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AS 1999 15

Ordinanza sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare

Ordinanza sugli emolumenti nel campo dell’energia nucleare

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 settembre 19851 sugli emolumenti nel campo dell’energia nu- cleare è modificata come segue:

Art. 4 lett. b e d Sono spese i costi supplementari dei singoli interventi come: b. onorari secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commis- sioni; d. costi per l’utilizzazione di infrastrutture e programmi informatici;

Art. 5 Preventivi per esami preliminari Prima di avviare esami preliminari giusta l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 gennaio 19843 sull’energia nucleare, l’ufficio comunica al richiedente un pre- ventivo sugli emolumenti presumibili.

Art. 6 cpv. 3 3 Ogni tre mesi l’ufficio riscuote gli emolumenti per la vigilanza. Il conteggio defi- nitivo avviene con la quarta fattura parziale.

Art. 19 lett. d, g e h Sono riscossi emolumenti per gli interventi seguenti della DSN e della SNS: d. aggiornamento allo stato della scienza e della tecnica nonché relativi corsi di formazione e di perfezionamento; g. riconoscimento di certificati per i modelli di colli; h. direzione e amministrazione.