AS 1998 3015
Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri
Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri
Modifica del 5 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19721 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La Commissione svizzera di maturità riconosce, alle condizioni definite dalla pre- sente ordinanza, la validità di un attestato ufficiale di maturità estero conseguito da uno Svizzero.
Art. 2 Abrogato
Art. 3, titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2-4 Materie d’esame 1 Dopo aver esaminato il programma di studi della scuola frequentata dal candidato e le condizioni giusta le quali l’attestato è stato conseguito, la Commissione svizzera di maturità stabilisce in quali materie il candidato debba subire un esame. … 2-4 Abrogati
Art. 4 Ordinamento degli esami Gli esami menzionati nell’articolo 3 si svolgono nell’ambito delle abituali sessioni d’esame di maturità federale e giusta l’ordinanza del 17 dicembre 19732 per essi vi- gente, sempreché essa non contrasti con le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 6 lett. d La domanda di riconoscimento va inviata all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza. Essa deve essere corredata di: