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AS 1999 1157

Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL)

Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 44, 168 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte commerciale e dei latticini.

Art. 2 Principio Solo le aziende (compresi i caseifici, le latterie, ecc.) che dispongono dell’assicura- zione della qualità conformemente agli articoli 3 e 4 possono: a. produrre latte commerciale; b. ritirare, depositare, lavorare, trasformare latte commerciale o venderlo a riven- ditori; c. lavorare, trasformare, imballare latticini o venderli a rivenditori.

Capitolo 2: Assicurazione della qualità Sezione 1: In generale

Art. 3 Esigenze generali L’assicurazione della qualità deve soddisfare in particolare le seguenti esigenze: a. in ogni azienda, un servizio o una persona è responsabile dell’assicurazione della qualità; b. in ogni azienda sono definiti o sorvegliati i punti critici; c. i risultati della sorveglianza e i provvedimenti basati sulla stessa sono registrati per scritto; d. il personale dispone di un livello di formazione che soddisfa le esigenze di una produzione igienica. Il livello di formazione richiesto deve essere certificato.

RS 916.351 1 RS 910.1; RU 1998 3033

1999-0202 1157

Ordinanza siulla qualità del latte RU 1999

Art. 4 Prescrizioni tecniche 1 Il Dipartimento federale dell’economia emana prescrizioni di natura tecnica relati- ve all’assicurazione della qualità. In esse tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per mantenere la capacità d’esportazione del latte e dei latticini. 2 Le prescrizioni contengono le esigenze dell’assicurazione della qualità nei settori della produzione lattiera, della trasformazione del latte nelle aziende industriali e artigianali nonché della stagionatura e del preimballaggio del formaggio.

3 Tengono conto delle particolarità:

a. delle aziende d’estivazione che producono latte e commercializzano il latte stesso o i relativi prodotti; b. delle aziende di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.

Sezione 2: Ammissione dell’azienda

Art. 5 1 Necessitano di un’ammissione da parte dell’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale): a. le aziende di cui all’articolo 2 lettere b e c; b. i produttori che nella propria azienda producono latticini che non servono all’autoapprovvigionamento.

2 Nei casi dubbi decide l’Ufficio federale.

3 L’Ufficio federale accorda l’ammissione se l’azienda soddisfa le esigenze relative all’assicurazione della qualità. Il servizio di ispezione di cui all’articolo 9 svolge l’esame d’ammissione.

4 All’atto dell’ammissione ogni azienda riceve un numero di ammissione che deve

essere apposto sui prodotti o allegato come certificato. 5 L’Ufficio federale può assegnare un numero di ammissione anche alle aziende che tra- sformano latte di capra o di pecora o che lavorano, trasformano e vendono a rivenditori i relativi prodotti, sempre che le esigenze dell’assicurazione della qualità siano adempiute e tali aziende abbiano l’intenzione di esportare il latte di detti animali o i relativi prodotti.

Sezione 3: Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

Art. 6 Organizzazione 1 Insieme alle organizzazioni di economia lattiera, i Cantoni gestiscono servizi di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (SICL).

2 I SICL hanno i seguenti compiti:

a. ispezione dell’assicurazione della qualità; b. controllo di qualità del latte commerciale;

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c. decisione di provvedimenti giusta gli articoli 30 e 31; d. esecuzione di analisi e di consulenze su richiesta.

3 I SICL collaborano tra di loro nello svolgimento di determinati compiti.

Art. 7 Commissione di vigilanza

1 Per ogni SICL, i Cantoni istituiscono una commissione di vigilanza composta di

rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni d’economia lattiera. 2 La commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione dei SICL dal profilo del personale, tecnico e organizzativo, come pure delle questioni finan- ziarie.

3 Le commissioni di vigilanza sono dirette da un rappresentante cantonale.

Art. 8 Centrale federale 1 I SICL sottostanno alla vigilanza tecnica della Centrale federale per i SICL (Cen- trale) della Stazione federale di ricerche lattiere.

2 La Centrale può impartire istruzioni per l’esecuzione dei compiti.

3 Può partecipare alle riunioni delle commissioni di vigilanza.

Sezione 4: Ispezione, analisi e consulenza

Art. 9 Ispezione 1 I servizi di ispezione dei SICL verificano l’osservanza delle prescrizioni sull’assi- curazione della qualità da parte delle aziende (ispezione, art. 6 cpv. 2 lett. a). Qualo- ra fossero richieste conoscenze tecniche particolari, possono incaricarne esperti. 2 I servizi di ispezione devono essere accreditati dal Servizio svizzero di accredita- mento. 3 La Centrale coordina il sistema di assicurazione della qualità dei servizi di ispezio- ne e, in caso di dubbio, decide quale servizio di ispezione è competente. 4 I Cantoni disciplinano la collaborazione tra i servizi di ispezione dei SICL e le autorità di controllo delle derrate alimentari nonché gli uffici di veterinaria, in parti- colare la reciproca informazione in caso vengano decisi provvedimenti d’igiene delle derrate alimentari. 5 Le analisi veterinarie necessarie nell’ambito dell’assicurazione della qualità nelle aziende produttrici di latte sono effettuate dai veterinari di controllo conformemente all’articolo 304 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie. L’Ufficio fede- rale emana le istruzioni tecniche sul loro impiego.

2 RS 916.401

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Art. 10 Analisi 1 I servizi che analizzano il latte commerciale o i latticini dal profilo dell’assicura- zione della qualità conformemente alla presente ordinanza (art. 6 cpv. 2 lett. d) de- vono essere riconosciuti dall’Ufficio federale. Il Dipartimento federale dell’eco- nomia stabilisce le condizioni per il riconoscimento. Il laboratorio nazionale di rife- rimento propone il riconoscimento. 2 Le aziende che fanno analizzare il latte commerciale o i latticini dal profilo dell’as- sicurazione della qualità, annunciano i servizi d’analisi al SICL, all’attenzione del- l’Ufficio federale. 3 I servizi d’analisi dei SICL svolgono analisi per l’assicurazione della qualità e per la consulenza.

Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento 1 Nella Stazione federale di ricerche lattiere, la Confederazione gestisce un laborato- rio nazionale di riferimento per l’analisi del latte commerciale e dei latticini. 2 Il laboratorio nazionale di riferimento assume i seguenti compiti nei confronti dei servizi d’analisi riconosciuti: a. unifica i metodi d’analisi; b. assicura la qualità delle analisi mediante test comparativi; c. si occupa del coordinamento tra questi servizi e il laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

3 Può emanare istruzioni per i servizi d’analisi riconosciuti.

Art. 12 Analisi dei residui Se è necessario per assicurare l’esportazione di latte e latticini, l’Ufficio federale svolge programmi d’analisi dei residui.

Art. 13 Consulenza 1 I servizi di consulenza dei SICL forniscono consulenze su richiesta ai produttori, alle aziende di trasformazione del latte e alle aziende di stagionatura del formaggio. Partecipano al perfezionamento tecnico dei produttori e delle aziende di trasforma- zione del latte. 2 I servizi di consulenza devono essere gestiti indipendentemente dai servizi di ispe- zione. Nelle aziende d’estivazione consulenza e ispezione possono essere riunite.

3 Le stazioni di ricerca forniscono l’assistenza tecnica.

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Capitolo 3: Controllo di qualità del latte commerciale Sezione 1: In generale

Art. 14 Principio Il latte commercializzato o preparato a tal fine dai produttori, sottostà al controllo di qualità conformemente alla presente ordinanza.

Art. 15 Deroghe 1 Può essere esonerato dal controllo di qualità il latte la cui valutazione comporte- rebbe dispendi sproporzionati (prelievo e trasporto dei campioni). 2 Dopo aver sentito i valorizzatori del latte, i SICL cantonali o regionali designano, d’intesa con la Centrale, i produttori esonerati dal controllo di qualità.

Art. 16 Rapporto con altri atti normativi 1 Le disposizioni della presente ordinanza relative al controllo di qualità non si ap- plicano all’analisi del latte e dei latticini conformemente all’ordinanza del 1° marzo

19953 sulle derrate alimentari.

2 Sono inoltre fatte salve le istruzioni degli uffici cantonali di veterinaria.

Art. 17 Responsabilità dell’esecuzione del controllo di qualità 1 I SICL sono responsabili dell’esecuzione del controllo di qualità. Possono effet- tuarlo direttamente o incaricarne un altro servizio. 2 I servizi d’analisi devono disporre di un sistema di gestione della qualità coordi- nato dalla Centrale e essere accreditati dal servizio svizzero di accreditamento.

