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974.1

Legge federale
sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell’Europa dell’Est nel loro intento di attuare e consolidare la democrazia, nonché nella transizione verso l’economia di mercato e nell’instaurazione delle relative strutture sociali.

Sono Stati dell’Europa dell’Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell’Europa dell’Est e i Paesi dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

Nell’ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est persegue i seguenti obiettivi:

  1. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, nonché l’attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
  2. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell’economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l’aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell’Europa dell’Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

Essi presuppongono che lo Stato o l’istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.

Art. 4 Democrazia e diritti dell’uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell’uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell’ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell’Europa dell’Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2 Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est può assumere le seguenti forme:

  1. cooperazione tecnica;
  2. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell’indebitamento e le garanzie;
  3. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
  4. provvedimenti atti a promuovere l’impiego di mezzi del settore privato;
  5. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

  1. contributi a fondo perso;
  2. mutui;
  3. partecipazioni;
  4. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3 Finanziamento

Art. 10

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno 3 pluriennali mediante decreto federale semplice.

Sezione 4 Esecuzione

Art. 11 Priorità

Il Consiglio federale fissa i punti fondamentali e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi sanciti dalla presente legge e tiene conto dell’esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12 Accordi e contratti

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un’organizzazione internazionale.

Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 13 Collaborazione con terzi

La progettazione e l’esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

Per adempiere gli obiettivi definiti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 14 Coerenza e coordinamento nell’Amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede affinché nell’Amministrazione federale la politica concernente l’Europa dell’Est sia coerente e coordinata.

Art. 154

Art. 16 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976 5 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17 Valutazioni e rapporti

Il Consiglio federale vigila sull’utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

Riferisce all’Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Il rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

Emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 19 Modifica di altri atti normativi

... 6

Art. 20 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

Le modifiche di cui all’articolo 19 n. 2 hanno durata di validità indeterminata. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2017 7