 2014 5 sugli investimenti collettivi.

Gli impegni all’investimento di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera d OIsFi sono dati dalla somma di tutti gli importi che l’investimento collettivo di capitale o la direzione del fondo può richiamare presso gli investitori in base a impegni vincolanti.

Per valore nominale di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera d OIsFi si intende la somma degli impegni all’investimento meno i rimborsi già versati agli investitori.

Art. 7 Valutazione dei patrimoni di previdenza gestiti

(art. 34 cpv. 4 OIsFi)

Per il calcolo del valore soglia di 100 milioni di franchi svizzeri ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi devono essere considerati i valori patrimoniali gestiti di tutti gli istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a OIsFi e dei corrispondenti istituti di previdenza esteri.

Per la valutazione dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri sono determinanti i principi di valutazione ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 6 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Per la valutazione di valori patrimoniali di istituti di previdenza esteri sono determinanti i pertinenti principi di valutazione secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di domicilio dell’istituto di previdenza estero.

Per il calcolo del valore soglia del 20 per cento dei valori patrimoniali in ambito obbligatorio ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c OIsFi devono essere considerati soltanto i valori patrimoniali gestiti di istituti di previdenza svizzeri.

Sezione 2 Gestione dei rischi e sistema di controllo interno

Art. 8 Principi della gestione dei rischi e del controllo interno

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di un sistema di controllo interno basato su un’analisi sistematica dei rischi. Le attività di controllo vanno integrate nei processi lavorativi.

Con tale sistema e con il suo monitoraggio, l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi assicura che tutti i rischi essenziali del gestore di patrimoni collettivi siano accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo adeguato ed efficace.

Per determinare la tolleranza al rischio, l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo considera la capacità di sopportare i rischi del gestore di patrimoni collettivi.

Per i gestori di patrimoni collettivi che non dispongono di un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, gli obblighi ai sensi dei capoversi 2 e 3 spettano all’organo di gestione.

Art. 9 Attuazione della gestione dei rischi

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

L’organo di gestione del gestore di patrimoni collettivi sviluppa procedure appropriate per concretizzare le attività di controllo che vengono integrate nei processi lavorativi e adeguati processi per controllare i rischi.

Art. 10 Valutazione dei rischi di un investimento collettivo di capitale

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

Il gestore di investimenti collettivi di capitale aperti ne valuta la liquidità e gli ulteriori rischi essenziali a intervalli regolari sulla base di diversi scenari e li documenta.

Si può rinunciare a tenere conto degli scenari se il patrimonio netto del fondo non ammonta a più di 25 milioni di franchi svizzeri.

Art. 11 Direttive interne sulla gestione e il controllo dei rischi

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

I gestori di patrimoni collettivi stabiliscono in direttive interne adeguati principi di gestione e di controllo dei rischi nonché l’organizzazione della gestione dei rischi.

Includono i rischi ai quali:

  1. sono o potrebbero essere esposti in tutti i campi della loro attività;
  2. sono o potrebbero essere esposti i patrimoni collettivi da loro gestiti e gli altri patrimoni gestiti nell’ambito di mandati.

Le direttive interne stabiliscono in particolare:

  1. le competenze all’interno del gestore di patrimoni collettivi;
  2. i tipi di rischio a livello di attività del gestore di patrimoni collettivi, di patrimoni collettivi nonché di patrimoni gestiti nell’ambito di mandati;
  3. le procedure e i sistemi di valutazione e gestione di tutti i rischi essenziali del gestore di patrimoni collettivi e dei patrimoni collettivi, in particolare del loro rischio di mercato, di liquidità e di controparte;
  4. i compiti, le responsabilità e la frequenza del rapporto da sottoporre all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo e all’organo di gestione.

Nel definire le direttive interne e l’organizzazione della gestione dei rischi occorre tenere conto del tipo, della portata e della complessità delle operazioni, dei patrimoni collettivi e dei patrimoni gestiti nell’ambito di mandati.

Per ogni investimento collettivo di capitale occorre definire adeguati valori soglia interni di liquidità in particolare a seconda degli investimenti, della politica d’investimento, della ripartizione dei rischi, della cerchia degli investitori e della frequenza di riscatto.

