AS 1999 3048
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
del 2 novembre 1999
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrolo- gia; visti gli articoli 7–9 dell’ordinanza del 17 dicembre 19842 sulle verificazioni, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche richieste per le misure di volume per quanto concerne l’ammissione e la verificazione. 2 Le bottiglie impiegate come misuratori sono disciplinate nell’ordinanza dell’8 giu- gno 19983 sulle dichiarazioni.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. misure di volume: strumenti di misura per determinare il volume; b. camera di misura: parte della misura di volume destinata alla misurazione; c. volume di una misura di volume stagna: volume d’acqua che la camera di misura contiene alle condizioni di riferimento giusta l’articolo 9; d. volume di una misura di volume non stagna: volume della camera di misura calcolato a partire dalle sue dimensioni; e. volume massimo: volume contenuto dalla camera di misura riempita fino all’orlo; f. volume nominale: volume che deve avere la camera di misura, conforme- mente alla relativa iscrizione; g. volume di riempimento: volume della merce contenuta in un recipiente com- pletamente riempito;
RS 941.211
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h. tara: peso della misura di volume vuota, indicato dalla bilancia senza corre- zione di portanza, compresi tappi, coperchi ecc. necessari alla chiusura sta- gna della camera di misura; i. tara bagnata: tara della misura di volume vuota, bagnata all’interno; è con- trassegnata con «T .... kg»; j. tara asciutta: tara della misura di volume vuota, non bagnata all’interno; è contrassegnata con «TT .... kg»; k. limite di tolleranza: massima differenza di misurazione ammessa del valore effettivo rispetto al valore nominale (volume nominale o tara).
Sezione 2: Ammissione, verificazione e marcatura
Art. 3 Ammissione 1 Nella misura in cui le pertinenti esigenze del capitolo 2 sono rispettate, le misure di volume seguenti sono ammesse alla verificazione senza esame di modello, giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 17 dicembre 1984 sulle verificazioni: a. misure di capacità; b. attingitoi; c. misure per lo spaccio; d. fusti e cisterne; e. bidoni del latte; f. recipienti con asta graduata; g. casse di cubatura. 2 Altre misure di volume sono ammesse alla verificazione soltanto su autorizzazione dell’Ufficio federale di metrologia (Ufficio). L’Ufficio stabilisce le esigenze per ogni singolo caso.
Art. 4 Verificazione e marcatura 1 Le misure di volume sottostanno all’obbligo di verificazione giusta gli articoli 3 e
4 dell’ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla verificazione.
2 Misure per lo spaccio nonché fusti di metallo con volume nominale fino a 100 dm3 compresi possono essere contrassegnati invece che verificati. 3 Le misure di volume contrassegnate sono controllate per campionatura dalle auto- rità o dagli uffici competenti, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo avviene, in base alle istruzioni dell’Ufficio, presso il fabbricante o even- tualmente presso il primo importatore.
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Art. 5 Validità della verificazione e della marcatura
1 La verificazione o la marcatura è valida:
a. in modo illimitato per le misure di volume costruite con materiali che garan- tiscono durevolmente una forma stabile; b. quattro anni per le misure di volume costruite con materiale alterabile, de- formabile o reagente alla temperatura. 2 Il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui è stata eseguita la verificazione.
3 Il termine scade al piú presto con lo svuotamento del contenuto riempito prima
dello spirare della validità della verificazione. 4 La durata di validità della verificazione della tara è illimitata; sono fatti salvi l’articolo 23 capoversi 2 e 3 e l’articolo 25 capoverso 5. 5 La validità della verificazione o della marcatura di una misura di volume cessa in caso di modifica permanente della camera di misura.
6 Dopo una riparazione la misura di volume è nuovamente verificata.
Capitolo 2: Misure di volume ammesse alla verificazione Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 6 Materiale e forma 1 La camera di misura è costruita con materiale idoneo all’uso previsto, ha forma rigida ed è sufficientemente stagna. 2 Al momento dell’utilizzazione della misura di volume dev’essere possibile riempi- re la camera di misura senza che si formino sacche d’aria.
