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AS 1999 2643

Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMED)

Modifica del 27 gennaio 1999

Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19991

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza generale del 19 novembre 19802 sugli esami federali per le professioni mediche è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 46a

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 46a Sperimentazioni 1 Il Dipartimento, dopo aver consultato la Giunta direttiva, può autorizzare facoltà e istituti a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d’esame. 2 Le facoltà e gli istituti presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento concernente le esperienze acquisite con i moduli speciali di insegnamento e d’esame.

3 Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Titolo prima dell’art. 47 Abrogato

II L’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici è modificata come se- gue:

Art. 19 Abrogato