AS 1999 698
Ordinanza sugli orari
Ordinanza sugli orari (OOra)
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19851 sul trasporto pubblico (LTP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’allestimento, di pubblicazione e di modifica dell’orario delle imprese di trasporti pubblici (imprese).
2 Si applica alle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori:
a. delle imprese di trasporto, titolari di una concessione per il trasporto profes- sionale regolare di viaggiatori secondo il capitolo 3 dell’ordinanza del 25 no- vembre 19982 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori; b. delle altre imprese di trasporto aventi diritto a indennità secondo la legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; c. delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale secondo l’ordi- nanza dell’8 novembre 19784 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune; d. delle imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.
Art. 2 Contenuto e durata di validità dell’orario 1 L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d’orario). 2 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) stabilisce il periodo d’orario; a tal fine tiene conto degli accordi internazionali sugli orari determinanti per la Svizzera e della procedura di ordinazione nel traffico viaggiatori regionale.
RS 742.151.4
698 1998-0219
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Sezione 2: Allestimento dell’orario
Art. 3 Procedura
1 La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:
a. definizione del concetto di traffico a lunga distanza; b. attribuzione provvisoria dei tracciati secondo l’ordinanza del 25 novembre
19985 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF);
c. allestimento del progetto preliminare d’orario; d. attribuzione definitiva dei tracciati secondo l’OARF; e. allestimento dell’orario definitivo.
2 L’Ufficio federale disciplina i dettagli e fissa i termini.
Art. 4 Concetto di traffico a lunga distanza
1 Quale base per le trattative sull’offerta conformemente all’ordinanza del 18
dicembre 19956 sulle indennità (OIPAF) e per il progetto preliminare d’orario, le imprese interessate definiscono un concetto armonizzato di traffico a lunga distanza. Lo presentano all’Ufficio federale, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni. 2 Il concetto di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.
3 La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico transfrontaliero.
4 L’Ufficio federale e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica del concetto di traffico a lunga distanza. 5 Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se tali richieste non possono essere tenute in considerazione, è necessario presentare una motivazione.
Art. 5 Progetto preliminare d’orario Dopo l’ordinazione provvisoria dell’offerta nel traffico regionale da parte dei Cantoni secondo l’OIPAF e l’attribuzione provvisoria dei tracciati da parte dei gestori delle infrastrutture secondo l’OARF, le imprese allestiscono per le linee del traffico regionale e a lunga distanza un progetto preliminare d’orario.
Art. 6 Orario definitivo Dopo la conclusione degli accordi nel traffico regionale secondo l’OIPAF e l’attri- buzione definitiva dei tracciati secondo l’OARF, le imprese stabiliscono l’orario definitivo. Quest’ultimo, fatto salvo l’articolo 11, è vincolante.
5 RS 742.122; RU 1999 ... 6 RS 742.101.1
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Art. 7 Consultazione delle cerchie interessate 1 Nel corso della procedura d’allestimento dell’orario, i Cantoni consultano in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine sono messi gratuitamente a disposizione di ogni Cantone venti esemplari della documentazione necessaria. 2 Le richieste presentate da terzi alle imprese sono trasmesse per trattazione ai Cantoni competenti.
Art. 8 Coordinamento 1 Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e fanno in modo che siano garantite le coincidenze nel traffico regionale e nel traffico a lunga distanza nonché tra queste due strutture di traffico. 2 Prima di allestire il progetto preliminare, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’Ufficio federale, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane. 3 Prima di allestire l’orario definitivo, le imprese armonizzano gli orari delle linee del traffico locale e del traffico d’escursione con quelli del traffico regionale e del traffico a lunga distanza.
Sezione 3: Pubblicazione dell’orario
Art. 9 Principi
1 Gli orari delle imprese di trasporto sono pubblicati ufficialmente.
2 La pubblicazione degli orari non è necessaria per le linee del traffico locale e del traffico d’escursione. Occorre tuttavia pubblicare almeno le designazioni delle linee e i loro periodi d’esercizio. 3 A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.
Art. 10 Pubblicazione degli orari 1 L’Ufficio federale provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un’impresa idonea. 2 Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Sono tenute a mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari. 3 Se i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimunerare almeno i prezzi di costo del trattamento e la trasmissione di tali dati.
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Sezione 4: Modifiche dell’orario, interruzioni d’esercizio
Art. 11 Modica dell’orario durante il periodo di validità
1 L’orario può essere modificato se:
a. subentrano circostanze che non erano prevedibili al momento dell’allestimento; b. il mercato o sviluppi internazionali lo richiedono. 2 L’impresa, che intende modificare il suo orario, deve presentare il progetto di modifica all’Ufficio federale almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista, informare i Cantoni interessati e, se la modifica interessa il traffico transfrontaliero, deve informare anche la Direzione generale delle dogane. Deve motivare la modifica. 3 Se un’impresa prevede di modificare il suo orario per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b, l’Ufficio federale e i Cantoni interessati possono sottoporle entro 20 giorni richieste motivate contro la modifica. Le imprese tengono conto delle richieste nella misura del possibile.
4 Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo
l’OIPAF possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti.
5 Le imprese devono pubblicare le modifiche almeno due settimane prima dell’en-
trata in vigore affinché il maggior numero di utenti possa prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.
Art. 12 Interruzioni d’esercizio
1 Le imprese devono annunciare con almeno quattro settimane d’anticipo ogni
interruzione d’esercizio che non figura nell’orario all’Ufficio federale, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Devono indicarne le cause e la durata prevedibile nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. 2 Le interruzioni d’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo occorre segnalare i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.
3 Il pubblico deve essere immediatamente informato in merito alle interruzioni
d’esercizio e alla ripresa d’esercizio.
4 La ripresa d’esercizio deve essere notificata all’Ufficio federale, ai Cantoni
interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e vigila sull’allestimento e il rispetto dell’orario.
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Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 dicembre 19957 sugli orari è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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7 RU 1996 267, 1997 2779
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