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AS 1998 3244

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della legge sull’agricoltura1; ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frut- ta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.

Art. 2 Permesso generale d’importazione Un permesso generale d’importazione (PGI) è necessario soltanto per l’importazione delle merci enumerate nell’allegato 1.

Art. 3 Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contin- gente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato.

Capitolo 2 Organizzazione del mercato Sezione 1 Frutta e verdura fresche

Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:

RS 916.121.10 1 RS 910.1; RU 1998 3033

3244 1998-0173

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a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale2; b. durante il periodo per il quale è stata fissata un’ADFC (periodo amministrato) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall’Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all’offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commer- ciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nello stesso numero di tariffa e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica. 2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fre- sche possono essere importate all’ADC, sempre che l’Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione.

Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione 1 L’Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l’importazione in fun- zione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. 2 Esso non libera parti del contingente doganale per l’importazione, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbi- sogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l’ADFC ridotta di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento). 3 In deroga al capoverso 2, l’Ufficio federale può liberare parti del contingente do- ganale per l’importazione, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713; 0811/0813; 2001/2009 e 2202.

Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale 1 L’Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l’impor- tazione secondo l’articolo 5 capoverso 1, per: a. i pomodori, i cetrioli per insalata e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Per quota di mercato di un avente diritto s’intende la pro- porzione della merce importata da quest’ultimo all’ADC e all’ADFC nell’anno precedente e della prestazione all’interno del Paese fornita nello stesso periodo rispetto alle importazioni all’ADC e all’ADFC e alle prestazioni all’interno del Paese dell’insieme degli aventi diritto. L’avente diritto può annunciare la sua prestazione all’interno del Paese entro il 15 febbraio del periodo di contingente; b. merci non enumerate nelle lettere a e c: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente; c. cipolline da semina, i cavoletti di Bruxelles, la cicoria Witloof, gli asparagi verdi e le melanzane: in funzione del criterio di cui alla lettera b, combinato con la prestazione all’interno del Paese. L’Ufficio federale fissa una chiave di

2 RS 632.10 allegato

3 RS 916.01; RU 1998 3125

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riparto delle quote del contingente doganale in funzione della prestazione all’interno del Paese durante il periodo in cui la parte del contingente doganale è stata liberata per l’importazione. 2 Le parti del contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L’Ufficio federale può vincolare l’assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni ef- fettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono te- nute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.

Art. 7 Oneri Il titolare di un PGI è tenuto ad esaurire la merce importata entro l’inizio del periodo amministrato o alla data fissata secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b.

Art. 8 Particolari margini di tolleranza all’importazione per gli invii Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati senza PGI e all’ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.

Art. 9 Controllo della qualità per l’esportazione 1 Le merci menzionate nell’allegato 2 sottostanno al controllo di conformità alle norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE/ONU), enumerate nello stesso allegato. 2 L’Ufficio federale adegua le indicazioni dell’allegato 2 all’ultimo stato delle norme CEE/ONU.

Sezione 2 Verdure congelate

Art. 10 Aumento del contingente doganale L’Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16 : a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o com- mercializzate; b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite; c. per garantire l’assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale L’Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:

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a. 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettuate nei tre anni precedenti; b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche desti- nate alla trasformazione, che sono stati ritirati nei tre anni precedenti confor- memente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. Sezione 3 Fiori recisi

Art. 12 Contingente doganale

1 Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2 I fiori freschi recisi possono essere importati all’ADC, sempre che l’Ufficio fede- rale liberi parti del contingente doganale per l’importazione. 3 A seconda del fabbisogno del mercato e dell’offerta indigena, l’Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

Art. 13 Scaglionamento temporale del contingente doganale L’Ufficio federale ripartisce il contingente doganale n. 13 su periodi di 7-14 giorni.

Art. 14 Ripartizione delle quote del contingente doganale 1 L’Ufficio federale assegna le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi di- ritto in base alle importazioni all’ADC e all’ADFC da essi effettuate durante i perio- di dell’anno precedente fissati nell’articolo 13.

2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di

aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre. 3 L’Ufficio federale assegna una quota di 450 kg lordi all’avente diritto che, per la prima volta, intende importare merci durante il periodo dal 1° maggio al 25 ottobre. 4 I quantitativi supplementari di cui all’articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in fun- zione della prestazione all’interno del Paese. L’Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per il periodo in cui l’aumento del contingente doganale è stato liberato per l’importazione e per contratti di compra- vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono pervenire all’Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso.

