AS 1999 2471
Ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei e beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 25 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 19971 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifi- cata come segue:
Art. 10 cpv. 2 2 Per il PGS, la persona fisica o giuridica deve inoltre garantire un controllo attendi- bile all’interno dell’azienda all’atto dell’esportazione dei beni soggetti a controllo.
Art. 13 cpv. 2
2 Non è necessario alcun permesso per:
a. l’esportazione di beni dell’allegato 2 se il valore dei beni non supera il valo- re menzionato nella colonna «Agevolazioni»; non è possibile frazionare le esportazioni al fine di eludere l’obbligo del permesso; b. le persone che hanno bisogno delle loro armi o munizioni per la caccia o il tiro sportivi all’estero e che le reimportano.
Art. 14 Forniture a rappresentanze diplomatiche o consolari È considerata esportazione anche la fornitura di beni a rappresentanze diplomatiche o consolari, nonché a organizzazioni internazionali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (seco) rilascia per l’importazione di beni, su richiesta scritta dell’importatore, un certificato ufficiale di importazione, se: ....
Art. 25 cpv. 3
3 Concerne soltanto il testo francese
1 RS 946.202.1
1999-4941 2471
Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego RU 1999
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.
25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin