AS 1999 3509
Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato
Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato
del 1° dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 360bis capoverso 6 e 397bis capoverso 1 lettera h del Codice penale1 (CP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 Il servizio competente dell’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) tiene in collaborazione con altre autorità federali e con i Cantoni un casellario giudiziale informatizzato (casellario).
2 Nel casellario sono tenuti dati concernenti:
a. le persone condannate, comprese le sentenze penali nel territorio della Con- federazione; b. gli Svizzeri condannati, comprese le sentenze penali all’estero; c. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell’ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 2 Scopo Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: a. espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e della Corte penale federale; b. espletamento di procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e d’estradizione; c. esecuzione delle pene e delle misure, in particolare modifica o revoca delle misure e pianificazione dell’esecuzione; d. esecuzione di controlli di sicurezza civili e militari; e. pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allon-
RS 331
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tanamento dal territorio svizzero, in particolare di espulsioni pronunciate da un giudice e misure d’allontanamento d’ordine politico; f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 28 giugno 19983 sull’asilo; g. espletamento di procedure di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre e licenze per allievo conducente ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale4; i. esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19925 sulla sta- tistica federale; k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.
Art. 3 Autorità partecipanti 1 Le autorità seguenti possono iscrivere direttamente (online) nel casellario condan- ne o decisioni successive: a. il servizio dell’Ufficio federale competente per la tenuta del casellario; b. le autorità della giustizia penale; c. le autorità della giustizia militare; d. le autorità preposte all’esecuzione penale; e. i servizi di coordinamento cantonali. 2 Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all’Ufficio federale o al servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per l’iscrizione nel casellario: a. le autorità di cui al capoverso 1 lettere b-d, se non sono collegate al casella- rio; b. la Corte penale federale; c. le autorità amministrative federali. 3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempi- mento dei loro compiti legali: a. le autorità di cui al capoverso 1 e il Servizio INTERPOL dell’Ufficio fede- rale; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c. la Polizia federale nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria;
3 RS 142.31 4 RS 741.01 5 RS 431.01
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d. il Gruppo del personale dell’esercito, per compiti concernenti esclusioni, promozioni e mutazioni; e. l’Ufficio federale dei rifugiati; f. l’Ufficio federale degli stranieri; g. le autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale; i. le autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza re- lativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. 4 Le autorità seguenti non collegate al casellario possono, per l’adempimento dei loro compiti legali, chiedere un estratto del casellario presso l’Ufficio federale o il servizio di coordinamento cantonale: a. le autorità di cui ai capoversi 1 a 3 che non sono collegate al casellario; b. il servizio dell’Ufficio federale competente per l’assistenza giudiziaria inter- nazionale; c. le autorità tutorie cantonali e comunali; d. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fi- ni assistenziali; e. le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone; f. le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia; g. le autorità cantonali competenti per la procedura di naturalizzazione.
Art. 4 Alta vigilanza e coordinamento da parte dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza sul trattamento del casellario ai sensi della presente ordinanza e delle relative istruzioni. 2 Coordina le proprie attività con le autorità della Confederazione e dei servizi di coordinamento cantonali partecipanti al casellario.
3 Rilascia i diritti individuali di trattamento del casellario.
Art. 5 Dovere di diligenza delle autorità partecipanti 1 Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trat- tati conformemente alle prescrizioni. 2 Si accertano che i dati che iscrivono nel sistema o comunicano al servizio compe- tente siano completi, esatti e aggiornati.
6 RS 120
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Art. 6 Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali
1 I servizi di coordinamento cantonali:
a. richiamano periodicamente le sentenze con periodo di prova secondo gli ar- ticoli 41 numero 4, 49 numero 4 e 96 numero 4 CP nonché articoli 32 nume- ro 4 e 34 numero 4 del Codice penale militare7 (CPM); predispongono deci- sioni sulla cancellazione e le registrano; per gli altri periodi di prova impartiti da un’autorità della Confederazione, questi compiti sono garantiti dall’Ufficio federale; b. iscrivono le sentenze e le decisioni successive delle autorità cantonali non collegate al casellario (art. 3 cpv. 2); c. allestiscono estratti del casellario per le autorità cantonali non collegate (art. 3 cpv. 4); d. assolvono i compiti di un servizio di riferimento per l’Ufficio federale per quanto concerne l’osservanza della presente ordinanza e delle relative istru- zioni. 2 I Cantoni possono demandare altri compiti al loro servizio di coordinamento, in particolare l’iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l’allestimento degli estratti del casellario per le me- desime.
Art. 7 Sicurezza dei dati 1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 10 giugno 19918 concernente la protezione delle applicazioni dei sistemi informatici nell’Ammi- nistrazione federale, le pertinenti istruzioni sulla sicurezza informatica dell’Ufficio federale dell’informatica e l’ordinanza del 14 giugno 19939 sulla protezione dei dati. 2 Le autorità collegate prendono nei propri settori provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico. 3 L’Ufficio federale provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.
Art. 8 Verbale d’aggiornamento Nel casellario sono registrate tutte le operazioni effettuate da una persona.
7 RS 321.0 8 RS 172.010.59 9 RS 235.11
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Sezione 2: Contenuto del registro
Art. 9 Iscrizioni e mutazioni Nel casellario sono iscritti: a. le condanne per crimini o delitti pronunciate dai tribunali civili o militari, senza riguardo alla gravità della pena inflitta; b. le condanne per contravvenzioni previste dal CP o da altre leggi federali quando sia stata pronunciata la pena dell’arresto; c. le condanne a una multa superiore a 500 franchi per contravvenzioni al CP o ad altre leggi federali, laddove l’autorità giudicante è autorizzata o obbligata a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammon- tare minimo o, oltre alla multa, una pena di arresto o di detenzione; d. le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne ivi pronunciate e sot- toposte all’obbligo dell’iscrizione a norma del CP e della presente ordinanza; e. il fatto che una condanna è stata pronunciata con il beneficio condizionale della pena o con un periodo di prova per la cancellazione della multa (art. 41, 49 e 96 CP nonché art. 32 e 34 CPM 10); f. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni:
1. la cancellazione della sentenza (art. 41, 49, 80, 94, 95, 96 e 99 CP non-
ché art. 32, 34 e 59 CPM); nel caso dell’articolo 49 numero 4 CP anche l’eventuale rifiuto di cancellazione,
2. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale della
pena, l’ammonimento e la protrazione del periodo di prova (art. 41 e 96 CP nonché art. 32 CPM),
3. la reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio,
nell’esercizio della potestà dei genitori o della tutela, come anche la re- voca dell’interdizione di esercitare una professione, un’industria o un commercio (art. 77-79 CP e art. 58 CPM); g. i fatti che concernono l’esecuzione delle pene o misure:
1. le decisioni dell’autorità giudicante secondo gli articoli 42 numero 5,
43 numeri 3 e 5, 44 numeri 3 e 5, 45 numeri 3 e 6, 93 e 100ter numeri 3
e 4 CP,
2. le decisioni delle autorità competenti o esecutive secondo gli articoli
38, 42 numero 4, 43 numero 4, 44 numero 4, 45 numeri 2-4, 94, 94bis,
95 numeri 4 e 5 e 100ter numeri 1 e 2 CP nonché giusta l’articolo 31
CPM,
3. la grazia e l’amnistia;
h. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell’ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
10 RS 321.0
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Art. 10 Iscrizione di sentenze 1 Nell’iscrizione di sentenze si devono menzionare le pene principali, le pene acces- sorie (art. 51, 53-56 CP e art. 36, 38 e 40 CPM11), le misure di sicurezza (art. 42-44 CP) e le misure secondo l’articolo 100bis CP.
2 Se la condanna comprende anche contravvenzioni non sottoposte all’obbligo del-
l’iscrizione, queste ultime vanno parimente iscritte.
Art. 11 Iscrizioni concernenti gli adolescenti 1 Nel casellario sono inoltre iscritte le misure e le pene pronunciate contro adole- scenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l’ammonimento, l’obbligo di prestare un lavoro e la multa. Le iscrizioni relative a un delitto devono essere immediatamente cancellate (art. 361 CP). 2 Il rinvio secondo l’articolo 97 CP della decisione circa l’inflizione di una pena o una misura non dà luogo a iscrizione.
