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AS 2000 1043

Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato

Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato

del 16 febbraio 2000

Il Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni, visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 29 giugno 19881 sul traffico combinato, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai gestori delle infrastrutture ferroviarie che effet- tuano la riduzione dei prezzi dei tracciati per il trasporto combinato ai sensi dell’arti- colo 13 dell’ordinanza del 29 giugno 1988 sul traffico combinato.

Art. 2 Entità della riduzione dei prezzi dei tracciati La riduzione dei prezzi dei tracciati assunta dalla Confederazione è calcolata som- mando i seguenti elementi: a. 0.002 fr. per tonnellata-chilometro lorda; b. il contributo di copertura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 concernente l'accesso alla rete ferroviaria; esso è fissato dal gestore dell'infrastruttura d'intesa con l'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 3 Esecuzione L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2000.

16 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

RS 742.149.4