Sezione 4 Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15 Aumento del contingente doganale 1 Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno. 2 L’Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

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3 I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la riparti- zione dei contingenti doganali.

Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 1 L’Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d’asta. 2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo se- mestre. Il contingente doganale n. 21 è suddiviso in parti uguali sui due semestri.

Art. 17 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 29 e 31

1 L’Ufficio federale attribuisce quote del contingente doganale n. 29 secondo

l’ordine di arrivo delle domande sino a un quantitativo di 5 tonnellate per avente diritto e domanda. Il titolare di una quota può presentare una seconda domanda, non appena ha importato la prima quota, e così di seguito. Le quote o il saldo delle quote non utilizzate nel termine impartito non sono più valide e possono essere riassegna- te.

2 Esso attribuisce quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione

all’interno del Paese fornita nell’ambito dell’esportazione. 3 Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5 Piantimi di alberi da frutta Art. 18 I piantimi di alberi da frutta a nocciolo e a granelli, che non sono prodotti in Svizze- ra, possono essere importati all’aliquota di dazio ridotta.

Capitolo 3 Disposizioni d’esecuzione Sezione 1 Compiti e competenze

Art. 19 Ufficio federale dell’agricoltura L’Ufficio federale fissa in un’ordinanza le date previste nell’articolo 4 capoverso 1 lettera b e le parti dei contingenti doganali previsti nell’articolo 5 capoverso 1. Pub- blica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell’ordi- nanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere con- sultato o ottenuto presso l’Ufficio federale.

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Art. 20 Servizio del controllo di conformità 1 L’Ufficio federale affida a un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme CEE/ONU. 2 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massi- mo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità. 3 I costi del controllo di conformità sono assunti dall’Ufficio federale e dall’or- ganizzazione. 4 Per coprire i costi del controllo di conformità, l’organizzazione è autorizzata a ri- scuotere tasse. Il loro importo dev’essere uguale per tutti gli assoggettati. 5 L’Ufficio federale sorveglia l’organizzazione incaricata dell’esecuzione dei con- trolli.

Sezione 2 Dati necessari

Art. 21 Rilevazione dei dati I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l’articolo 28 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole.

Art. 22 Servizi di coordinazione 1 L’Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 e assegnare loro altri compiti. 2 Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 28 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole. 3 Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massi- mo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

4 L’Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

5 Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3 Provvedimenti amministrativi

Art. 23 Fatti salvi altri provvedimenti, il titolare di un PGI, che non osserva gli oneri di cui agli articoli 6 capoverso 2 e 7, può essere tenuto a: a. riprendere la merce importata in eccesso e ad allontanarla dal mercato mediante adeguati provvedimenti, o b. versare sulla merce importata in eccesso l’ADFC.

4 RS 916.01; RU 1998 3125 5 RS 916.01; RU 1998 3125

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Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Art. 25 Disposizioni transitorie Per il 1999 l’Ufficio federale: a. ripartisce le parti del contingente doganale per i pomodori e i cetrioli per insa- lata secondo il criterio esposto nell’articolo 6 capoverso 1 lettera c; b. ripartisce le parti del contingente doganale per le mele in funzione delle im- portazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nei tre anni prece- denti; c. attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base ai seguenti criteri:

1. 80 per cento in funzione delle importazioni dell’anno precedente;

2. 20 per cento in funzione della prestazione all’interno del Paese riferita

all’anno precedente.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Allegato 1 (art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

Piantimi di alberi da frutta

0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze:

– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: – – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa). – – – portinnesto di frutta a granella: – – – – innestati:

0602.2011 – – – – – con radici nude

0602.2019 – – – – – altri

– – – – altri:

0602.2021 – – – – – con radici nude

0602.2029 – – – – – altri

– – – portinnesto di frutta a nocciolo: – – – – innestati:

0602.2031 – – – – – con radici nude

0602.2039 – – – – – altri

– – – – altri:

0602.2041 – – – – – con radici nude

0602.2049 – – – – – altri

– – altri: – – – con radici nude:

0602.2071 – – – – di frutta a granella

0602.2072 – – – – di frutta a nocciolo

– – – altri:

0602.2081 – – – – di frutta a granella

0602.2082 – – – – di frutta a nocciolo

Fiori recisi

0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi,

essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: 0603.1031/1039 – – – garofani 0603.1041/1049 – – – rose – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):

0603.1051 – – – – – legnosi

0603.1059 – – – – – altri

– – – – altri:

