La presente ordinanza regola l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Essa stabilisce in particolare le competenze decisionali e finanziarie purché non siano disciplinate in altri atti normativi.
I provvedimenti riguardano due gruppi di Stati:
- quelli che non sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti relativi alla cooperazione per la transizione (cooperazione per la transizione);
- quelli che sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti di riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata (provvedimenti relativi all’ambito della coesione).
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la presente ordinanza si applica anche a Cipro e Malta.