Il Consiglio federale istituisce la commissione per un periodo amministrativo di quattro anni e ne designa il presidente. La commissione elegge un vicepresidente.
La commissione è composta di almeno cinque e di al massimo quindici membri. Il Consiglio federale ne stabilisce il numero per ogni periodo amministrativo, secondo l’importanza degli accordi da eseguire. Se il volume degli affari lo esige, il numero dei membri può essere aumentato per il resto del periodo amministrativo.
La commissione può deliberare validamente se almeno la metà, ma al minimo tre dei suoi membri sono presenti.