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AS 1999 1793

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 19 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° luglio 19981 che istituisce provvedimenti nei confronti della Re- pubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Sono vietati anche la fornitura, la vendita e la mediazione, a destinazione della Re- pubblica federale di Jugoslavia, del materiale enumerato nell’allegato 1 che può es- sere utilizzato a fini repressivi interni o per scopi terroristici.

Art. 1a Dichiarazione obbligatoria 1 La conclusione di contratti commerciali, di trasporto o di mediazione nelle opera- zioni concernenti le merci enumerate nell’allegato 2 e destinate alla Repubblica fe- derale di Jugoslavia, senza passare attraverso il territorio svizzero, dev’essere dichia- rata per scritto entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data della conclusione del contratto al Dipartimento federale dell’economia, Ufficio federale dell’economia esterna (UFEE), qualora una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera sia partecipe di tali contratti. 2 Nei quattordici giorni lavorativi successivi alla dichiarazione le operazioni posso- no essere svolte soltanto con l’assenso dell’UFEE. Se vi è motivo di presumere che un’operazione serva ad aggirare le sanzioni imposte da altri Stati, l’UFEE vieta, en- tro detto termine, l’esecuzione dell’operazione. 3 I contratti di cui al capoverso 1 che al momento dell’entrata in vigore del presente articolo erano già stati conclusi ma non ancora adempiuti da entrambe le parti devo- no essere dichiarati entro il 15 giugno 1999. 4 Le dichiarazioni elencano il genere, lo scopo e il volume dell’operazione nonché le parti interessate.

II Il nuovo allegato 2 figura qui di seguito.

1 RS 946.207

1999-4305 1793

Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 1999

III La presente modifica entra in vigore il 20 maggio 1999.

19 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 1999

Allegato 2

Codice NC Designazione della merce

2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;

preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base

2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

2712.10 Vaselina

2712.20 Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio

ex 2712.90 «Slack wax», «scale wax»

2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di

petrolio o di minerali bituminosi

2714 Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e

rocce asfaltiche

2715.0000 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bi-

tume e di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame mi- nerale (p. es. mastici bituminosi, «cut-backs»)

2901 Idrocarburi aciclici

2902.1100 Cicloesano

2902.20 Benzene

2902.30 Toluene

2902.4100 O-xilene

2902.4200 M-xilene

2902.4300 P-xilene

2902.44 Miscele di isomeri dello xilene

2902.5000 Stirene

2902.6000 Etilbenzene

2902.7000 Cumene

2905.1100 Metanolo (alcool metilico)

3403.1910 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le prepara-

zioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni anti- ruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensi- maggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti

Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 1999

Codice NC Designazione della merce

di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bitu- minosi

3811.2100 Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di mine-

rali bituminosi

3824.9010 Sulfonati di petrolio, esclusi i sulfonati di petrolio di metalli al-

calini, di ammonio o di etanolammine, acidi sulfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenati, e loro sali

3824.9095 Altri

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