Art. 12 Direttive interne sulle tecniche d’investimento e i derivati

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati deve essere fissato nelle direttive interne e verificato periodicamente.

Per il ricorso a derivati, le direttive interne disciplinano inoltre, in base alla struttura e ai rischi del gestore di patrimoni collettivi, gli ambiti seguenti:

  1. politica dei rischi:1.derivati che possono essere utilizzati,2.requisiti riguardo alle controparti,3.requisiti riguardo alla liquidità dei mercati,4.nell’utilizzo di prodotti indicizzati: requisiti riguardo alla rappresentatività e alla correlazione;
  2. controllo dei rischi:1.accertamento, valutazione e monitoraggio dei rischi,2.competenze e limiti,3.procedura di misurazione del rischio,4.procedura di «escalation» in caso di superamento dei limiti;
  3. elaborazione e valutazione:1.documentazione delle operazioni,2.modelli di valutazione da utilizzare,3.dati e fornitori di dati da utilizzare.

In caso di impiego dell’approccio modello, nelle direttive interne nell’ambito del controllo dei rischi devono inoltre essere disciplinati:

  1. il metodo di verifica del modello di misurazione del rischio, in particolare Value at Risk;
  2. la procedura di «escalation» e le misure in caso di risultati insufficienti dei test di verifica;
  3. la composizione dei portafogli di riferimento nonché delle loro modifiche e il monitoraggio del processo per determinare il portafoglio di riferimento;
  4. «stress test».

L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati nonché l’amministrazione delle garanzie e i conseguenti rischi devono essere considerati in maniera appropriata nella gestione dei rischi degli investimenti collettivi di capitale gestiti e dei valori patrimoniali degli istituti di previdenza.

Art. 13 Altri obblighi concernenti la gestione dei rischi

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

I gestori di patrimoni collettivi verificano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei principi della gestione dei rischi nonché delle procedure e dei sistemi e continuano a svilupparli di conseguenza.

Redigono un rapporto da sottoporre all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo e all’organo di gestione su:

  1. l’osservanza dei principi della gestione dei rischi e delle procedure definite; e
  2. l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a eliminare eventuali lacune nel processo di gestione dei rischi.

Art. 14 Controllo dei rischi

(art. 41 cpv. 9 OIsFi)

Per svolgere il controllo dei rischi, i gestori di patrimoni collettivi dispongono di sufficiente personale tecnico qualificato.

Le persone competenti per il controllo dei rischi accertano, valutano e monitorano:

  1. i rischi assunti dal gestore di patrimoni collettivi;
  2. i rischi di ogni singola posizione degli investimenti collettivi di capitale gestiti e il loro rischio complessivo;
  3. i rischi di ogni singola posizione dei valori patrimoniali gestiti da istituti di previdenza e il loro rischio complessivo; e
  4. i rischi di altri eventuali mandati di gestione.

Il controllo dei rischi deve essere separato, a livello di funzioni e di gerarchia, dalle unità operative, in particolare dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio). Deve poter agire in maniera indipendente.

Sezione 3 Assicurazione di responsabilità civile professionale

Art. 15 Requisiti

(art. 44 cpv. 3 OIsFi)

L’assicurazione di responsabilità civile professionale dei gestori di patrimoni collettivi conformemente all’articolo 44 capoverso 2 lettera b OIsFi deve adempiere i seguenti requisiti:

  1. è stipulata presso un’impresa di assicurazioni ai sensi della LSA7;
  2. ha una durata minima di un anno;
  3. prevede un termine di disdetta di almeno 90 giorni;
  4. nel caso di polizze con il principio della data della richiesta di risarcimento o con il principio di insorgenza del danno, la responsabilità viene estesa ad almeno cinque anni;
  5. copre almeno i rischi della responsabilità civile professionale (art. 16).

La copertura assicurativa corrisponde:

  1. per ogni singolo credito: ad almeno il due per cento del patrimonio complessivo del patrimonio collettivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi;
  2. per tutti i crediti di un anno: ad almeno il tre per cento del patrimonio complessivo del patrimonio collettivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi.