0603.1061 – – – – – legnosi

0603.1069 – – – – – altri

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche

0702. Pomodori, freschi o refrigerati:

0702.0010/0019 – pomodori ciliegia (cherry) 0702.0020/0029 – pomodori peretti (di forma allungata) 0702.0030/0039 – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi) 0702.0090/0099 – altri pomodori

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Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

0703. Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:

– cipolle: 0703.1011/1019 – – cipolline da semina – – altre cipolle: 0703.1020/1029 – – – cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera) 0703.1030/1039 – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm 0703.1040/1049 – – – lampagioni 0703.1050/1059 – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più 0703.1060/1069 – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039 0703.1070/1079 – – – altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080) – porri e altri ortaggi agliacei: 0703.9010/9019 – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita 0703.9020/9029 – – altri porri

0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili

simili del genere Brasicca, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: 0704.1010/1019 – – cimone 0704.1020/1029 – – romanesco 0704.1090/1099 – – altri 0704.2010/2019 – cavoletti di Bruxelles – altri: 0704.9011/9019 – – cavoli rossi 0704.9020/9029 – – cavoli bianchi 0704.9030/9039 – – cavoli a punta 0704.9040/9049 – – cavoli di Milano 0704.9050/9059 – – broccoli 0704.9060/9062 – – cavoli cinesi 0704.9063/9069 – – Pak-Choi 0704.9070/9079 – – cavoli rapa 0704.9080/9089 – – cavoli ricci senza testa

0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refri-

gerate: – lattughe: – – a cappuccio: 0705.1111/1119 – – – lattuga iceberg, senza corona 0705.1120/1129 – – – Batavia e altre lattughe iceberg 0705.1191/1199 – – – altre – – altre: 0705.1910/1919 – – – lattuga romana – – – lattughino: 0705.1920/1929 – – – – foglia di quercia 0705.1930/1939 – – – – lollo, rosso 0705.1940/1949 – – – – lollo, diverso da quello rosso 0705.1950/1959 – – – – altre 0705.1990/1999 – – – altre – cicorie: 0705.2110/2119 – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) – – altre:

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Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

0705.2910/2919 – – – indivia scarola 0705.2920/2929 – – – indivia riccia – – – cicorino rosso: 0705.2930/2939 – – – – trevisana 0705.2940/2949 – – – – altra 0705.2950/2959 – – – cicorino verde 0705.2960/2969 – – – cicoria da taglio 0705.2970/2979 – – – cicoria bianca di Milano

0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica),

sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrige- rati: – carote e navoni: 0706.1010/1029 – – carote 0706.1030/1039 – – rape bianche – altri: 0706.9011/9019 – – barbabietole da insalata (bietole rosse) 0706.9021/9029 – – scorzonera – – sedano-rapa: 0706.9030/9039 – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm) 0706.9040/9049 – – – altro 0706.9050/9059 – – ramolacci (escluso il rafano) 0706.9060/9069 – – rapanelli

0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli: 0707.0010/0019 – – cetrioli per insalata 0707.0020/0029 – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer 0707.0030/0039 – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm 0707.0040/0049 – – altri cetrioli

0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

– piselli (Pisum sativum): 0708.1010/1019 – – taccole 0708.1020/1029 – – altri – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029 – – piattoni 0708.2031/2039 – – fagiolini “long beans” 0708.2041/2049 – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg) 0708.2091/2099 – – altri – altri legumi da granella: 0708.9080/9089 – – – per l’alimentazione umana

0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709.1010/1019 – carciofi – asparagi: 0709.2010/2019 – – asparagi verdi 0709.3010/3019 – melanzane – sedano, esclusi i sedani-rapa: 0709.4010/4019 – – sedano coste verde 0709.4020/4029 – – sedano coste bianco 0709.4090/4099 – – altro

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Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

0709.7010/7019 – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) – altri: 0709.9011/9019 – – cardi mangerecci 0709.9020/9029 – – finocchi 0709.9030/9039 – – rabarbaro 0709.9040/9049 – – prezzemolo 0709.9050/9059 – – zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso 0709.9060/9069 – – coste 0709.9070/9079 – – valerianella

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:

– – altre mele: 0808.1021/1029 – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.1031/1039 – – – in altro imballaggio – – altre pere e cotogne: 0808.2021/2029 – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto 0808.2031/2039 – – – in altro imballaggio

