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Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3bis della legge federale del 22 giugno 18771 sulla polizia delle ac- que, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 Alla presente ordinanza sono assoggettati gli impianti di accumulazione la cui al- tezza d’invaso è di 10 m almeno sul livello di magra del corso d’acqua o sul terreno d’impostazione e quelli che, con un’altezza d’invaso di 5 m almeno, danno una rite- nuta superiore a 50 000 m3. 2 La presente ordinanza è applicabile anche agli impianti di accumulazione di di- mensioni inferiori, nella misura in cui costituiscano un pericolo particolare per per- sone o beni. 3 La presente ordinanza non è applicabile agli impianti di accumulazione per i quali è stato accertato che non costituiscono un pericolo particolare per persone o beni.

Art. 2 Definizioni 1 Per impianti di accumulazione s’intendono gli impianti per la ritenzione o l’accu- mulazione di acqua o fango. Vi rientrano anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio o neve, sempre che possano ritenere acqua (bacini di ritenuta). 2 Per titolare di un impianto di accumulazione s’intende colui che costruisce, pos- siede o gestisce un tale impianto.

Capitolo 2: Sicurezza strutturale Sezione 1: Costruzione

Art. 3 Principio 1 Tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, un impianto di accumulazione deve essere calcolato e costruito in modo tale che la sua sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d’esercizio. RS 721.102 1 RS 721.10

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2 L’autorità di vigilanza può ordinare provvedimenti edili particolari, se necessario per prevenire atti di sabotaggio.

Art. 4 Opere di scarico L’invaso degli impianti di accumulazione deve poter essere abbassato a titolo pre- cauzionale in caso di pericolo e svuotato per effettuare lavori di controllo e di ma- nutenzione. A tali scopi, detti impianti devono essere muniti almeno d’uno scarica- tore o d’una paratoia di fondo di dimensioni adeguate.

Art. 5 Approvazione dei piani 1 I piani di costruzione e di trasformazione degli impianti di accumulazione e delle opere annesse rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere approvati dall’autorità di vigilanza; detta approvazione è necessaria per iniziare i lavori. 2 Le modifiche dei piani effettuate durante i lavori di costruzione o di trasformazione devono essere comunicate all’autorità di vigilanza e approvate da quest’ultima. 3 L’approvazione dei piani è parte integrante del permesso di costruzione rilasciato dalla Confederazione o dal Cantone, se viene effettuata la procedura corrispondente. In tal caso, l’approvazione dei piani non è impugnabile autonomamente.

Art. 6 Esecuzione dei lavori 1 Durante i lavori di costruzione o di trasformazione dell’impianto di accumulazio- ne, rispettivamente ad opera ultimata, il titolare deve comunicare all’autorià di vigi- lanza: a. i rilevamenti geologici ed i risultati delle prove geotecniche; b. i risultati delle iniezioni effettuate per consolidare ed impermeabilizzare il sot- tosuolo; c. i risultati delle prove del calcestruzzo ; d. i risultati di tutte le misurazioni eseguite ; e. i piani d’esecuzione principali, come pure un rapporto sullo svolgimento dei lavori. 2 L’autorità di vigilanza esamina se la costruzione o trasformazione sia stata effet- tuata conformamente ai piani approvati; il risultato dell’esame va verbalizzato.

Sezione 2: Esercizio

Art. 7 Prima messa in carico 1 La prima messa in carico o in esercizio d’un impianto di accumulazione deve esse- re autorizzata dall’autorità di vigilanza. 2 Un’autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui il livello d’invaso d’un im- pianto di accumulazione venga rialzato in seguito a trasformazione o quando un tale impianto sia rimesso in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurez- za.

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Art. 8 Condizioni per la messa in esercizio

1 Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio soltanto se:

a. può essere escluso ogni pericolo per la sicurezza pubblica; b. i dispositivi di scarico e lo sfioratore sono operativi; e c. i risultati della prima messa in carico permettono un esercizio senza restrizioni. 2 Per i bacini di ritenuta, l’autorità di vigilanza può prevedere condizioni particolari.

Art. 9 Esercizio 1 L’esercizio deve essere organizzato in modo tale che l’impianto di accumulazione sia garantito sicuro in ogni momento. 2 Il titolare allestisce regolamenti di servizio e di sorveglianza dell’impianto di ac- cumulazione per l’esercizio normale e nel caso d’eventi straordinari e li trasmette all’autorità di vigilanza per approvazione. 3 L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe al capoverso 2 in casi fondati.

Art. 10 Manutenzione 1 Il titolare deve mantenere l’impianto di accumulazione in buono stato. Deve elimi- nare immediatamente ogni carenza nella sicurezza e informarne l’autorità di vigilan- za. 2 Se il titolare tarda ad attuare un provvedimento di manutenzione o di risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le necessarie misure o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.