L’ammontare della copertura assicurativa deve essere calcolato annualmente, sulla base del patrimonio complessivo, alla chiusura dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore di patrimoni collettivi o degli istituti di previdenza nonché al momento dell’assunzione di mandati supplementari di gestione di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza.

I requisiti riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale devono essere costantemente adempiuti.

Art. 16 Rischi da coprire connessi alla responsabilità civile professionale

(art. 44 cpv. 3 OIsFi)

L’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b OIsFi deve coprire danni patrimoniali causati per colpa, inclusa la negligenza, nell’esercizio delle attività delle quali il gestore di patrimoni collettivi è responsabile per legge.

Sono considerati rischi della responsabilità civile professionale tra l’altro:

  1. danni patrimoniali dovuti a errori di investimento, in particolare violazioni degli obblighi legali e contrattuali o delle disposizioni del contratto di gestione patrimoniale concernenti il patrimonio collettivo, il contratto del fondo o lo statuto dell’investimento collettivo di capitale nonché il regolamento dell’istituto di previdenza;
  2. danni patrimoniali dovuti a violazioni degli obblighi da parte dei collaboratori del gestore di patrimoni collettivi.

Art. 17 Obbligo di comunicazione in caso di disdette e mutamenti

(art. 44 cpv. 3 OIsFi)

I gestori di patrimoni collettivi devono comunicare immediatamente alla FINMA la disdetta o un mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.

Capitolo 3 Direzioni dei fondi

(art. 57 cpv. 8 OIsFi)

Art. 18

Alle direzioni dei fondi si applicano per analogia gli articoli 8–14.

Nella gestione dei rischi la direzione del fondo può considerare le corrispondenti misure del gestore patrimoniale di patrimoni collettivi nel quadro della sua valutazione orientata al rischio.

Capitolo 4 Verifiche prudenziali e verifiche dei conti annuali per gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi

Art. 19 Ripartizione in verifiche dei conti annuali e verifiche prudenziali

(art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)

Le verifiche vanno ripartite in una verifica dei conti annuali e una verifica prudenziale.

Art. 20 Verifica dei conti annuali

(art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)

La verifica dei conti annuali della direzione del fondo e del gestore di patrimoni collettivi è retta dagli articoli 728–731 a del Codice delle obbligazioni (CO) 8 .

Art. 21 Verifica prudenziale

(art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)

La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto, da parte dei gestori di patrimoni collettivi e delle direzioni dei fondi a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d LIsFi, delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 22 Rapporti di verifica prudenziale e di verifica dei conti annuali

(art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)

La società di audit allestisce:

  1. rapporti di verifica prudenziale delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale;
  2. rapporti di verifica dei conti annuali a norma dell’articolo 63 capoverso 1 lettera b LIsFi.

I rapporti di verifica della direzione del fondo includono anche i fondi di investimento che sono gestiti dalla stessa.

L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve prendere atto del rapporto di verifica prudenziale e documentare la presa di conoscenza.

Al rapporto di verifica dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni concernenti la revisione ordinaria secondo il CO 9 .

Capitolo 5 Comprova dei fondi propri di società di intermediazione mobiliare che non gestiscono conti

(art. 46 cpv. 5 LIsFi)

Art. 23

Le società di intermediazione mobiliare che non gestiscono conti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi comprovano alla FINMA ogni trimestre che dispongono di fondi propri adeguati.

La comprova dei fondi propri su base consolidata deve essere fornita semestralmente.

Le comprove devono essere presentate entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre.

Capitolo 6 Forma per l’invio dei documenti

(art. 11 cpv. 1 OIsFi)

Art. 24

Gli istituti finanziari inoltrano in forma elettronica i documenti di cui all’articolo 11 capoverso 1 OIsFi. A tale scopo utilizzano i modelli predisposti dalla FINMA.

La FINMA può concedere deroghe all’invio elettronico dei documenti.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Disposizione transitoria

I gestori patrimoniali, i trustee, i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per l’esercizio di tali attività devono adempiere i requisiti della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato

(art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

... 10

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