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974.11

Ordinanza
concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

del 19 dicembre 2018 (Stato 1° febbraio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 18 della legge federale del 30 settembre 2016 1 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza regola l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Essa stabilisce in particolare le competenze decisionali e finanziarie purché non siano disciplinate in altri atti normativi.

I provvedimenti riguardano due gruppi di Stati:

  1. quelli che non sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti relativi alla cooperazione per la transizione (cooperazione per la transizione);
  2. quelli che sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti di riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata (provvedimenti relativi all’ambito della coesione).

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la presente ordinanza si applica anche a Cipro e Malta.

Art. 2 Ideazione dei provvedimenti

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) elaborano congiuntamente le linee direttrici della cooperazione svizzera a favore degli Stati dell’Europa dell’Est.

Il DFAE e il DEFR preparano congiuntamente la posizione della Svizzera in caso di negoziati internazionali relativi alla cooperazione per la transizione.

Alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) compete il coordinamento generale della cooperazione per la transizione.

La DSC e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) assumono congiuntamente il coordinamento generale dei provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

Art. 3 Competenze

Per quanto riguarda la cooperazione per la transizione e i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la DSC e la SECO sono competenti per la preparazione, l’elaborazione delle proposte, l’esecuzione, la redazione di rapporti, il controllo sull’utilizzo delle risorse e la valutazione .

Le forme di cooperazione secondo l’articolo 7 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est sono attuate dalla DSC e dalla SECO nei loro rispettivi ambiti tematici di specializzazione.

Art. 4 Coordinamento

La DSC e la SECO sono competenti congiuntamente per:

  1. la pianificazione strategica comune;
  2. l’ideazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1;
  3. l’elaborazione dei messaggi del Consiglio federale destinati al Parlamento;
  4. la determinazione degli aspetti finanziari;
  5. la definizione della politica di informazione.

Il coordinamento tra la DSC e la SECO è assicurato dal Comitato di pilotaggio transizione e dal Comitato di pilotaggio coesione.

Il Comitato di pilotaggio transizione definisce e coordina la politica di impiego dei mezzi e supervisiona l’attuazione operativa della pianificazione strategica congiunta per quanto riguarda la cooperazione per la transizione. La DSC e la SECO assicurano in alternanza la presidenza del Comitato.

Il Comitato di pilotaggio coesione coordina la politica di impiego dei mezzi, l’attuazione operativa e le misure di accompagnamento per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione. La DSC e la SECO assicurano in alternanza la presidenza del Comitato. Anche la Direzione degli affari europei, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e la Segreteria di Stato della migrazione vi sono rappresentate in qualità di membri. Esperti interni all’Amministrazione possono essere chiamati a dare il proprio contributo.

I direttori della DSC e della SECO sono competenti congiuntamente per l’arbitraggio delle controversie che possono sorgere all’interno del Comitato di pilotaggio transizione e del Comitato di pilotaggio coesione.

Art. 5 Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali

Le competenze del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 3 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. Il Comitato può inoltre essere consultato in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

Art. 6 Commissione consultiva per la cooperazione internazionale

Le competenze della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 4 su la cooperazioneallo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. La Commissione può inoltre essere consultata in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

Art. 7 Competenze finanziarie

Il Consiglio federale ordina i provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 20 milioni di franchi.

I provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni di franchi e inferiore ai 20 milioni di franchi sono ordinati dal DFAE o dal DEFR d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

I provvedimenti che comportano una spesa inferiore ai 10 milioni di franchi sono ordinati dalla DSC o dalla SECO.

Art. 8 Superamento dei costi

Quando i costi di esecuzione dei provvedimenti ordinati superano l’importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue:

  1. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi non superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere approvate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione dell’importo supplementare;
  2. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere approvate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione del nuovo importo totale.

Art. 9 Modifiche

La DSC e la SECO possono modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.

Art. 10 Forma delle decisioni

I provvedimenti, i superamenti dei costi e le modifiche sono debitamente motivati e decisi per scritto.

Art. 11 Controllo dell’impiego dei mezzi finanziari

Il DFAE o il DEFR controllano l’impiego dei mezzi finanziari messi a disposizione di partner o intermediari.

Se del caso essi emanano, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze, speciali direttive per la giustificazione dell’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 12 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione

Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30 a –30 d dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 5 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.

Art. 13 Accordi

Nell’ambito dei crediti stanziati, gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico nonché accordi internazionali di natura tecnica.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 6 maggio 1992 6 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2024.