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e pru-

gnole, fresche, escluse quelle che si sono deteriorate o che, durante il trasporto, hanno iniziato a fermentare o si sono schiacciate: – albicocche: 0809.1011/1019 – – alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1091/1099 – – in altro imballaggio 0809.2010/2019 – ciliegie – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: 0809.4012/4014 – – – susine (comprese le prugne) – – in altro imballaggio: 0809.4092/4094 – – – susine (comprese le prugne)

0810. Altre frutta fresche, escluse quelle che si sono deteriorate o che, du-

rante il trasporto, hanno iniziato a fermentare o si sono schiacciate: 0810.1010/1019 – fragole 0810.2010/2019 – lamponi 0810.2020/2029 – more di rovo o di gelso 0810.3010/3019 – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis)

Legumi da granella, congelati

0710. Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

– legumi da granella, anche sgranati: 0710.2110/2190 – – piselli (Pisum sativum) 0710.2291/2299 – – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019 – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) – altri ortaggi o legumi: 0710.8011/8019 – – carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine – miscele di ortaggi o di legumi:

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Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

0710.9011/9019 – – aventi tenore, in peso, di 10% o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:

– mele: 0808.1011/1019 – – da sidro e da distillazione – pere: ex 0808.2011/2019 – – da sidro e da distillazione

1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-

agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche mo- dificati: – sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – pectina, solida: – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, la saponificazione, la strandardizzazione

1302.2019 – – – altra

– – pectina, liquida: – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione

1302.2029 – – – altra

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non

fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zucche- ri o di altri dolcificanti: – succhi di mela 2009.7018/7019 – – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.7021/7029 – – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.7031/7039 – – concentrati – succhi di pera: 2009.8028/8029 – – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l 2009.8031/8039 – – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l 2009.8041/8049 – – concentrati – miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: 2009.9011/9019 – – – contenenti succhi di frutta a granella: – – altri: 2009.9031/9039 – – – a base di succhi di frutta a granella, concentrati – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9041/9049 – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9051/9059 – – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009.9071/9079 – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati 2009.9081/9089 – – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati

2202. Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta

di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce

Importazione e esportazione di verdura, frutta e ortaggi RU 1998

Organizzazione del mercato Designazione della merce Voce di tariffa

2009: – altri: – – succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: 2202.9021/9029 – – – succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non ecce- dente 2l – – – altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: – – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2202.9051/9059 – – – – – succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli – – – succhi di ortaggi o legumi: 2202.9071/9079 – – – – miscugli contenenti succhi di frutta a granelli

2206. Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele);

miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206.0011/0019 – sidro di mele o di pere

Importazione e esportazione di verdura, frutta e ortaggi RU 1998

Allegato 2 (art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato Norme CEE/ONU concernenti la frutta e la verdura fresche N. di tariffa

Merci N. della Ultima norma revisione

Legumi freschi e frutti freschi

0702.0010/0099 pomodori FFV-36 1997 0703.1020/1079 cipolle FFV-25 1988 0703.9010/9029 porri FFV-21 1991 0704.1010/1099 cavolfiori FFV-11 1996 0704.2010/2019 cavoli di Bruxelles FFV-08 1988 0704.9011/9049 cavoli cappuccio FFV-09 1988 0704.9050/9059 broccoli FFV-48 1998 0704.9060/9062 cavoli cinesi FFV-44 1991 0705.1111/1999 e 0705.2910/2929 lattuga, cicoria riccia e scarola FFV-22 1991 0705.2110/2119 witloof (Cichorium intybus var. foliosum) FFV-38 1992 0706.1010/1029 carote FFV-10 1998 0706.9021/9029 barba (scorzonera) FFV-33 1996 0706.9050/9069 ravanelli FFV-43 1988 0707.0010/0049 cetrioli FFV-15 1989 0708.1010/1029 piselli da sgranare FFV-27 1998 0708.2021/2099 fagioli FFV-06 1998 0709.2010/2090 asparagi FFV-04 1996 0709.3010/3019 melanzane FFV-05 1993 0709.4010/4099 sedano a coste FFV-12 1995 0709.7010/7019 spinaci FFV-34 1988 0709.9020/9029 finocchi FFV-16 1988 0709.9030/9039 rabarbaro FFV-40 1996 0709.9050/9059 zucchine FFV-41 1988 0808.1021/1039 e 0808.2021/2039 mele e pere FFV-01 1996 0809.1011/1099 albicocche FFV-02 1992 0809.2010/2019 ciliege FFV-13 1988 0809.4012/4094 prugne FFV-29 1998 0810.1010/1019 fragole FFV-35 1992 0810.2010/2019 lamponi FFV-32 1988

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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