Lexipedia

AS 1999 1722

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 19 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Art. 2 Competenze 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) è competente per la pianificazione generale del servizio civile della sicurezza aerea e la cura dei servizi di cui all’ar- ticolo 1 capoverso 1 lettere h e i. 2 I servizi civili giusta l’articolo 1 capoverso 1 lettere a - g vengono di norma affidati a «Swisscontrol Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea» (Swisscontrol), che è ATS-Authority ai sensi dell’allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (OACI, allegato 2). Il di- partimento fissa le modalità; esso può affidare a Swisscontrol altre incombenze.

3 L’Istitutosvizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio

meteorologico aeronautico giusta l’articolo 1 capoverso 1 lettera k ed è Meteorolo- gical Authority ai sensi dell’OACI, allegato 3. Il dipartimento fissa le modalità d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno. 4 L’Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a organi esteri della sicurezza aerea. 5 Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la clientela, nell’ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l’Ufficio partecipa alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Ufficio decide previa audi- zione degli interessati. 6 Il Comando delle Forze aeree (Comando) cura i servizi militari di cui all’articolo 1 capoverso 1; può affidare a Swisscontrol o a terzi parti di determinati servizi. Il di- partimento può delegare al Comando anche la cura di singoli servizi civili.

Art. 8 Contratti collettivi di lavoro Swisscontrol deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga in- tralciato da scioperi, serrate, boicottaggi o da altre misure rivendicative. A seconda delle possibilità, conclude a tal fine contratti collettivi di lavoro con il suo personale.

1722 1999-4231

Servizio della sicurezza aerea RU 1999

Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Swisscontrol allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, ISM- MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestiva- mente Swisscontrol circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Se ritiene eccessivi i costi presumibili presentati dai fornitori di prestazioni, Swis- scontrol appiana le eventuali divergenze con le parti interessate. 3 In caso di mancato accordo tra le parti, l’Ufficio presenta una proposta di com- promesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.

19 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1403

1723