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AS 1999 2402

Ordinanza sulle infermità congenite

Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)

Modifica del 25 giugno 1999

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite, ordina :

I L’elenco contenuto nell’articolo 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infer- mità congenite è modificato come segue:

N. 195, 327

195 Lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione

327 Angioedema ereditario

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

25 giugno 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

1613

1 RS 831.232.21

2402 1999-5023

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