Art. 11 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni 1 Prima di decidere in merito all’edificazione o alla modifica di una costruzione che potrebbe avere ripercussioni svantaggiose sulla sicurezza d’un impianto di accumu- lazione esistente, l’autorità competente sente l’autorità di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza può far chiarire le ripercussioni della costruzione e ordinare provvedimenti per assicurare le prove. I costi sono a carico del committente della costruzione.

Capitolo 3: Sorveglianza

Art. 12 Controllo dello stato e del comportamento 1 Il titolare esegue i controlli e le misurazioni necessari per la valutazione dello stato e del comportamento dell’impianto di accumulazione. I risultati delle misurazioni effettuate in modo automatico devono, secondo le possibilità, essere verificati una volta al mese con misurazioni manuali. 2 Il titolare verifica ogni anno il buon funzionamento dei dispositivi di scarico mu- niti di paratoie; l’esame deve essere effettuato con un livello alto di ritenuta e con scorrimento d’acqua (prova con scarico d’acqua).

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Art. 13 Controllo tecnico 1 Il titolare fa in modo che un professionista esperto della materia proceda ad una valutazione continua delle misurazioni, ne consegni i risultati in un rapporto annuale ed esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione (controllo annuale).

2 L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe in casi fondati.

Art. 14 Verifica della sicurezza 1 Gli impianti di accumulazione con un’altezza d’invaso di più di 40 m o quelli che, con un’altezza d’invaso di 10 m almeno, danno una ritenuta superiore a 1 milione di m3 devono essere sottoposti ogni cinque anni ad un controllo globale della sicurezza da parte di periti qualificati. 2 L’autorità di vigilanza può ordinare controlli straordinari come pure far esaminare la sicurezza di impianti di accumulazione di dimensioni inferiori.

Art. 15 Obbligo d’annuncio e di comunicazione 1 Il titolare dell’impianto di accumulazione annuncia all’autorità di vigilanza la scel- ta dell’esperto e dei periti. Se vi sono dubbi fondati circa la loro idoneità, l’autorità di vigilanza li può rifiutare. 2 Il titolare comunica tempestivamente all’autorità di vigilanza le date per le prove con scarico d’acqua e per le visite dell’impianto di accumulazione, effettuate nel quadro dei controlli tecnici e delle verifiche della sicurezza, e le annuncia i previsti svuotamenti dell’impianto. 3 I risultati dei controlli dello stato e del comportamento, dei controlli tecnici nonchè delle verifiche della sicurezza vanno comunicati immediatamente all’autorità di vi- gilanza.

Art. 16 Raccolta degli atti 1 Il titolare costituisce e tiene aggiornata una raccolta di atti sull’impianto di accu- mulazione. La tiene in ogni tempo a disposizione dell’autorità di vigilanza. La rac- colta contiene : a. i piani d’esecuzione principali ed i dati relativi all’esecuzione dei lavori ; b. i calcoli ed i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica ; c. le perizie geologiche; d. i rapporti annui sulle misurazioni; e. i verbali dei controlli annui; f. i verbali delle prove con scarico d’acqua; g. i rapporti sulle verifiche della sicurezza; h. i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni; i. i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio.

2 L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe in casi fondati.

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Capitolo 4: Concezione per il caso d’emergenza

Art. 17 Provvedimenti per il caso d’emergenza 1 Il titolare prende provvedimenti nel caso in cui non sia più garantito un esercizio sicuro dell’impianto di accumulazione a causa d’un comportamento anomalo, d’eventi naturali, d’atti di sabotaggio o d’altri eventi simili. 2 In caso d’emergenza, deve adottare tutte le misure atte ad evitare la messa in peri- colo di persone e beni. L’autorità di vigilanza va informata immediatamente; essa decide se del caso l’adozione di misure supplementari. 3 Il comando dell’esercito può prendere provvedimenti speciali in caso di minaccia militare.

Art. 18 Protezione della popolazione 1 I provvedimenti per il caso d’emergenza comprendono una concezione per avverti- re le autorità e dare l’allarme alla popolazione. L’autorità di vigilanza può consentire agevolazioni per i bacini di ritenuta. 2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strut- ture ordinari per la protezione della popolazione, alla diffusione delle istruzioni rela- tive al comportamento della popolazione e a una sua eventuale evacuazione.

Art. 19 Sistema d’allarme acqua 1 Il titolare d’un impianto di accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve realizzare, gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua nella zona contigua. La zona contigua viene delimitata dall’autorità di vigilanza dopo aver sentito il Di- partimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e abbraccia, di regola, il territorio che nel caso di improvvisa rottura totale dell’impianto può venire sommerso nello spazio di due ore. 2 Fanno parte del sistema d’allarme acqua dispositivi come le centrali allarme acqua, gli osservatori, gli alloggi nelle adiacenze, le sirene allarme acqua ed almeno due collegamenti indipendenti con il centro di picchetto e d’allarme del Cantone di sito. Il DDPS determina le esigenze cui devono sottostare i dispositivi d’allarme acqua. 3 La concezione tecnica e i dispositivi d’allarme acqua devono essere approvati dal DDPS. Vanno messi gratuitamente a disposizione della truppa per corsi d’istruzione e interventi. 4 I proprietari di fondi e di edifici sono tenuti a permettere la posa e l’utilizzazione dei dispositivi d’allarme acqua e a dare agli organi di controllo la possibilità di ac- cedervi. Se dovessero risultare danni od altri pregiudizi, questi vanno risarciti dal titolare dell’impianto di accumulazione.

Art. 20 Diffusione dell’allarme 1 Gli ordini di prontezza all’allarme e di diffusione dell’allarme sono trasmessi me- diante messaggi normalizzati ed incombono :

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a. nel caso di anomalie di comportamento, eventi naturali o atti di sabataggio, al titolare dell’impianto di accumulazione; b. nel caso di minaccia militare, al comando dell’esercito o alla truppa. 2 Se la prontezza all’allarme è stata attuata, l’autorità di vigilanza può chiedere la mobilitazione di formazioni militari.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 21 Vigilanza da parte della Confederazione 1 L’Ufficio federale dell’economia delle acque (Ufficio federale) vigila sull’esecu- zione della presente ordinanza ed esegue i compiti direttamente affidati alla Confe- derazione. 2 Sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione gli impianti di accumula- zione: a. con almeno 25 m di altezza d’invaso; b. con più di 15 m di altezza d’invaso e almeno 50 000 m3 di ritenuta; c. con più di 10 m di altezza d’invaso e almeno 100 000 m3 di ritenuta; d. con più di 500 000 m3 di ritenuta.

Art. 22 Vigilanza da parte dei Cantoni 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sotto- stanno alla vigilanza della Confederazione. 2 I Cantoni verificano periodicamente la prontezza d’intervento dei mezzi e degli or- gani d’allarme.

Art. 23 Circostanze particolari 1 Laddove particolari circostanze lo impongano, l’Ufficio federale e il Cantone pos- sono convenire un ordinamento delle competenze che deroga agli articoli 21 e 22. 2 Se più impianti di accumulazione formano un’unità dal punto di vista dell’eser- cizio e se uno di essi è sottoposto alla vigilanza della Confederazione, questa vigi- lanza si estende anche agli altri impianti.

Art. 24 Diritto d’accesso e d’informazione Il titolare deve concedere in ogni momento l’accesso agli impianti alle persone inca- ricate della vigilanza. Deve dar loro tutte le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione i documenti di cui abbisognano.

Art. 25 Collaborazione di terzi L’autorità di vigilanza può avvalersi della collaborazione di specialisti per l’esecu- zione dei suoi compiti. Le relative spese sono a carico del titolare dell’impianto di accumulazione.

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Art. 26 Direttive L’Ufficio federale può emanere direttive per l’applicazione della presente ordinanza. Si avvale della collaborazione di rappresentanti delle autorità cantonali di vigilanza, degli ambienti scientifici, delle organizzazioni del ramo e dell’economia.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 9 luglio 19572 sugli sbarramenti idrici è abrogata.

Art. 28 Modifica del diritto in vigore 1 L’ordinanza del 19 ottobre 19943 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. a: L’espressione «ordinanza del 9 luglio 1957 sugli sbarramenti idrici» è sostituita con «ordinanza del 7 dicembre 1998 sugli impianti di accumulazione».

2 L’ordinanza del 3 dicembre 19904 sulla Centrale nazionale d’allarme è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c: L’espressione «ordinanza del 9 luglio 1957 sugli sbarramenti idrici» è sostituita con «ordinanza del 7 dicembre 1998 sugli impianti di accumulazione».

Art. 29 Disposizioni transitorie 1 La vigilanza di competenza dei Cantoni deve essere realizzata al più tardi entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli impianti di accumulazione che, secondo il diritto anteriore, sottostavano alla vigilanza della Confederazione restano sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio federale.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

2 RU 1957 607, 1971 251, 1978 1860, 1979 3, 1985 1880, 1993 901, 1997 2779 3 RS 520.11 4 RS 732.34

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