AS 1999 1863
Scambio di lettere del 18 settembre 1997 tra la Svizzera e l'Austria concernente la modifica dell'Accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati
Scambio di lettere del 18 settembre 1997 concernente la modifica dell’Accordo del 14 settembre 1950 tra il Con- siglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati1
Entrato in vigore il 1° novembre 1997
Traduzione2 Il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 18 settembre 1997
Sua Eccellenza Markus Lutterotti Ambasciatore della Repubblica d’Austria in Svizzera Berna
Eccellenza, Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera del 18 settembre 1997, del seguente tenore: «Il Governo federale austriaco ha l’onore di proporre le seguenti modifiche all’Ac- cordo del 14 settembre 1950 tra il Governo federale austriaco e il Consiglio federale svizzero concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati:
1. L’art. 1, primo periodo, è modificato come segue:
I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell’articolo
6 della legge federale svizzera del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri.
2. L’art. 2, primo periodo, è modificato come segue:
I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all’obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininter- rotto e regolare di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull’occupazione dei lavoratori stranieri.
1 RS 0.142.111.631.1
2 Dal testo originale tedesco (AS 1999 1863).
3 RS 142.20
1999-4007 1863
Condizioni di domicilio. Scambio di lettere con l’Austria RU 1999
3. L’art. 3, primo periodo, è modificato come segue:
I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch’essi dei diritti e van- taggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.
4. L’art. 4, primo periodo, è modificato come segue:
Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato inter- rotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l’assenza non supera ogni volta sei mesi.
5. L’art. 4 è completato con il seguente terzo periodo:
Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono pre- si in considerazione per il computo del periodo di cinque anni. Ho l’onore di chiedere il Suo assenso affinché la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo tra il Governo federale austriaco e il Consiglio federale svizzero concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio dei cittadini dei due Stati, sulla base del quale verrà modificato l’Accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale au- striaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il mese nel quale avrà luogo lo scambio di lettere.» Con la presente, ho l’onore di dare il mio assenso alle diposizioni enunciate nella Sua lettera, disposizioni che costituiranno un accordo tra i nostri due governi con- cernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio dei cittadini dei due Stati, la cui entrata in vigore è fissata al primo giorno del secondo mese che segue il mese nel quale avrà luogo lo scambio di lettere.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Flavio Cotti