3 La Centrale è responsabile della vigilanza tecnica sui servizi d’analisi.

Sezione 2: Esigenze di base in materia di qualità del latte

Art. 18 1 Il latte commerciale deve soddisfare le seguenti esigenze, tenuto conto, salvo nel caso del punto di congelamento, della dispersione dovuta al metodo impiegato: Criterio Metodo Esigenza a. Carico di germi conteggio ottico mediante fluo- b. Numero di cellule conteggio ottico mediante fluo- c. Sostanze inibitrici test microbiologico di inibizione non accertabile d. Punto di congelamento crioscopia ≤-0,520°C

3 RS 817.02

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2 Qualora si utilizzino metodi indiretti per la determinazione del punto di congela- mento, metodo di riferimento è la crioscopia.

Sezione 3: Prelievo di campioni

Art. 19 Campioni 1 Per ogni produttore, il SICL fa prelevare campioni di latte commerciale una o due volte al mese, ma al minimo 14 volte durante l’anno civile. Per i produttori di latte che producono solo periodicamente latte commerciale, il numero di prelievi è ridotto in funzione del numero dei mesi senza produzione.

2 I campioni possono essere prelevati manualmente o con l’ausilio di apparecchi

(prelievo automatico di campioni). 3 Qualora, per motivi tecnici inevitabili, i campioni prelevati per un mese di valuta- zione non possano essere esaminati o non possano essere esaminati con sufficiente precisione, occorre ripetere il prelievo per il mese in questione. Se non può essere effettuato durante il mese in corso, il prelievo può avvenire nei primi tre giorni del mese successivo. 4 Il SICL provvede affinché la raccolta e il trasporto dei prelievi nei servizi d’analisi siano eseguiti a regola d’arte.

Art. 20 Incaricati dei prelievi 1 D’intesa con i produttori, l’acquirente designa un incaricato per lo svolgimento del prelievo manuale o del prelievo automatico stazionario nonché un supplente (collet- tore del latte, casaro o altre persone idonee a tal fine) e si occupa della loro forma- zione. La nomina deve essere confermata dal SICL. Qualora non fosse garantito il prelievo regolare di campioni, il SICL può esigere la designazione di nuovi incari- cati. 2 Nel caso dei produttori che commercializzano direttamente il loro latte o i prodotti da esso derivati, il prelievo è organizzato dal SICL. 3 I conducenti dei carri di raccolta del latte che eseguono prelievi automatici sono formati a tal fine (art. 22 lett. d).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 21 Notifica dei risultati Il SICL o il servizio d’analisi: a. al termine delle analisi, notifica senza indugio i risultati ai produttori interessati e decide eventuali sospensioni della fornitura di latte; b. informa l’acquirente del latte dei risultati e delle eventuali decisioni di sospen- sione della fornitura di latte.

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Art. 22 Istruzioni della Centrale Previa approvazione dell’Ufficio federale, la Centrale emana istruzioni sull’esecu- zione del controllo di qualità, segnatamente per quanto concerne: a. l’esecuzione dei prelievi manuali di campioni; b. l’esecuzione dei prelievi automatici di campioni; c. gli apparecchi per il prelievo automatico di campioni (requisiti tecnici e esame); d. la formazione degli incaricati dei prelievi; e. l’immagazzinamento e il trasporto dei campioni (tempo, temperatura); f. i procedimenti d’analisi e le analisi dei campioni di latte; g. la notifica dei risultati d’analisi; h. le sospensioni della fornitura e relativa revoca.

Sezione 5: Esperimenti pratici nell’ambito del miglioramento dei controlli di qualità

Art. 23 L’Ufficio federale può predisporre esperimenti al fine di migliorare i controlli di qualità. La Centrale ne assume la direzione.

Capitolo 4: Assunzione dei costi

Art. 24 Costi di ispezione 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione partecipa ai costi d’esecuzione delle ispezioni con un contributo fisso. 2 Il contributo fisso ammonta al 50 per cento al massimo dei costi di ispezioni svolte in modo razionale. 3 I costi rimanenti, dedotti i proventi derivanti dalle tasse per le ispezioni supple- mentari, sono a carico dei Cantoni.

Art. 25 Costi dei controlli di qualità 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione partecipa ai costi d’esecuzione dei controlli di qualità mediante un contributo fisso per produttore. Tale contributo corrisponde al massimo al 20 per cento dei costi rilevati in caso di esecuzione razio- nale. 2 I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che commercializzano direttamente il latte o i relativi prodotti. I costi rimanenti dedotto il contributo federale sono a carico dei Cantoni per almeno il 25 per cento, nonché dei valorizzatori e dei produttori. 3 La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.

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Art. 26 Costi d’analisi e di consulenza I costi per le analisi (art. 6 cpv. 2 lett. d) e la consulenza su richiesta sono a carico dei committenti.

