AS 1999 593
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999
del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane1, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 1999, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell’articolo 2.
Art. 2 Contingenti doganali L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:
Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi
0505.1090 Piume delle specie utilizzate per l’imbottitura e piume non
gregge, lavate 11 t netto
2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 32 milioni l
2202.9090 Altre bevande non alcoliche 12 milioni l
2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente
1,35 g 220 t netto
2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in
qualsiasi proporzione 90 t netto
Art. 3 Dazi all’importazione All’importazione sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale 1 L’autorità d’esecuzione di cui all’articolo 8 assegna le quote del contingente doga-
nale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande.
RS 632.422.0
1998-0253 593
Tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la CE RU 1999
2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esauri-
mento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.
Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all’autorità d’esecuzione corredate dell’ori- ginale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.
Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all’importazione è effettuato dall’Amministrazione fede- rale delle dogane ai titolari di una quota del contingente, sempreché le siano state esibite la decisione d’attribuzione, le ricevute doganali e le necessarie prove d’ori- gine.
Art. 7 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19963 relativo all’Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eco- nomica europea.
Art. 8 Esecuzione Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza: a. per quanto concerne i prodotti di tabacco delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000: la Direzione generale delle dogane; b. per le altre merci: l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 19995.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401