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AS 1998 2584

Ordinanza 99 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 99 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 16 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capo- verso 1 lettera a LPC sono aumentati come segue: a. per persone sole, a 14 860 franchi al minimo e a 16 460 franchi al massimo; b. per coniugi, a 22 290 franchi al minimo e a 24 690 franchi al massimo; c. per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a

7830 franchi al minimo e a 8630 franchi al massimo.

Art. 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 Sono abrogate le seguenti ordinanze:

a. Ordinanza 90 del 12 giugno 19892 sull’adeguamento delle prestazioni com- plementari all’AVS/AI; b. Ordinanza 92 del 21 agosto 19913 sull’adeguamento delle prestazioni comple- mentari all’AVS/AI; c. Ordinanza 97 del 16 settembre 19964 sull’adeguamento delle prestazioni com- plementari all’AVS/AI.

2 L’ordinanza 93 del 31 agosto 19925 sull’adeguamento delle prestazioni comple-

mentari all’AVS/AI è modificata come segue:

Art. 2 Abrogato

RS 831.307 1 RS 831.30 2 RU 1989 1241, 1990 1919, 1991 2121 3 RU 1991 2121, 1992 1836 4 RU 1996 2766 5 RS 831.305

2584 1998-0024

RU 1998

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

16 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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