AS 1999 2643
Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMED)
Modifica del 27 gennaio 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19991
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza generale del 19 novembre 19802 sugli esami federali per le professioni mediche è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 46a
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 46a Sperimentazioni 1 Il Dipartimento, dopo aver consultato la Giunta direttiva, può autorizzare facoltà e istituti a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d’esame. 2 Le facoltà e gli istituti presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento concernente le esperienze acquisite con i moduli speciali di insegnamento e d’esame.
3 Il Dipartimento disciplina i dettagli.
Titolo prima dell’art. 47 Abrogato
II L’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici è modificata come se- gue:
Art. 19 Abrogato