Art. 12 Iscrizioni escluse Nel casellario non sono iscritte: a. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena o si è esentato dalla medesima; b. le misure e le pene disciplinari inflitte ai fanciulli; c. le multe inflitte per contravvenzioni; sono fatti salvi gli articoli 9 lettera c e
10 capoverso 2;
d. la commutazione delle multe in arresto; e. le pene disciplinari pronunciate in base al CPM12 o ad altre disposizioni del di- ritto penale militare nonché l’obbligo di prestare un lavoro (art. 226 CPM); f. le pene regolamentari e disciplinari; g. le spese.
Art. 13 Comunicazione di sentenze contro cittadini stranieri 1 L’Ufficio federale comunica allo Stato d’origine pene e decisioni successive contro cittadini stranieri a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195913 e dei trattati internazionali vigenti. Nei casi dub- bi decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento). Esso può inoltre emanare istruzioni generali circa le comunicazioni alle autorità di uno Stato estero. 2 Se lo Stato d’origine di un condannato non è noto, la sentenza e le decisioni suc- cessive sono iscritte soltanto nel casellario.
11 RS 321.0 12 RS 321.0 13 RS 0.351.1
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Art. 14 Eliminazione delle iscrizioni Sono eliminate dal casellario le iscrizioni sulle seguenti persone, condanne o proce- dimenti penali pendenti: a. le persone la cui morte è comunicata da un’autorità; b. le persone che hanno compiuto gli 80 anni; c. le condanne a una pena privativa della libertà non superiore a tre mesi o a una multa: un anno dopo la cancellazione secondo gli articoli 80 e 99 CP o l’articolo 59 CPM14; d. le condanne a una pena privativa della libertà condizionalmente sospesa: cinque anni dopo il periodo di prova per pene non superiori a tre mesi; dieci anni dopo tale periodo per pene di oltre tre fino a diciotto mesi, se l’iscri- zione è stata cancellata in base agli articoli 41 numero 4 o 96 CP o all’ar- ticolo 32 numero 4 CPM; e. le condanne a una multa: cinque anni dopo il periodo di prova, a condizione che l’iscrizione sia stata cancellata in base all’articolo 49 numero 4 CP o all’articolo 34 numero 4 CPM; f. le condanne di adolescenti a una misura o alla carcerazione (art. 91, 92 e 95 CP): dieci anni dalla sentenza o quindici anni dalla sentenza in caso di col- locamento in uno stabilimento giusta l’articolo 91 numero 2 CP; g. le sentenze annullate; h. le richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario giudiziale nell’ambito di procedimenti penali pendenti, qualora siano trascorsi due anni dalla registrazione o se il procedimento è stato sospeso oppure è stata decisa l’assoluzione o se la sentenza non è sottoposta all’obbligo di iscrizione.
Art. 15 Cancellazione di sentenze straniere 1 I Cantoni designano l’autorità competente a decidere sulla cancellazione di senten- ze pronunciate dai tribunali esteri contro i cittadini attinenti del loro Cantone. 2 Nella sua decisione, l’autorità applica per analogia le disposizioni sulla cancella- zione previste dal CP.
Sezione 3: Dati e trattamento dei dati
Art. 16 Dati
1 I dati personali sono i seguenti:
a. numero d’identità (numero sistematico progressivo); b. cognome, cognome di nascita, nome; c. data, luogo e Paese di nascita;
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d. sesso; e. attinenza, nazionalità; f. genitori; g. stato civile, coniuge; h. indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora; i. menzione di un’eventuale sentenza; j. menzione di un eventuale procedimento penale pendente; k. menzione di un’eventuale annotazione di trattamento; l. menzione di un’eventuale domanda pendente al casellario giudiziale stra- niero; m. statuto di soggiorno dello straniero; n. data di mutazione.
2 I dati concernenti le false identità sono i seguenti:
a. cognome, nome; b. data di nascita. 3 I dati sulle richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario nell’am- bito di procedimenti penali pendenti in Svizzera sono i seguenti: a. numero d’identità; b. data dell’informazione; c. autorità richiedente; d. numero di riferimento usato dall’autorità richiedente; e. imputazione.
