AS 1999 2036
Ordinanza sui veleni
Ordinanza sui veleni (OV)
Modifica del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 settembre 19831 sui veleni è modificata come segue:
Ingresso, primo lemma visti gli articoli 3a capoverso 4, 6 capoverso 3, 15a, 21 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 39 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19692 sui veleni (legge sui veleni, LV);
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1a Eccezioni per le materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV 1 Gli articoli 4-12 e 15 capoversi 2-4 LV nonché i capitoli 2 e 3 (art. 3-17 e 18-38) e la sezione 2 del capitolo 4 (art. 42-48) della presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 38b capoverso 2, non si applicano alle materie ausiliarie dell’agricoltura che, in ap- plicazione dell’articolo 3a LV, sono state iscritte nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 17a. 2 Le disposizioni della legge sui veleni o della presente ordinanza che sono da met- tere in relazione con la lista dei veleni, con una classe di tossicità o con la definizio- ne di veleno sono applicabili per analogia, ove la presente ordinanza non disponga diversamente.
Art. 2, inserire rispettando l’ordine alfabetico Materie ausiliarie dell’agricoltura Prodotti impiegati nella produzione agri- cola o prodotti menzionati nell’articolo
158 capoverso 2 della legge sull’agricol-
tura3 con un campo di impiego non agri- colo comparabile. Per materie ausiliarie dell’agricoltura si intendono in particolare i concimi e i prodotti fitosanitari.
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Capitolo 2a: Lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV
Art. 17a Iscrizione nella lista 1 L’Ufficio federale decide d’ufficio l’iscrizione di un prodotto nella lista delle ma- terie ausiliarie dell’agricoltura qualora l’Ufficio federale dell’agricoltura abbia deci- so, in applicazione dell’articolo 160 capoverso 7 della legge sull’agricoltura4, che tale prodotto può essere importato e immesso in commercio liberamente, e se: a. esso contiene sostanze attive identiche con uguale concentrazione nonché con lo stesso tipo di formulazione di una materia ausiliaria dell’agricoltura iscritta nella lista dei veleni; b. non vi sono indizi inequivocabili che la sua composizione chimica non è identica a una materia ausiliaria dell’agricoltura iscritta nella lista dei veleni; c. esso è ammesso come materia ausiliaria dell’agricoltura in un paese in cui le prescrizioni relative alla classificazione, alla caratterizzazione, all’imballag- gio e all’esecuzione garantiscono un livello di protezione che sia almeno comparabile con quello previsto dalla legislazione svizzera sui veleni; d. l’indicazione relativa alla pericolosità e la designazione delle sostanze attive sono menzionate sull’imballaggio originale del prodotto almeno in una delle lingue ufficiali svizzere; e. esso soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LV, in particolare ove non vi siano indizi relativi a rischi inammissibili per la salute che il commercio con tale prodotto comporta; f. i diritti del primo dichiarante (art. 6) secondo l’allegato 1C dell’Accordo OMC del 15 aprile 19945 che istituisce l’Organizzazione mondiale del com- mercio, in particolare secondo il suo articolo 39, non siano violati dall’iscri- zione del prodotto nella lista. 2 L’Ufficio federale, per verificare se un prodotto estero adempie i requisiti e ri- sponde ai criteri di cui all’articolo 1 lettere a-e, si basa sulle indicazioni che si tro- vano sull’imballaggio o nell’elenco delle materie ausiliarie dell’agricoltura del paese di provenienza. L’Ufficio federale prende in considerazione altre indicazioni di cui dispone o di cui è stato messo a conoscenza. 3 Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Art. 17b Contenuto della decisione e pubblicazione della stessa La decisione dell’Ufficio federale è pubblicata nel Foglio federale e menziona: a. la marca del prodotto; b. il paese di provenienza;
4 RS 910.1 5 RS 0.632.20
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c. il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commer- cio o del fabbricante nel paese di provenienza; d. il numero di ammissione eventualmente attribuito al prodotto nel paese di provenienza; e. la designazione di tutte le sostanze attive contenute nel prodotto, incluse la loro percentuale; f. il tipo di formulazione; g. eventuali oneri per il commercio con il prodotto stabiliti nell’interesse della protezione della salute dall’Ufficio federale; h. il numero d’ordine attribuito al prodotto dall’Ufficio federale.
