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AS 1999 3480

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

del 27 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 del Codice civile1 (CC), ordina:

Art. 1 Principio e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dagli uffici dello stato civile, dalle autorità di vigilanza cantonali e federali e dalle rappresentanze svizzere all’estero nella misura in cui tali autorità svolgono operazioni di stato civile.

2 I disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi di norma contemporanea-

mente all’emolumento.

Art. 2 Assoggettamento

1 È tenuto a versare un emolumento:

a. chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1; b. chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio; c. chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare. 2 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione dall’emolumento Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale. 2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la preparazione e la celebrazione del matrimonio se almeno uno dei fidanzati è domi- ciliato nel circondario dello stato civile interessato.

Art. 4 Tariffe applicabili Gli emolumenti sono fissati: a. nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;

RS 172.042.110 1 RS 210

3480 1999-5645

Emolumenti in materia di stato civile RU 1999

b. nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile; c. nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero; d. nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti 1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora. 2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

3 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente cal-

colato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

Art. 6 Supplemento

1 L’emolumento può essere aumentato:

a. fino al 50 per cento se la domanda deve essere trattata d’urgenza; b. fino al 100 per cento se la prestazione deve essere fornita tra le ore 20 e le ore 7, di domenica o nei giorni riconosciuti dalla legge come festivi o com- porta un onere lavorativo straordinario.

2 La riscossione di un supplemento è motivata e conteggiata separatamente.

Art. 7 Disborsi 1 Sono considerate disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente: a. le spese di porto e di telecomunicazione; b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese relative ai lavori effettuati da altre autorità o affidati a terzi, in parti- colare gli onorari di periti, interpreti e traduttori; d. le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; e. le spese per la locazione di un locale dei matrimoni diverso da quello ordi- nario. 2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’arti- colo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capo- verso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

Emolumenti in materia di stato civile RU 1999

Art. 8 Preventivo e conteggio delle spese 1 Ogni interessato può chiedere un preventivo degli emolumenti e dei disborsi che dovrà presumibilmente versare. 2 Unitamente alla fattura finale può essere chiesto un conteggio delle spese in cui siano indicate con precisione le rubriche della tariffa applicate.

Art. 9 Anticipo e fattura intermedia L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici

1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 19 e 20 dell’ordinanza del 1° giugno 19532 sullo stato civile.

Art. 11 Termine di pagamento L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 12 Incasso 1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi con- sente o le circostanze lo giustificano. 2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento fede- rale degli affari esteri.

Art. 13 Riduzione o condono di emolumenti L’emolumento e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente: a. allorché l’assoggettato è indigente; b. allorché la prestazione richiesta risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica; c. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazio- ne civica.

2 RS 211.112.1

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Art. 14 Esecuzione forzata Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento3.

Art. 15 Prescrizione

1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.

2 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine

allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento ri- spetto all’ultima indicizzazione.

3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 17 Modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 30 ottobre 19854 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è modificata come segue:

Art.1 cpv. 1 lett. d. Abrogata

Art. 2 Eccezioni 1 La presente ordinanza non si applica alle prestazioni dell’Ufficio federale del regi- stro di commercio ai sensi dell’articolo 15 dell’ordinanza del 3 dicembre 19545 sulle tasse in materia di registro di commercio. 2 Essa non si applica nemmeno alle prestazioni dell’Ufficio federale dello stato ci- vile ai sensi dell’ordinanza del 27 ottobre 19996 sugli emolumenti in materia di stato civile.

Art. 5 cpv. 3 Abrogato

Allegato

3 RS 281.1 4 RS 172.041.14 5 RS 221.411.1 6 RS 172.042.110; RU 1999 3480

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Abrogato

2 L’ordinanza del 30 gennaio 19857 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3 Per le prestazioni in materia di stato civile le rappresentanze riscuotono emolu- menti secondo l’ordinanza del 27 ottobre 19998 sugli emolumenti in materia di stato civile.

3 L’ordinanza del 1o giugno 1953 sullo stato civile9 è modificata come segue:

Capo XIII (Art. 178 - 180) Abrogati

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2000.

27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

7 RS 191.11 8 RS 172.042.110; RU 1999 3480 9 RS 211.112.1

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Allegato 1 (art. 4 lett. a)

Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile I. Divulgazione di dati dello stato civile Fr. L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione di divulgazione indirizzata dall’ufficio dello stato civile all’autorità cantonale di vigilanza o all’Ufficio federale dello stato civile.