Art. 27 Contributi ai costi del personale di consulenza 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 25 per cento al mas- simo dei costi per il fabbisogno minimo dei SICL, riconosciuto dall’Ufficio federale, per quanto riguarda il personale specializzato che si occupa di consulenza e perfe- zionamento professionale (art. 13) nei settori della produzione di latte commerciale, della trasformazione del latte e della stagionatura del formaggio. 2 I costi rimanenti, dedotti il contributo federale e i proventi risultanti da tasse di consulenza, sono a carico dei Cantoni, come pure dei produttori, delle aziende di trasformazione del latte, delle aziende di stagionatura del formaggio o delle loro or- ganizzazioni. I Cantoni assumono almeno la metà di questi costi.

Art. 28 Determinazione dei contributi federali 1 L’Ufficio federale calcola i contributi federali in base alla contabilità aziendale dei SICL.

2 Determina i contributi federali per i singoli SICL.

3 Riduce o sospende i contributi per i costi di ispezione e consulenza nonché per i costi d’esecuzione del controllo di qualità presso un SICL, se quest’ultimo non for- nisce in misura corrispondente le prestazioni che fungono da base per il calcolo dei contributi.

Capitolo 5: Certificati d’esportazione

Art. 29 1 I certificati d’esportazione sono rilasciati dal veterinario cantonale d’intesa con il competente servizio di ispezione, sempre che il Paese destinatario non ne incarichi un’altra autorità.

2 I costi del certificato sono a carico dell’esportatore.

Capitolo 6: Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica

Art. 30 Provvedimenti amministrativi 1 In caso d’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza e alle relative dispo- sizioni d’esecuzione, il servizio di ispezione può decidere provvedimenti ammini- strativi conformemente all’articolo 169 della legge sull’agricoltura. 2 Il servizio di ispezione può sequestrare apparecchi, materie ausiliarie e medica- menti il cui uso è vietato dalla presente ordinanza o dalle relative prescrizioni d’ese- cuzione.

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3 Se le condizioni per l’ammissione dell’azienda non sono adempiute, ma l’elimi-

nazione delle lacune è possibile in tempi brevi, il servizio di ispezione può revocare l’ammissione conformemente all’articolo 5 per un periodo limitato. 4 Se le condizioni non sono più soddisfatte in altro modo, l’Ufficio federale può re- vocare l’autorizzazione. 5 I costi d’analisi, di controllo e procedurali sono addebitati, interamente o parzial- mente, alle aziende responsabili delle irregolarità.

Art. 31 Sospensione della fornitura di latte

1 Il SICL decide la sospensione della fornitura di latte:

a. alla quinta contestazione, in cinque mesi, relativa al carico di germi; un prelie- vo con un carico di germi pari a 1 000 000 di impulsi/ml o più conta come due contestazioni; b. alla quinta contestazione, in cinque mesi, relativa al numero di cellule; c. in caso di qualsiasi accertamento della presenza di sostanze inibitrici. 2 Qualora siano prelevati due campioni nel corso di un mese, ai fini della decisione di sospensione della fornitura di latte in funzione dei criteri legati al carico di germi e al numero di cellule si considera il risultato peggiore. 3 Nel caso di produttori che provvisoriamente non commercializzano latte, ai fini della decisione di sospensione della fornitura di latte entrano in linea di conto sol- tanto i mesi per i quali si dispone di risultati d’analisi. I risultati considerati devono datare al massimo di un anno. In caso di cambiamento di gestione, si procede ad una nuova valutazione della qualità. 4 La sospensione della fornitura di latte è decisa anche quando un produttore impe- disce il prelievo di campioni o l’analisi del campione di latte.

5 La decisione di sospensione è revocata quando il produttore prova, in virtù di

un’analisi del latte conformemente all’articolo 18, che le esigenze di base in materia di qualità del latte e eventuali oneri stabiliti dal SICL sono adempiuti.

Art. 32 Protezione giuridica 1 Contro i provvedimenti amministrativi del servizio d’ispezione secondo l’articolo 30 può essere fatta opposizione entro dieci giorni al servizio di ispezione compe- tente. 2 Contro le decisioni su opposizione può essere interposto ricorso entro 30 giorni all’Ufficio federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione Salvo disposizione contraria, l’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

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Art. 34 Disposizione transitoria Le aziende d’estivazione e le aziende che producono latte commerciale, che trasfor- mano latte, devono adempiere le condizioni per l’ammissione dell’azienda al più tardi il 31 ottobre 2001.

Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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