Art. 17c Modifiche della lista 1 Se i requisiti e i criteri determinanti di cui all’articolo 17a non sono più adempiti per l’iscrizione di un prodotto nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura, l’Ufficio federale decide i necessari adeguamenti, incluso un eventuale stralcio del prodotto dalla lista. 2 Qualora gli effetti di un prodotto stralciato dalla lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura rappresentino un serio pericolo per la salute, l’Ufficio federale può ordinare agli importatori di richiamare questo prodotto importato e di riesportarlo o distruggerlo. Se gli importatori responsabili non ottemperano a questo obbligo si procede a loro spese al richiamo del prodotto, nonché alla sua confisca e distruzione senza indennizzo.
Art. 17d Pubblicazione di un elenco aggiornato L’Ufficio federale pubblica periodicamente insieme all’Ufficio federale dell’agricol- tura un elenco aggiornato delle materie ausiliarie dell’agricoltura che sono state iscritte con decisione passata in giudicato nelle liste di cui all’articolo 17a nonché all’articolo 15 dell’ordinanza del 23 giugno 19996 sui prodotti fitosanitari.
Capitolo 3a: Commercio con materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV
Art. 38a Importazione 1 Possono essere importate in Svizzera solo materie ausiliarie dell’agricoltura il cui imballaggio e la cui caratterizzazione sono conformi alle prescrizioni che fanno stato nel paese di provenienza. Sono fatte salve le deroghe derivanti da scritte supple- mentari relative all’imballaggio di cui all’articolo 48c.
6 RS 916.161; RU 1999 2045
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2 Chiunque intenda importare tali prodotti deve avere il domicilio o la sede d’affari in Svizzera. 3 L’importatore deve annunciare entro due giorni lavorativi all’Ufficio federale ogni importazione con i seguenti dati: a. nome, indirizzo e numero di telefono dell’importatore; b. la marca del prodotto rispettivamente la sua designazione commerciale (art. 17b lett. a); c. il numero d’ordine (art. 17b lett. h); d. le dimensioni del contenitore; e. la quantità globale importata; f. lo scopo dell’importazione («uso proprio» o «fornitura»); g. la data dell’importazione.
Art. 38b Principi per il commercio 1 Il commercio con prodotti iscritti nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura è consentito unicamente negli imballaggi originali, fatto salvo l’articolo 48c, messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel paese di provenienza e in osservanza degli oneri (art. 17b lett. g). 2 L’Ufficio federale può prescrivere che la fornitura a titolo professionale sia per- messa unicamente ai titolari di un’autorizzazione generale. In tal caso gli articoli 31 a 35 si applicano per analogia. 3 I prodotti possono essere forniti unicamente se sul loro imballaggio sono apposti il nome e l’indirizzo dell’importatore svizzero (art. 48c cpv. 2).
4 Essi non possono essere messi in vendita servisol.
Art. 38c Clausola di salvaguardia Se sussiste il sospetto che un prodotto iscritto nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura espone a grave e imminente pericolo la salute, l’Ufficio federale prende le opportune misure. In particolare esso può vietare provvisoriamente il commercio del prodotto finché sia chiarita la questione.
Art. 42 cpv. 6 6 Per le bombole aerosol si applica, oltre alla presente ordinanza, anche l’ordinanza del 26 giugno 19957 concernente le bombole aerosol.
7 RS 817.045.1
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Sezione 2b: Caratterizzazione e imballaggio di materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV
Art. 48c 1 Non possono essere apportati cambiamenti all’imballaggio originale dei prodotti, inclusa la caratterizzazione, che sono iscritti nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura, nella misura in cui essi non concernono indicazioni o elementi de- stinati esclusivamente a contraddistinguere i canali di distribuzione.
2 L’importatore può fornire i prodotti da lui importati unicamente se ha apposto
sull’imballaggio la designazione «Importatore svizzero ...», seguita dal suo nome e dal suo indirizzo. Queste indicazioni devono essere ben visibili e applicate in modo stabile all’imballaggio, e rimanere leggibili durante l’impiego normale del prodotto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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