AS 1999 161
Regolamento del Consiglio nazionale
Regolamento del Consiglio nazionale
Modifica del 18 dicembre 1998
Il Consiglio nazionale, visto l’articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 2 settembre 19982, decreta:
I Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19903 è modificato come se- gue:
Art. 64a Domanda 1 Al termine di ogni relazione, i deputati e i membri del Consiglio federale possono porre all’oratore una domanda breve e precisa su un determinato punto dell’inter- vento; la domanda non può essere motivata. 2 La domanda può essere posta soltanto se l’oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.
3 L’oratore risponde immediatamente. La risposta deve essere breve.
Art. 71 cpv. 2
2 Per il rimanente, il tempo di parola è al massimo di:
– 5 minuti per la motivazione di proposte, – ...
II La presente modifica entra in vigore il 18 dicembre 1998.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker