AS 1999 1707
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile
Modifica del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte ob- bligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile è modificata come se- gue:
Dopo la voce 1212.9911 introdurre:
Voce di tariffa Designazione della merce
– – – altri:
9991 – – – – per l’alimentazione di animali
Dopo la voce 1702.4011 introdurre:
Voce di tariffa Designazione della merce
– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente in peso allo stato secco il 50% in più di fruttosio: – – in forma di sciroppo: – – – altri:
6022 – – – – per l’alimentazione di animali
Dopo la voce 1702.9011 introdurre:
Voce di tariffa Designazione della merce
Melassi ottenuti dall’estrazione o raffinazione dello zucchero:
1703. – altri:
– – altri:
9091 – – – – per l’alimentazione di animali
1 RS 531.215.17
1999-4241 1707
Costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo RU 1999 e granoturco commestibile
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin