Le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in virtù del diritto anteriore un’autorizzazione a esercitare rami assicurativi a complemento di altri rami possono esercitarli in modo indipendente a partire dall’entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di quest’ultima.
I termini per la presentazione dei rapporti di cui all’articolo 25 devono essere rispettati per la prima volta per l’esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 43 capoverso 1 devono annunciarsi presso la FINMA per l’iscrizione nel registro entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’acquisizione delle qualifiche professionali delle persone di cui agli articoli 23, 28 e 44.
Le imprese di assicurazione con un capitale inferiore a quello prescritto nell’articolo 8 devono aumentarlo entro i due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
Chi dirige effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo senza esercitare in Svizzera l’attività assicurativa deve annunciarsi presso la FINMA entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
I gruppi assicurativi o i conglomerati assicurativi già esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Su domanda motivata, la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 5, 6, 7.