1 Estratti di registri, completi o abbreviati, emessi su modulo

svizzero o internazionale

1.1 Atto di nascita 25

1.2 Atto di morte 25

1.3 Atto di matrimonio 25

1.4 Atto di riconoscimento 25

1.5 Certificato individuale di stato civile 25

1.6 Atto di famiglia

1.6.1 – Emolumento di base 25

1.6.2 – Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio

del registro delle famiglie, in aggiunta 5

2 Attestazioni e certificati

2.1 Attestazione della cittadinanza 30

2.2 Attestazione 30

2.3 Certificato 30

3 Copie di iscrizioni

3.1 Copia completa di un’iscrizione figurante in un registro speciale 40

3.2 Copia che riproduce le annotazioni marginali relative a un cam-

biamento di nome 40

3.3 Copia completa di un foglio del registro delle famiglie

3.3.1 – Emolumento di base 40

3.3.2 – Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio

del registro delle famiglie, in aggiunta 5

4 Copie di documenti giustificativi e di traduzioni, compreso il

certificato di conformità all’originale

4.1 Per la prima pagina 30

4.2 A partire dalla seconda pagina, per pagina 2

5 Libretto di famiglia

5.1 Libretto di famiglia per coniugi o persone sole (rilascio

dell’originale, di un duplicato o di un esemplare sostitutivo) L’emolumento concerne il rilascio di un libretto di famiglia stan- dard; se è offerta un’edizione speciale, un supplemento corri- spondente alla differenza dei costi di produzione può essere ri- chiesto agli interessati a titolo di disborso.

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5.2 Verifica ed eventuale aggiornamento del libretto di famiglia ef- Fr.

fettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro 25

6 Altri modi di divulgazione di dati dello stato civile

6.1 Informazioni scritte, per registro consultato 30

6.2 Collaborazione alla consultazione di registri su domanda

dell’assoggettato, che non consista in una verifica del buon svol- gimento della consultazione, per mezz’ora 40

II. Ricevimento di dichiarazioni di stato civile

7 Registrazione dei legami di filiazione fuori del matrimonio

7.1 Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio da

parte del padre 60

7.2 Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio da

parte della madre straniera 60

7.3 Ricevimento del consenso dei rappresentanti legali se l’autore del

riconoscimento è minore o interdetto 20

8 Dichiarazioni concernenti il cognome

8.1 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato

dopo il matrimonio, se è effettuata dopo la chiusura della proce- dura preparatoria del matrimonio 50

8.2 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato

dopo lo scioglimento del matrimonio 50

8.3 Ricevimento della dichiarazione concernente l’assoggettamento

del cognome al diritto nazionale, se è effettuata indipendente- mente da una dichiarazione concernente il cognome o dall’annuncio di una nascita o dopo la chiusura della procedura 50 preparatoria del matrimonio

9 Prove di dati non controversi, compresa, se del caso, la domanda

d’autorizzazione indirizzata all’autorità cantonale di vigilanza

9.1 Ricevimento di dichiarazioni come prove di dati non controversi 50-150

effettuate conformemente all’articolo 41 CC

III. Rettifica di iscrizioni

10 Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie 50

per colpa dell’assoggettato

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IV. Preparazione e celebrazione del matrimonio Fr.

11 Procedura preparatoria del matrimonio

11.1 Ricevimento ed esame della domanda d’esecuzione della proce-

dura preparatoria del matrimonio presentata dai fidanzati che compaiono insieme all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all’art.

98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concernenti il cognome dopo il

matrimonio e l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura prepa- ratoria 60

11.2 Ricevimento ed esame delle domande d’esecuzione della proce-

dura preparatoria del matrimonio presentate dai fidanzati che compaiono separatamente all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di di- chiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concer- nenti il cognome dopo il matrimonio e l’assoggettamento del co- gnome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusu- ra della procedura preparatoria, per ogni domanda 40

11.3 Esame dell’ammissibilità dell’esecuzione della procedura prepa-

ratoria integralmente in forma scritta 20

11.4 Svolgimento della procedura preparatoria integralmente in forma

scritta 60

11.5 Ricevimento del consenso al matrimonio da parte di un rappre-

sentante legale 20

11.6 Ricevimento e trasmissione della domanda d’autorizzazione di

cambiamento di cognome ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 20 CC

11.7 Ricevimento e trasmissione all’autorità cantonale di vigilanza di

una domanda d’autorizzazione di matrimonio per fidanzati stra- nieri non domiciliati in Svizzera, ai sensi dell’articolo 43 capo- verso 2 della legge federale del 18 dicembre 198710 sul diritto internazionale privato 20

11.8 Rilascio dell’autorizzazione di celebrare il matrimonio 50

11.9 Rilascio del certificato di capacità matrimoniale 50

11.10 Rinuncia alla celebrazione del matrimonio o rinvio della data da

parte dei fidanzati a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto 100

12 Celebrazione del matrimonio

12.1 Celebrazione durante le ore normali d’ufficio 50

12.2 Celebrazione fuori delle ore normali d’ufficio 100

10 RS 291

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12.3 Esame delle condizioni per celebrare un matrimonio di necessità Fr.

ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 CC 20

12.4 Messa a disposizione di testimoni, per testimone 20

12.5 Celebrazione in una lingua diversa da quella ufficiale del circon-

dario dello stato civile senza ricorrere a un interprete 50

V. Altre prestazioni

13 Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a

un emolumento, per mezz’ora di spostamento 30

14 Esame di casi in cui il diritto estero è o potrebbe essere applica- 30-150

bile al cognome

15 Esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro di 30-150

parecchio superiore rispetto all’esame di documenti svizzeri

16 Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di tradu-

zioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20

17 Legalizzazione di una firma (eseguita indipendentemente dalla

fornitura di un documento soggetto a emolumento) 15

18 Preparazione di fotocopie (non certificate conformi) indipenden-

temente dalla confezione di documenti dello stato civile o di co- pie di documenti giustificativi, per pagina 2

19 Apposizione di un certificato di conformità sulla copia di un do-

cumento (ad esempio, copia della carta d’identità unita all’incartamento del matrimonio) 15

20 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle

spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per pa- 10 gina

21 Ordinazione di documenti dello stato civile su mandato

dell’assoggettato, per ogni servizio al quale è stata indirizzata l’ordinazione

21.1 – Ordinazione indirizzata a un’autorità svizzera 25

21.2 – Ordinazione indirizzata a un’autorità estera 50

22 Invio di documenti per telecopia, oltre all’invio postale 10

23 Recupero degli emolumenti non pagati

Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di paga- mento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15

24 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 40

VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile È applicabile l’allegato 2.

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Allegato 2 (art. 4 lett. b)

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

1 Divulgazione di dati dello stato civile Fr.

Esame delle domande d’autorizzazione di divulgare dati dello 20-200 stato civile, di consultare i registri dello stato civile, di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all’originale di do- cumenti giustificativi

2 Dichiarazioni di stato civile

2.1 Esame della domanda d’autorizzazione di ricevere una dichiara- 20-200

zione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio, se sono prodotti documenti esteri (art. 177b cpv. 3 OSC11)

2.2 Ricevimento di dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del

nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all’estero (art. 177d cpv. 2 OSC) 50

2.3 Esame di una domanda d’autorizzazione di ricevere una dichiara- 50-200

zione come prova di dati non controversi in applicazione dell’articolo 41 CC

3 Libretto di famiglia

Esame della domanda d’autorizzazione relativa al rilascio o 20-100 all’aggiornamento del libretto di famiglia di una persona straniera

4 Rettifica di iscrizioni

Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie 50-500 per colpa dell’assoggettato

5 Preparazione e celebrazione del matrimonio

5.1 Esame della domanda d’autorizzazione di celebrare il matrimonio 50-300

presentata da fidanzati stranieri non domiciliati in Svizzera

5.2 Esame della domanda d’autorizzazione di celebrare il matrimonio 50-300

conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati

5.3 Esame della domanda d’autorizzazione di restituire i documenti

giustificativi dell’incartamento del matrimonio 50

6 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

6.1 Ordinazione di decisioni o di documenti esteri, tradotti e legaliz-

zati, presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero, per il tramite dell’Ufficio federale dello stato civile, per incartamento 50

6.2 Ordinazione di decisioni o di documenti esteri presso un servizio

estero

11 RS 211.112.1

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Fr.

6.2.1 – Emolumento di base 40

6.2.2 – Per ordinazione supplementare, presso un altro servizio, in ag-

giunta 10

7 Ricorsi abusivi contro decisioni di uffici dello stato civile

Esame dei ricorsi temerari o sconsiderati 50-500

8 Altre prestazioni

8.1 Preparazione di fotocopie (non certificate conformi), per pagina 2

8.2 Apposizione di un certificato di conformità su una copia di do-

cumento (ad es. copia della carta d’identità unita all’incartamento del matrimonio) 15

8.3 Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di tradu-

zioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20

8.4 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle

spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per pa- 10 gina

8.5 Recupero degli emolumenti non pagati

Diffida scritta all’assogettato alla scadenza del termine di paga- mento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15

8.6 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 50-70

9 Prestazioni effettuate dall'autorità cantonale di vigilanza in ma-

teria di stato civile in sostituzione di un ufficio dello stato civile È applicabile l’allegato 1.

