AS 1998 2293
Decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina
Decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina
del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19981, decreta:
I La legge federale del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 6-8
6 L’Ufficio federale della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni
eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate. 7 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con sostanze di cui al capoverso 1 lettera b. Provvede segnatamente affinché dette sostanze siano somministrate unicamente a persone che: a. hanno compiuto 18 anni almeno; b. sono eroinomani da due anni almeno; c. hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e d. presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti. 8 Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell’evoluzione delle terapie, in particolare anche in considerazione dell’obiettivo dell’astinenza.
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all’articolo 8 capoversi 6 e 7. 2 Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.