AS 1999 778
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD)
Modifica del 25 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 19961 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia è modificata come segue:
Art. 2 lett. b L’autorità, il centro di collaudo o il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono: b. per tutti gli altri casi: l’Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Walli- sellen sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o, in luogo e vece dell’EGI, un perito che quest’ultimo avrà designato d’intesa con l’UFT.
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Allegato Prescrizioni in deroga al RID
Prescrizioni RID Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) nel traffico nazionale
Nessuna prescrizione Appendice XII Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose sui battelli: Per il trasporto di merci pericolose sui battelli sono applica- bili le seguenti disposizioni:
2. Traghetti
Sulle tratte Horgen-Meilen e Beckenried-Gersau i veicoli a motore e i relativi rimorchi o altri mezzi di trasporto posso- no essere trasportati sui traghetti a condizione che tali mez- zi (compreso il loro carico) rispettino le prescrizioni relati- ve al trasporto di merci pericolose su strade aperte alla cir- colazione dei veicoli a motore.
1 RS 742.401.6
778 1998-0254
Trasporto di merci pericolose per ferrovia RU 1999
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 1999.
25 novembre 1998 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger
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