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AS 1998 2696

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° luglio 19981 che istituisce provvedimenti nei confronti della Re- pubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Art. 4a Divieto di nuovi investimenti 1 È vietato trasferire capitali o altri investimenti finanziari allo scopo di stabilire una durevole relazione economica con la Repubblica di Serbia a: a. la Repubblica federale di Jugoslavia e la Repubblica di Serbia o i loro governi; b. una persona che soggiorna o risiede nella Repubblica di Serbia; c. un’impresa costituita secondo il diritto della Repubblica di Serbia; d. una persona giuridica di proprietà o in possesso maggioritario di un governo, di una persona o di un’impresa secondo le lettere a-c; e. una persona che agisce a nome di un governo, di una persona o di un’impresa secondo le lettere a-c. 2 L’acquisto di immobili sul territorio della Repubblica di Serbia è parimenti vietato.

3 Per capitali o altri investimenti finanziari s’intendono:

a. denaro contante, liquidità, dividendi, interessi o altri redditi da titoli, prestiti obbligazionari, obbligazioni e altri titoli d’investimento; b. redditi da investimenti finanziari mobiliari e immobiliari, inclusi i diritti di pro- prietà, oppure da vendite o altre alienazioni o transazioni concernenti tali inve- stimenti o diritti.

4 Dal divieto di cui al capoverso 1 è eccettuato il trasferimento per adempiere:

a. contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente articolo; e b. contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o la fornitura di servizi con modalità di pagamento secondo gli usi commerciali. 5 L’Ufficio federale dell’economia esterna può, in singoli casi, autorizzare il trasfe- rimento di capitali o altri investimenti finanziari, qualora siano utilizzati esclusiva- mente per progetti di sostegno della democratizzazione o attività umanitarie.

1 RS 946.207; RU 1998 1845

2696 1998-0122

RU 1998

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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