3 La misura di volume sta verticalmente su una superficie orizzontale e piana.
4 Se per la sua utilizzazione la misura di volume ha bisogno di un sostegno, esso ne fa parte integrante. 5 In posizione verticale le misure riempite fino all’orlo hanno un orlo diritto in un piano orizzontale.
Art. 7 Segno di riempimento, bollo e dicitura 1 Segno di riempimento, bollo e dicitura sono indelebili, leggibili e posti in modo tale da essere ben visibili durante l’utilizzazione. 2 Il segno di riempimento è concepito e apposto in modo tale da permettere una let- tura sicura e precisa; in particolare si devono poter escludere misurazioni sbagliate in seguito all’inclinamento della misura di volume.
3 Le misure di volume con graduazione hanno una forma che permette di stabilire
una scala con intervalli uguali.
4 La scala è graduata in funzione diretta del volume nominale.
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5 Le misure di volume hanno come dicitura almeno il volume nominale unitamente
al nome o al bollo della rispettiva unità, nonché un contrassegno ammesso dall’Uf- ficio allo scopo di identificare il fabbricante o colui che è autorizzato a effettuare la marcatura. 6 Le indicazioni di volume sono date in m3, in l o in multipli o sottomultipli di que- ste unità.
Art. 8 Verificazione della tara 1 È autorizzata la verificazione della tara soltanto per fusti, cisterne e bidoni del lat- te. 2 La verificazione è possibile soltanto per le misure di volume composte di materiale il cui peso è invariabile.
3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono i seguenti:
Volume nominale del recipiente Limiti di tolleranza per le indicazioni di tara alla verificazione all’esame in servizio
fino a 1,5 dm3 ± 7,5 g ± 10,5 g da 1,5 a 5 dm3 ± 5 g ogni dm3 ± 7 g ogni dm3 da 5 a 10 dm3 ± 25 g ± 35 g oltre i 10 dm3 ± 2,5 g ogni dm3 ± 3,5 g ogni dm3
4 I limiti di tolleranza dello strumento di misura adoperato per determinare la tara non possono essere superiori a un quinto dei limiti di tolleranza per la verificazione, giusta il capoverso 3.
Art. 9 Condizioni di riferimento Valgono le seguenti condizioni di riferimento: a. pressione barometrica 1013,25 hPa b. temperatura in generale 20 °C c. temperatura per combustibili e carburanti 15 °C d. densità convenzionale per pesi campione 8000 kg/m3.
Sezione 2: Misure di capacità
Art. 10 Definizione e volume
1 Le misure di capacità sono misure di volume con o senza graduazione adoperate
per le misurazioni. 2 Il volume di una misura di capacità è determinato dall’orlo o da un volume indi- cato da un segno di riempimento.
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Art. 11 Forma
1 Le misure di capacità hanno una forma geometrica semplice.
2 La forma è tale che all’altezza del segno di riempimento o vicino all’orlo una mo- difica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolle- ranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno 1 mm.
3 Le misure di capacità con graduazione e un volume nominale inferiore a 5 dm3
sono trasparenti nella zona con graduazione.
Art. 12 Limiti di tolleranza e graduazione
1 I limiti di tolleranza delle misure di capacità sono i seguenti:
fino a 0,05 dm3 ±4% oltre 0,05 fino a 0,25 dm3 ±2% oltre 0,25 fino a 1 dm3 ±1% oltre 1 fino a 50 dm3 ± 0,5 %. 2 La graduazione progredisce secondo una scala di 1, 2 o 5 - 10n dell’unità impiegata (n essendo un numero intero positivo o negativo o uguale a zero).
3 Lo spazio tra i segni intermedi della scala è di almeno 2 mm.
Sezione 3: Attingitoi
Art. 13 Definizione e volume
1 Gli attingitoi sono misure di volume senza graduazione, da immergere completa-
mente nel liquido per poterli riempire.
2 Il volume nominale dell’attingitoio equivale al volume massimo.
Art. 14 Forma 1 Il rapporto tra altezza e diametro dell’attingitoio si situa tra lo 0,9 e l’1,1.
