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AS 1999 2035

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 28 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 1 1 Le tasse di ricezione mensili, imposta sul valore aggiunto non compresa, ammon- tano a: Fr.

a. per la ricezione privata di programmi radiofonici 13.20 b. per la ricezione professionale di programmi radiofonici 17.45 c. per la ricezione privata di programmi televisivi 22.— d. per la ricezione professionale di programmi televisivi 29.10

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.

28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1378

1 RS 784.401

1999-4219 2035