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Allegato 3 (art. 4 lett. c)

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero Fr.

1 Trasmissione di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizza- zione di documenti destinati a essere trascritti nei registri dello stato civile svizzeri se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresentanza. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

1.1 Certificato di conformità di traduzioni affidate a terzi 20

1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una

semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora 60

1.3 Perizie effettuate su istruzione di uffici dello stato civile, di auto-

rità cantonali di vigilanza o dell'Ufficio federale dello stato civile (ricerca di documentazione, indagini condotte per chiarire un fatto in relazione con una perizia ecc.) per mezz’ora 60

2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione di estratti dei registri dello stato civile svizzeri o di attestazioni di cittadinanza.

II. Cooperazione all’esecuzione dei compiti dello stato civile

3 Dichiarazioni concernenti il cognome

3.1 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato

dopo il matrimonio, se è effettuata indipendentemente dal depo- sito della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o di dichiarazioni relative alle condizioni del matri- monio (ricevute conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) 50

3.2 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato

dopo lo scioglimento del matrimonio 50

3.3 Ricevimento della dichiarazione concernente l’assoggettamento

del cognome al diritto nazionale, se non è effettuata con la dichia- razione concernente il cognome o la domanda in esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio 50

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4 Preparazione del matrimonio Fr.

4.1 Matrimonio previsto in Svizzera

Ricevimento della domanda d’esecuzione della procedura prepa- ratoria del matrimonio presentata da un fidanzato o dai due fidan- zati; sono compresi l’informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni del ma- trimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale 50

4.2 Matrimonio previsto all’estero

Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misu- ra in cui la rappresentanza riceve dichiarazioni relative alle con- dizioni di matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 50 CC)

III. Prestazioni di rappresentanze svizzere all’estero alle quali so- no state assegnate incombenze di ufficiali dello stato civile È applicabile l’allegato 1.

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Allegato 4 (art. 4 lett. d)

Emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

1 Documenti di stato civile svizzeri Fr.

1.1 Ordinazione e trasmissione di estratti di registri, per ciascun uffi-

cio dello stato civile al quale l’ordinazione deve essere indirizzata

1.2 Domanda di legalizzazione presso rappresentanze estere in Sviz-

zera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ciascun uf- ficio di legalizzazione 25

2 Documenti di stato civile esteri

2.1 Ordinazione di documenti tradotti e legalizzati presso una rappre-

sentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero

2.1.1 – Emolumento di base per incartamento 40

2.1.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un’altra rappresentanza,

supplemento 15

2.2 Domanda di traduzione sommaria, di legalizzazione e/o di esami

di autenticità di documenti già disponibili, presso una rappresen- tanza diplomatica o consolare svizzera all’estero

2.2.1 – Emolumento di base per incartamento 40

2.2.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un’altra rappresentanza,

supplemento 15

3 Trasmissione di documenti

3.1 Attestazione di cittadinanza

3.1.1 – Emolumento di base 15

3.1.2 – Supplemento in caso di verifica telefonica o per telecopia 15

3.2 Certificato di capacità matrimoniale svizzero 15

3.3 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio 15

3.4 Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri concernenti lo

stato civile 15 Questo emolumento può essere soppresso se la decisione da tra- smettere è resa gratuitamente.

4 Estratti completi o abbreviati di registri tenuti da rappresentanze

svizzere all’estero, o loro duplicati, rilasciati su modulo svizzero o internazionale

4.1 Atto di nascita 25

4.2 Atto di morte 25

4.3 Atto di matrimonio 25

4.4 Atto di riconoscimento 25

5 Perizie e informazioni giuridiche

per mezz’ora 50-70

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6 Altre prestazioni Fr.

6.1 Preparazione di fotocopie, per pagina 2

6.2 Funzione di intermediario per l’ottenimento di perizie o di tradu-

zioni (compresa l’attribuzione del mandato al perito, all’interprete o al traduttore) 20

6.3 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle

spese su domanda dell’assoggettato secondo l’articolo 8, per pa- gina 10

6.4 Recupero di emolumenti non pagati

Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di paga- mento, per diffida (invio di tre diffide al massimo) 15

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