2 Gli attingitoi sono muniti di un manico che permette di estrarli dal liquido riempiti fino all’orlo.
Art. 15 Volume nominale e limiti di tolleranza
1 Sono ammessi attingitoi con volume nominale di:
0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,5 0,75 1 2 dm3.
2 I limiti di tolleranza degli attingitoi sono di ± 2 %.
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Sezione 4: Misure per lo spaccio
Art. 16 Definizione e volume 1 Le misure per lo spaccio sono misure di volume per la mescita di bevande sciolte e che servono sia di misure di mescita per travasare le bevande, quali boccali o caraf- fe, sia di misure per bere, quali bicchieri, tazze o coppe. 2 Il volume nominale di una misura per lo spaccio è uguale al volume indicato dal margine inferiore del segno di riempimento in forma di trattino.
3 Le misure per bere possono anche avere due segni di riempimento che indicano
volumi nominali diversi.
Art. 17 Forma e materiale
1 Le misure di mescita hanno una forma tale che all’altezza del segno di riempi-
mento una modifica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolleranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno
2 mm.
2 I recipienti per bere non riutilizzabili sono fabbricati in plastica, carta o materiale analogo; devono tuttavia rimanere sufficientemente a lungo rigidi.
Art. 18 Volume nominale e limiti di tolleranza
1 Sono ammesse le misure per lo spaccio con un volume nominale di:
0,01 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 dm3.
2 I limiti di tolleranza sono:
a. per le misure di mescita, di ± 3 % del volume nominale; b. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,01 a 0,1 dm3, di ± 5 % del rispettivo volume nominale; c. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,2 a 5 dm3, di ± 3 % del rispettivo volume nominale.
Art. 19 Segni di riempimento e graduazione 1 Se la posizione del recipiente è verticale i segni di riempimento hanno un tracciato orizzontale diritto e sono indicati con un cerchio completo o un trattino di almeno
10 mm di lunghezza.
2 I segni di riempimento delle misure per bere munite di due segni sono disposti
l’uno sotto l’altro. La distanza tra i due segni è di almeno 5 mm. 3 Le misure per bere per le quali non è possibile rispettare i limiti di tolleranza a causa della forma sono autorizzate se il segno di riempimento garantisce un volume di riempimento equivalente almeno al rispettivo volume nominale (sovrappieno). Tale è il caso in particolare delle misure per bere per le quali una variazione del vo-
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lume di riempimento all’altezza del segno di riempimento, equivalente al valore del limite di tolleranza del volume nominale, produce una modifica del livello inferiore a 2 mm (bicchieri per cognac).
4 La distanza del segno di riempimento dall’orlo è almeno:
a. per le misure di mescita, di 20 mm b. per le misure per bere con volume nominale inferiore a 0,1 dm3, di 5 mm c. per le misure per bere con un volume nominale di 0,1 dm3 e oltre, di 10 mm d. per le misure per bere per bevande con schiuma persistente, di 20 mm. 5 Per le misure di mescita con tappo la distanza del segno di riempimento dal limite inferiore del tappo è di almeno 10 mm.
Art. 20 Iscrizioni Il valore e i segmenti unitari del volume nominale delle misure per lo spaccio sono apposti in prossimità immediata del segno di riempimento.
Sezione 5: Fusti e cisterne
Art. 21 Definizioni 1 Fusti e cisterne sono misure di volume chiuse, trasferibili o fisse, con aperture ot- turabili, che servono alla determinazione del volume, al deposito o al trasporto di liquidi. Possono essere muniti di installazioni fisse per il riempimento, lo svuota- mento e l’aerazione. 2 Il volume nominale di fusti e cisterne è il volume utilizzabile indicato dal fabbri- cante.
Art. 22 Forma e materiale di fusti resistenti alla pressione
1 I fusti resistenti alla pressione (Keg’s) hanno un colletto di protezione.
2 La forma e il materiale dei fusti resistenti alla pressione sono tali da garantire che una pressione eccessiva di 5 bar non causi una deformazione permanente del reci- piente.
