AS 1999 458
Ordinanza dell'UFAG concernente i contributi di riconversione nonché ai costi di raccolta e di cernita giusta l'ordinanza sulle uova
Ordinanza dell’UFAG concernente i contributi di riconversione nonché ai costi di raccolta e di cernita giusta l’ordinanza sulle uova
del 7 dicembre 1998
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 15 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre
19981 sulle uova,
ordina:
Art. 1 Contributo di riconversione Il contributo di riconversione ammonta a franchi 7.50 all’anno per ovaiola.
Art. 2 Contributo ai costi di raccolta e di cernita Il contributo ai costi di raccolta e di cernita è fissato come segue:
poste animali centesimi per uovo
500 - 750 6 751 - 1 500 5 1 501 - 2 400 4 2 401 - 4 000 2 4 001 - 12 000 1
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2001.
7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger
RS 916.371.51 1 RS 916.371; RU 1999 126
458 1998-0275