4 I dati sulle condanne sono i seguenti:
a. numero della sentenza (numero sistematico progressivo); b. data della sentenza, della notifica e autorità giudicante; c. data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza; d. numero di riferimento usato dall’autorità giudicante; e. Cantone d’esecuzione; f. in contradittorio, in contumacia, decreto d’accusa; g. sentenza iniziale, complementare, parzialmente complementare; h. tipo e forma del reato; i. tasso alcolemico; j. data della perpetrazione (data o periodo) k. tipo e durata della pena principale; l. ammontare e valuta delle multe;
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m. durata del periodo di prova; n. misura; o. durata in giorni del carcere preventivo computato; p. menzione di un’eventuale norma di condotta; q. tipo e durata della pena accessoria, con o senza sospensione condizionale; r. regole relative alla misura della pena. 5 I dati sulle decisioni successive che costituiscono parte integrante dei dati sulle condanne sono i seguenti: a. numero della decisione (numero sistematico progressivo); b. data della decisione, della notifica; c. autorità giudicante; d. tipo di decisione; e. data della liberazione; f. pena eseguita, non eseguita; g. espulsione giudiziaria eseguita, non eseguita; h. misura; i. durata del periodo di prova, del patronato; j. menzione di un’eventuale norma di condotta; k. durata computata; l. grazia; m. pena successiva secondo l’articolo 100ter CP.
6 I dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri sono i seguenti:
a. motivo della richiesta; b. menzione di un’eventuale detenzione; c. autorità richiedente e data della richiesta; d. autorità straniera richiesta.
Art. 17 Destinazione vincolata del trattamento dei dati 1 Le autorità sono autorizzate a trattare soltanto i dati di cui abbisognano per adem- piere i propri compiti legali.
2 L’autorizzazione a trattare dati è disciplinata nell’allegato.
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Sezione 4: Obbligo di comunicazione e di iscrizione
Art. 18 Principio Tutte le sentenze e le decisioni successive che sottostanno all’obbligo di iscrizione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il passaggio in giudicato.
Art. 19 Obbligo di comunicazione e di iscrizione delle autorità cantonali Le autorità cantonali competenti iscrivono nel casellario le comunicazioni del loro Cantone oppure le trasmettono per iscrizione al servizio di coordinamento canto- nale.
Art. 20 Obbligo di comunicazione delle autorità federali e straniere 1 La Corte penale federale e le autorità amministrative della Confederazione tra- smettono le loro comunicazioni all’Ufficio federale per iscrizione nel casellario. 2 I tribunali militari trasmettono le loro comunicazioni agli uffici competenti della giustizia militare per iscrizione nel casellario. L’Ufficio dell’uditore in capo disci- plina i particolari. 3 Le comunicazioni di condanne pronunciate all’estero contro cittadini svizzeri sono trasmesse per iscrizione all’Ufficio federale a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195915 e dei trattati internazio- nali vigenti.
Art. 21 Controllo delle comunicazioni Se ha dubbi circa l’esattezza delle indicazioni o se queste sono incomplete, l’autorità che procede all’iscrizione rinvia la comunicazione di sentenza all’autorità comuni- cante per un esame successivo oppure si procura le informazioni complementari.
Art. 22 Comunicazioni circa la mancata buona condotta 1 Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza constata che contro una persona con- dannata già iscritta nel casellario e alla quale è stata accordata la sospensione condi- zionale della pena è stato pronunciato l’arresto per una contravvenzione commessa nel periodo di prova, l’autorità che procede all’iscrizione comunica la mancata buo- na condotta al tribunale che ha ordinato la sospensione condizionale della pena (art. 41 n. 3 cpv. 3 secondo periodo CP). Per le sentenze del tribunale militare la mancata buona condotta è comunicata all’Ufficio dell’uditore in capo. 2 Se si tratta di una condanna a una pena privativa della libertà pronunciata all’estero e sottoposta all’obbligo dell’iscrizione a norma del CP o della presente ordinanza, la comunicazione avviene giusta il capoverso 1 per il tramite dell’Ufficio federale. 3 L’autorità che procede all’iscrizione comunica all’autorità competente la mancata buona condotta di una persona liberata condizionalmente o a titolo di prova secondo
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gli articoli 38 numero 4, 45 numero 3, 94 numero 2, 94bis, 95 numero 5 oppure 100ter numero 1 CP nonché l’articolo 31 numero 4 CPM16. In caso di grazia condi- zionale, comunica all’autorità competente in materia di grazia la condanna pronun- ciata per un reato commesso durante il periodo di prova.
Art. 23 Obbligo d’informazione degli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuita- mente informazioni alle autorità abilitate al trattamento dei dati nel casellario per stabilire i dati personali da trattare.