3 Il materiale del colletto di protezione permette l’iscrizione della tara.
Art. 23 Verificazione e limiti di tolleranza
1 Il volume o la tara di fusti e cisterne mobili può essere verificato.
2 La durata di validità della verificazione di un recipiente di legno o di plastica è di quattro anni. 3 La durata di validità della verificazione di fusti e cisterne in metallo con volume nominale superiore a 100 dm3 è di:
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a. sei anni, se sono mobili; b. dieci anni, se sono fissi. 4 La durata di validità della verificazione o della marcatura per fusti e cisterne di metallo con volume nominale fino a 100 dm3 è illimitata.
5 I limiti di tolleranza per fusti e cisterne sono di ± 1 % del volume nominale.
Sezione 6: Bidoni del latte
Art. 24 Definizione e volume 1 I bidoni del latte sono misure di volume cilindriche che si possono chiudere, mu- nite di un collo stretto e senza graduazione, usate per la misurazione o il trasporto di latte o di prodotti liquidi del latte. 2 Il volume nominale di un bidone del latte equivale al volume determinato dal se- gno di riempimento.
3 Sono ammessi i bidoni del latte con un volume nominale di:
5 10 15 20 25 30 40 50 60 dm3.
Art. 25 Verificazione e limiti di tolleranza, iscrizioni
1 Il volume o la tara dei bidoni del latte può essere verificato.
2 I limiti di tolleranza per la verificazione dei bidoni del latte sono di ± 1 %.
3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono di ± 2,5 g per ogni dm3.
4 La tara asciutta è verificata senza coperchio.
5 La durata di validità della verificazione della tara è di sei anni.
6 L’indicazione della tara è apposta sul collo del bidone nella seguente forma:
TT = ....... kg Ohne Deckel [Bollo di verificazione] Sans couvercle [Millesimo] Senza coperchio
Sezione 7: Recipienti con asta graduata
Art. 26 Definizione e volume 1 I recipienti con asta graduata sono misure di volume che si possono chiudere, sen- za graduazione, che servono alla misurazione e al trasporto di prodotti del latte o di bevande che contengono alcool. 2 Il volume del recipiente con asta graduata equivale al volume di riempimento de- terminato per mezzo di un’asta graduata.
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Art. 27 Forma 1 La camera di misura di un recipiente con asta graduata ha una sezione costante per tutta la sua altezza.
2 L’asta di misurazione è munita di un manico.
Art. 28 Verificazione e limiti di tolleranza 1 Il recipiente con asta graduata può essere verificato solo insieme alla relativa asta di misurazione. Il recipiente e l’asta di misurazione sono assemblati in modo indi- sgiungibile o contrassegnati da un medesimo numero di controllo.
2 I limiti di tolleranza sono di ± 1 % del volume nominale.
Sezione 8: Casse di cubatura
Art. 29 Definizione e volume 1 Le casse di cubatura sono misure di volume aperte che servono alla misurazione o al trasporto di materiale sciolto; possono essere munite di una parte mobile per lo svuotamento.
2 Il volume nominale di una cassa di cubatura equivale al volume massimo.
Art. 30 Determinazione del volume nominale e suddivisione 1 Il volume nominale di casse di cubatura con forma geometrica semplice quali au- tocarri con cassone ribaltabile, tramoggie o benne è calcolato al momento della ve- rificazione con misurazioni della lunghezza. 2 Per determinare il volume nominale le casse di cubatura di forma piú complicata sono misurate per mezzo di acqua al momento della verificazione. 3 Le suddivisioni e i telai supplementari sono ammessi se il loro volume può essere determinato univocamente e misurato agevolmente.
Art. 31 Limiti di tolleranza e iscrizioni 1 I limiti di tolleranza per le casse di cubatura e per i telai supplementari sono di ± 5 %. 2 Il volume nominale è indicato sia su una targa di verificazione sigillata sia con in- cisione diretta sulla cassa. Le indicazioni di volume hanno tre cifre indicative, delle quali la terza è arrotondata (ad es. volume misurato: 10 086 m3, volume indicato:
10 100 m3).
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Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 32 Disposizioni transitorie 1 Le misure di volume verificate prima dell’entrata in vigore della presente ordinan- za sono ammesse alla verificazione come in precedenza. 2 Le misure di volume contrassegnate prima dell’entrata in vigore della presente or- dinanza possono essere utilizzate come in precedenza.
Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1999.
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