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AS 1999 161

Regolamento del Consiglio nazionale

Regolamento del Consiglio nazionale

Modifica del 18 dicembre 1998

Il Consiglio nazionale, visto l’articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 2 settembre 19982, decreta:

I Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19903 è modificato come se- gue:

Art. 64a Domanda 1 Al termine di ogni relazione, i deputati e i membri del Consiglio federale possono porre all’oratore una domanda breve e precisa su un determinato punto dell’inter- vento; la domanda non può essere motivata. 2 La domanda può essere posta soltanto se l’oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.

3 L’oratore risponde immediatamente. La risposta deve essere breve.

Art. 71 cpv. 2

2 Per il rimanente, il tempo di parola è al massimo di:

– 5 minuti per la motivazione di proposte, – ...

II La presente modifica entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

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