Sezione 5: Estratti del casellario
Art. 24 Rilascio a destinazione dell’estero L’Ufficio federale rilascia su richiesta estratti del casellario alle autorità straniere soltanto se previsto da una convenzione internazionale o da un trattato o se lo Stato richiedente concede la reciprocità. Nei casi dubbi decide il Dipartimento. Esso può inoltre emanare istruzioni generali circa il rilascio di estratti alle autorità di uno Stato estero.
Art. 25 Rilascio a persone private 1 Il rilascio di estratti a persone private avviene esclusivamente tramite l’Ufficio fe- derale. 2 Ciascuna persona privata ha il diritto di farsi rilasciare un estratto che la concerne. Deve dare la prova della sua identità. 3 Estratti su una persona terza possono essere rilasciati a persone private soltanto con il consenso scritto della prima. 4 Negli estratti rilasciati a persone private non figurano le iscrizioni cancellate e le richieste di estratti del casellario registrate nell’ambito di procedimenti penali pen- denti.
Art. 26 Tasse per estratti del casellario a persone private 1 L’Ufficio federale riscuote tasse per estratti del casellario rilasciati a persone pri- vate.
2 Il Dipartimento ne fissa l’ammontare.
3 La tassa può essere condonata nei casi di provata indigenza.
16 RS 321.0
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Sezione 6: Diritto all’informazione
Art. 27 1 Ogni persona può consultare presso l’Ufficio federale l’iscrizione completa che la concerne; è fatto salvo l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati.
2 Essa deve dare la prova della sua identità e presentare una domanda scritta.
3 L’informazione è data oralmente. Non è rilasciato alcun documento scritto concer- nente le iscrizioni.
Sezione 7: Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche
Art. 28 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni 1 La Confederazione finanzia l’allacciamento e l’esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale cantonale. 2 I Cantoni si assumono le spese di installazione e di esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio. 3 I Cantoni e le altre autorità collegate al casellario giudiziale informatizzato si as- sumono le spese d’acquisto e di esercizio dei loro apparecchi.
Art. 29 Esigenze tecniche 1 Le stazioni dei dati dei Cantoni devono corrispondere alle prescrizioni d’ordine tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione.
2 Il Centro di calcolo del Dipartimento fissa i dettagli.
Sezione 8: Ricerca, pianificazione e statistica
Art. 30 Principio Il trattamento di dati personali rilevati dal casellario per scopi di ricerca, pianifica- zione e statistica è retto dall’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati.
Art. 31 Comunicazione dei dati all’Ufficio federale di statistica L’Ufficio federale mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati del casellario necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
17 RS 235.1 18 RS 235.1
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Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Potere d’impartire istruzioni L’Ufficio federale emana istruzioni per la fase transitoria nonché per la tenuta e l’uso del casellario.
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 dicembre 197319 sul casellario giudiziale è abrogata.
Art. 34 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 ottobre 197620 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:
Art. 123 cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
19 RU 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565 20 RS 741.51
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Allegato (art. 17)
Diritto di trattamento dei dati memorizzati nel casellario A = consultazione M = iscrizione (prima iscrizione o mutazione)
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni
UFP- UFP- UFDS- GM MPC PF GrPE UFR UFDS DPIO GP EP SCC PS UCS CG IP CITT
1. Dati personali
Numero d’identità (numero A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo) Cognome, cognome di nascita, M A A M A A A A A A M A M A A nome Luogo, Paese e data di nascita M A A M A A A A A A M A M A A Sesso M A A M A A A A A A M A M A A Luogo d’origine, nazionalità M A A M A A A A A A M A M A A Genitori M A A M A A A A A A M A M A A Stato civile, coniuge M A A M A A A A A A M A M A A Indirizzo, domicilio sconosciuto, M A A M A A A A A A M A M A A senza fissa dimora Menzione di un’eventuale A A A A A A A A A A A A A A A sentenza Menzione di un eventuale A A A A A A A A – A A A A – – procedimento penale pendente Menzione di un’eventuale M – – – – – – – – – – – – – – annotazione di trattamento
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni
UFP- UFP- UFDS- GM MPC PF GrPE UFR UFDS DPIO GP EP SCC PS UCS CG IP CITT
Menzione di un’eventuale domanda A A A A A A – A A A A A A A – pendente al casellario giudiziale straniero Statuto soggiorno dello straniero M A A A A A – A A A M A M A – Data di mutazione A A A A A A A A A A A A A A A
2. Dati personali falsi
Cognome, nome M A A M A A A A A A M M M A A Data di nascita M A A M A A A A A A M M M A A
3. Richieste di autorità giudiziarie
penali di estratti del casellario nell'ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera Numero d’identità A A – A A A A A – – A A A – – Data dell’informazione A A – M A A A A – – M A M – – Autorità richiedente A A – M A A A A – – M A M – – Numero riferimento A A – M A A A A – – M A M – – Imputazione A A – M A A A A – – M A M – –
4. Condanne
Numero sentenza (numero A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo) Data sentenza, notifica, autorità M A A M A A A A A A M A M A A giudicante Data sentenza di prima istanza, M A A M A A A A A A M A M A A autorità di prima istanza
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni
UFP- UFP- UFDS- GM MPC PF GrPE UFR UFDS DPIO GP EP SCC PS UCS CG IP CITT
Numero di riferimento M A A M A A A A A A M A M A A Cantone d’esecuzione M A A M A A A A A A A A A A A In presenza, in contumacia, decreto M A A M A A A A A A M A M A A d’accusa Sentenza iniziale, complementare, M A A M A A A A A A M A M A A parzialmente complementare Tipo e forma del reato M A A M A A A A A A M A M A A Tasso alcolemico M – – M – – – – – – M – M – – Data della perpetrazione M A A M A A A A A A M A M A A (data o periodo) Tipo, durata pena principale M A A M A A A A A A M A M A A Ammontare e valuta delle multe M A A M A A A A A A M A M A A Durata del periodo di prova M A A M A A A A A A M A M A A Misura M A A M A A A A A A M A M A A Durata del carcere preventivo M A A M A A A A A A M A M A A Menzione di eventuali norme M A A M A A A A A A M A M A A di condotta Tipo e durata della pena M A A M A A A A A A M A M A A accessoria, con o senza sospensione condizionale Regole relative alla misura M A A M A A A A A A M A M A A della pena
5. Decisioni successive
Numero decisione (numero A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo)
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni
UFP- UFP- UFDS- GM MPC PF GrPE UFR UFDS DPIO GP EP SCC PS UCS CG IP CITT
Data della decisione, della notifica M A A M A A A A A A M M M A A Autorità giudicante M A A M A A A A A A M M M A A Tipo di decisione M A A M A A A A A A M M M A A Data della liberazione M A A M A A A A A A M M M A A Pena eseguita, non eseguita M A A M A A A A A A M M M A A Espulsione giudiziaria eseguita, M A A M A A A A A A M M M A A non eseguita Misura M A A M A A A A A A M M M A A Durata del periodo di prova, M A A M A A A A A A M M M A A del patronato Menzione di eventuali norme M A A M A A A A A A M M M A A di condotta Durata computata M A A M A A A A A A M M M A A Grazia M A A M A A A A A A A A M A A Pena successiva giusta M A A M A A A A A A M M M A A l’articolo 100ter CP
6. Richieste al casellario giudiziale
straniero Motivo della richiesta M A A M A A – M M A M M M M – Menzione di un’eventuale detenzione M A A M A A – M M A M M M M – Autorità richiedente, data M A A M A A – M M A M M M M – Autorità straniera richiesta M A A M A A – M M A M M M M –
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Casellario giudiziale informatizzato RU 1999
Abbreviazioni: UFP-CG Ufficio federale di polizia Casellario giudiziale UFP-IP Ufficio federale di polizia Interpol UFDS-CITT Ufficio federale degli stranieri Cittadinanza GM Giustizia militare MPC Ministero pubblico della Confederazione PF Polizia federale GrPE Gruppo del personale dell’esercito UFR Ufficio federale dei rifugiati UFDS Ufficio federale degli stranieri DPIO Divisione della protezione delle informazioni e delle opere/ controlli di sicurezza relativi alle persone GP Autorità cantonali della giustizia penale EP Autorità cantonali preposte all’esecuzione penale SCC Servizio di coordinamento cantonale PS Polizia cantonale degli stranieri UCS Uffici cantonali di circolazione stradale
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Casellario giudiziale informatizzato RU 1999
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