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AS 1999 593

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999

del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane1, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 1999, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell’articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:

Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi

0505.1090 Piume delle specie utilizzate per l’imbottitura e piume non

gregge, lavate 11 t netto

2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con

aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 32 milioni l

2202.9090 Altre bevande non alcoliche 12 milioni l

2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente

1,35 g 220 t netto

2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in

qualsiasi proporzione 90 t netto

Art. 3 Dazi all’importazione All’importazione sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale 1 L’autorità d’esecuzione di cui all’articolo 8 assegna le quote del contingente doga-

nale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande.

RS 632.422.0

1998-0253 593

Tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la CE RU 1999

2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esauri-

mento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all’autorità d’esecuzione corredate dell’ori- ginale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all’importazione è effettuato dall’Amministrazione fede- rale delle dogane ai titolari di una quota del contingente, sempreché le siano state esibite la decisione d’attribuzione, le ricevute doganali e le necessarie prove d’ori- gine.

Art. 7 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19963 relativo all’Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eco- nomica europea.

Art. 8 Esecuzione Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza: a. per quanto concerne i prodotti di tabacco delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000: la Direzione generale delle dogane; b. per le altre merci: l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 19995.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401

5 Entrata in vigore fissata con decisione presidenziale del 19 gennaio 1999.