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AS 1999 3614

Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 4 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’appendice dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoc- cupazione è modificata secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

4 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RS 837.02; RU 1999 2387

3614 1999-5211

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 1999

Appendice (art. 99)

1 Per il 2000, il numero minimo di posti da approntare nell’ambito dei provvedi-

menti inerenti al mercato del lavoro ammonta a 15 000.

2 Tali posti sono ripartiti tra i singoli Cantoni come segue:

Zurigo 2694 Sciaffusa 146 Berna 1768 Appenzello Esterno 82 Lucerna 608 Appenzello Interno 17 Uri 52 San Gallo 839 Svitto 221 Grigioni 305 Obvaldo 44 Argovia 1024 Nidvaldo 53 Turgovia 417 Glarona 69 Ticino 871 Zugo 171 Vaud 1490 Friburgo 480 Vallese 715 Soletta 475 Neuchâtel 398 Basilea Città 398 Ginevra 1068 Basilea Campagna 451 Giura 144

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