AS 1999 2495
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni e incidenti aeronautici
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi (OIIA)
Modifica del 18 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19941 concernente le inchieste sugli infortuni aero- nautici e incidenti gravi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli infortuni aeronautici accaduti in Sviz- zera e la cui inchiesta non è demandata né allo Stato d’immatricolazione né a quello costruttore. Non si applica agli infortuni di: b. aeromobili ultraleggeri, alianti da pendio, paracaduti, cervi volanti, paraca- duti ascendenti e palloni frenati;
2 Abrogato
Art. 19 cpv. 2 2 Il rapporto d’inchiesta informa in merito alle persone e agli aeromobili coinvolti, ai risultati di operazioni d’inchiesta e di perizie speciali, al decorso del volo, all’analisi della dinamica dell’infortunio e alle sue cause; se necessario, reca raccomandazioni riguardanti la sicurezza, da ricondurre direttamente all’infortunio.
Art. 21 Inchiesta e rapporto sommari 1 Gli infortuni e gli incidenti gravi di aerei ed elicotteri del peso inferiore a 5700 kg sono oggetto soltanto di un’inchiesta sommaria, salvo se: a. una persona è morta o è rimasta gravemente ferita; b. vi è motivo di supporre che l’infortunio sia avvenuto in seguito a una ca- rente navigabilità, sempre che questa non sia da imputare soltanto a proble- mi relativi al carrello d‘atterraggio; c. si tratta di voli commerciali o voli d’istruzione, durante i quali l’aereo o l’elicottero è stato danneggiato notevolmente;
1 RS 748.126.3
1999-4922 2495
Inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi RU 1999
d. l’Ufficio ritiene particolarmente utile, al fine della prevenzione, effettuare un’inchiesta completa sull’infortunio o sull’incidente grave; e. trattandosi d’infortuni di aeromobili esteri, l’autorità estera d’inchiesta sugli infortuni aeronautici esige un’inchiesta completa. 2 Viene eseguita un’inchiesta sommaria nel caso di infortuni di motoveleggiatori, alianti, palloni liberi e di aeromobili che rientrano nella categoria speciale delle au- tocostruzioni, salvo se persone sono rimaste gravemente ferite o uccise. L’Ufficio può ordinare l’inchiesta completa ove ritenga sia particolarmente utile al fine della prevenzione. 3 L’Ufficio stila soltanto un rapporto sommario che ragguaglia in merito al personale aeronautico e agli aeromobili coinvolti, nonché alla dinamica dell’infortunio. Il rap- porto può fare capo alle indicazioni delle persone coinvolte o della direzione dell’aerodromo. Esso è inviato all’Ufficio federale, al comando della polizia canto- nale competente, al personale aeronautico coinvolto, al proprietario, al detentore e all’esercente dell’aeromobile come anche alle competenti autorità estere d’inchiesta sugli infortuni aeronautici.
4 Il rapporto sommario non può essere deferito ad altre autorità per esame.
Art. 22 cpv. 2 e 3
2 La domanda di esame, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla Commis-
sione. Il proponente deve specificare in quali punti il rapporto riferisce in modo fal- lace fatti essenziali o trae conclusioni errate. Non è possibile inoltrare ricorso contro le raccomandazioni in materia di sicurezza. 3 Il presidente della Commissione può rettificare, senza procedura formale, sviste manifeste e punti d’importanza marginale.
Art. 24 Esame 1 Durante la seduta la Commissione esamina la proposta di riesame e le relative pre- se di posizione, il rapporto e gli altri documenti relativi all’inchiesta. L’esame si li- mita ai punti contestati nella proposta e a quelli direttamente connessi. La Commis- sione sente l’inquirente e i membri dell’Ufficio e dell’Ufficio federale. Inoltre, essa può ascoltare i testimoni e le persone direttamente coinvolte nell’infortunio e ordi- nare all’Ufficio di procedere a inchieste supplementari. 2 La Commissione dichiara il rapporto d’inchiesta come rapporto finale oppure stila un proprio rapporto finale.
3 Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
Art. 32 Raccomandazioni in materia di sicurezza Entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto finale, l’Ufficio federale informa l’Ufficio in merito ai provvedimenti presi a seguito delle raccomandazioni di sicu- rezza formulate nel rapporto finale o in merito ai motivi per cui si è rinunciato a prendere provvedimenti.
Inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi RU 1999
Art. 34 Principi
1 L’Ufficio pubblica i rapporti finali.
2 I rapporti sommari secondo l’articolo 21 sono pubblicati in una ricapitolazione semestrale. Quest’ultima deve recare indicazioni riguardanti il personale aeronauti- co, gli aeromobili coinvolti e la dinamica dell’infortunio. 3 L’Ufficio pubblica annualmente un riassunto delle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nei rapporti finali e i pareri dell’Ufficio federale. 4 Dopo la loro pubblicazione l’Ufficio può diffondere i rapporti preliminari, somma- ri e finali su supporto elettronico. 5 Le imprese d’esercizio, le scuole di volo, le imprese di manutenzione, gli istruttori di volo, gli organi addetti alla sicurezza aerea, i responsabili degli aerodromi e altre persone o istituzioni che si occupano della sicurezza aerea come anche le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono d’ufficio le pubblicazioni dell’Ufficio.
6 Inoltre, le pubblicazioni sono vendute singolarmente o in abbonamento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 1999.
18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin