AS 2000 1208
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria
Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria
Conclusa il 4 giugno 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 1997 2 Ratificata con strumenti scambiati il 6 novembre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998
La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria, (denominate qui di seguito «Parti contraenti»), animate dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati in singoli settori della sicu- rezza sociale, hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 (1) Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione: a) «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne l’Ungheria, il territorio della Repubblica di Ungheria; b) «cittadino» designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda l’Ungheria, una persona di nazionalità ungherese; c) «norme giuridiche» designa le leggi e altre norme giuridiche della Parte contraente interessata enumerate nell’articolo 2; d) «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda l’Ungheria, il Ministero della previdenza sociale; e) «istituzione» designa l’organismo o l’autorità cui compete l’applicazione delle norme giu- ridiche enumerate nell’articolo 2;
RS 0.831.109.418.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 1208).
2 RU 2000 1207
1208 2000-0100
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f) «risiedere» significa dimorare abitualmente; g) «domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; h) «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi di un’attività lavorativa o i pe- riodi di residenza nonché periodi ad essi parificati, stabiliti o riconosciuti come periodi di assicurazione delle norme giuridiche secondo le quali sono stati compiuti; i) «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supple- menti, le sovvenzioni e gli aumenti che, conformemente alle norme giuridi- che della Parte contraente interessata, sono da considerarsi prestazioni in contanti o rendite; j) «rifugiati» designa le persone riconosciute come tali da una delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
19513 e del successivo Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 4;
k) «apolidi» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone apolidi ai sensi della Con- venzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi, e per quanto ri- guarda l’Ungheria, le persone apolidi che hanno acquisito il diritto a presta- zioni assicurative ungheresi; l) «membri della famiglia e superstiti» designa i membri della famiglia e i superstiti nella misura in cui, conforme- mente alle norme giuridiche vigenti in materia della Parte contraente interes- sata, i loro diritti derivino da cittadini delle Parti contraenti, rifugiati o apo- lidi. (2) I termini non definiti nella presente Convenzione hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.
Art. 2 (1) La presente Convenzione si applica A. per quanto riguarda la Svizzera: a) alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b) alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità; c) riguardo all’articolo 3 nonché al primo capitolo del titolo III e ai titoli IV e V, alla legge federale sull’assicurazione malattie;
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
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B. per quanto riguarda l’Ungheria: alle disposizioni della legge sull’assicurazione sociale nonché alle norme giuridiche come da legge a) sulle prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti e gli infortuni; b) sulle prestazioni in caso di malattia e maternità. (2) La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate nel paragrafo 1. (3) Per contro, essa si applica: a) alle norme giuridiche riguardanti un nuovo settore della sicurezza sociale solo se ciò è stato concordato tra le Parti contraenti; b) alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, solo se la Parte contraente che ha modificato le sue norme giuri- diche non notifica la sua opposizione all’altra Parte entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale dei suddetti testi legislativi.
Art. 3 La presente Convenzione si applica: a) ai cittadini delle Parti contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b) ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro su- perstiti, a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti; sono fatte salve le norme giuridiche nazionali più favorevoli; c) riguardo agli articoli 7 paragrafi 1-4, 8 paragrafi 3-4, 9-12, 17 nonché ai ti- toli IV e V, anche a persone non menzionate nelle lettere a e b.
Art. 4 (1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una delle Parti contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono assi- milati, nei loro diritti ed obblighi derivanti dalle norme giuridiche dell’altra Parte contraente, ai cittadini di quest’ultima, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti. (2) Per quanto riguarda le norme giuridiche svizzere, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni relative: a) all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero; b) all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini sviz- zeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale; c) alle prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
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Art. 5 (1) In deroga all’articolo 4 paragrafo 1, i cittadini ungheresi, i membri delle loro fa- miglie e i loro superstiti, che possono pretendere prestazioni in contanti conforme- mente alle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera A, a e b, ricevono queste prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. La prima frase non si applica alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà, né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell’assi- curazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. (2) Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche enumerate nell’arti- colo 2 paragrafo 1 lettera B, che possono essere richieste dalle persone menzionate nell’articolo 3 lettere a e b che risiedono sul territorio di una delle due Parti con- traenti, vengono erogate a queste persone presso la loro residenza.
Titolo II Norme giuridiche applicabili
Art. 6 Fatti salvi gli articoli 7-9, l’obbligo assicurativo delle persone menzionate nell’arti- colo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio queste persone esercitano un’attività lucrativa.
Art. 7 (1) I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di una delle Parti contraenti inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altra Parte contraente, rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridi- che della Parte contraente sul cui territorio ha sede l’impresa. Se il distacco si pro- trae oltre questo termine, l’assoggettamento alle norme giuridiche della prima Parte contraente può essere mantenuto per un ulteriore periodo da stabilire di comune ac- cordo tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. (2) I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di una delle Parti contraenti occupati sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio ha sede l’impresa, come se fossero occupati in quel solo territorio. Tuttavia, se queste perso- ne sono domiciliate sul territorio dell’altra Parte contraente o se vi sono durevol- mente occupate presso una filiale o una rappresentanza stabile di detta impresa, esse sono sottoposte alle norme giuridiche di questa Parte contraente. (3) Il paragrafo 2 si applica per analogia al personale di volo delle imprese di tra- sporto aereo di entrambe le Parti contraenti. (4) I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale che vengono inviati da una Parte contraente sul territorio dell’altra sono sottoposti alle norme giuridiche della Parte contraente che ne ha disposto l’invio.
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(5) I cittadini delle Parti contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave bat- tente bandiera di una delle Parti contraenti sono assicurati conformemente alle nor- me giuridiche di questa Parte contraente.
Art. 8 (1) I cittadini di una delle Parti contraenti, che lavorano come membri di una mis- sione diplomatica o di un posto consolare di questa Parte contraente sul territorio dell’altra, sono sottoposti alle norme giuridiche della prima Parte contraente. (2) I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti sul territorio dell’altra Parte per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della prima Parte contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche della seconda Parte contraente. Essi possono optare per le norme giuridiche della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio del loro impiego o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Il paragrafo 2 si applica per analogia: a) ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte; b) ai cittadini di una delle Parti contraenti e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell’altra Parte contraente al servizio personale di uno dei citta- dini della prima Parte contraente menzionati nei paragrafi 1 e 2. (4) Se una missione diplomatica o un posto consolare di una delle Parti contraenti occupa sul territorio dell’altra Parte persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultima Parte, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche della seconda Parte contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai paragrafi 1 o 2 che occupano tali persone al loro servi- zio personale. (5) I paragrafi 1-4 non sono applicabili ai membri onorari di rappresentanze conso- lari e ai loro impiegati.
Art. 9 Nell’interesse degli assicurati, le autorità competenti o le istituzioni da esse desi- gnate di entrambe le Parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.
Art. 10 (1) Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di una delle Parti con- traenti, una persona in applicazione degli articoli 7-9 continua a rimanere assogget- tata alle norme giuridiche dell’altra Parte, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con la persona summenzionata sul territorio della prima Parte contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.
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(2) Se, in conformità al paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuri- diche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità.
Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità
Art. 11 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dal- l’Ungheria in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per l’indennità giornaliera entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione ungherese per le prestazioni in contanti in caso di malattia e maternità, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione ungherese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2) Riguardo all’indennità giornaliera in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Art. 12 L’ammissione all’assicurazione malattie e maternità ungherese viene facilitata nel modo seguente: a) se una persona trasferisce la sua residenza dalla Svizzera in Ungheria ed en- tro tre mesi conclude un’assicurazione obbligatoria contro le malattie in virtù di un rapporto d’impiego stabilito in Ungheria o di altra attività lucra- tiva o se percepisce una rendita ungherese, per determinare le prestazioni in contanti e in natura che le spettano in caso di malattia o di maternità ai sensi delle norme giuridiche ungheresi, sono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti presso una cassa malati svizzera riconosciuta; b) i parenti prossimi a carico delle persone menzionate alla lettera a hanno di- ritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattie che conforme- mente alle norme giuridiche ungheresi spettano ai parenti a carico degli assi- curati; c) una persona cui non si applicano le lettere a o b, che trasferisce la sua resi- denza dalla Svizzera in Ungheria, è autorizzata a concludere un accordo con la cassa sanitaria ungherese competente alle stesse condizioni dei cittadini ungheresi non assicurati in Ungheria; essa è altresì autorizzata ad acquisire, conformemente alle norme giuridiche ungheresi, il diritto a prestazioni sa- nitarie contro il pagamento di un contributo; d) le persone menzionate alla lettera c possono concludere, alle condizioni ivi stabilite, un accordo sulla concessione di prestazioni sanitarie in favore dei parenti prossimi a loro carico.
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Capitolo 2: Invalidità, vecchiaia e decesso A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere
Art. 13 (1) I cittadini ungheresi che, all’insorgenza dell’invalidità, sono sottoposti all’ob- bligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizze- ra. L’articolo 14 lettera a si applica per analogia. (2) I cittadini ungheresi che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora siano domici- liati in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3) I cittadini ungheresi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2. (4) I figli nati invalidi in Ungheria e la cui madre non abbia soggiornato in Ungheria per più di due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità si assume i costi per le prestazioni fornite in Ungheria per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. (5) Il paragrafo 4 si applica per analogia ai bambini nati al di fuori del territorio delle Parti contraenti; in questo caso l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Art. 14 Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere sull’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi delle presenti norme giuridiche anche: a) i cittadini ungheresi che hanno dovuto cessare l’attività lucrativa in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia, ma la cui invalidità viene accer- tata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro a cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contri- buti all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fos- sero domiciliati in Svizzera; b) i cittadini ungheresi che dopo la cessazione dell’attività lucrativa beneficia- no dei provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invali- dità; essi sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
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c) i cittadini ungheresi cui non si applicano le lettere a e b e che all’insorgenza dell’evento assicurato: aa) sono affiliati all’assicurazione ungherese per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, o bb) beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia secondo le norme giuridiche ungheresi o ne hanno diritto, o cc) sono affiliati all’assicurazione malattie ungherese per prestazioni in natura e/o in contanti.
Art. 15 (1) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti, cui hanno diritto i cittadini ungheresi oppure i loro superstiti non residenti in Svizzera, non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, a questi è concessa, anziché la rendita parziale un’inden- nità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini ungheresi o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitiva- mente ricevono un’indennità analoga pari al valore della rendita al momento della partenza. (2) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini ungheresi o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente posso- no scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica. Essi de- vono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se all’in- sorgenza dell’evento assicurato dimorano al di fuori della Svizzera oppure quando lasciano il Paese se hanno già beneficiato di una rendita in Svizzera. (3) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si può più far valere alcun diritto fondato sui contri- buti versati fino ad allora. (4) I paragrafi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità, purché l’avente diritto alla rendita abbia compiuto 55 anni e nel suo caso non sia più previsto alcun riesame delle condizioni attestanti l’inva- lidità.
Art. 16 (1) I cittadini ungheresi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la ren- dita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera: a) per almeno dieci anni, se si tratta di una rendita di vecchiaia; b) per almeno cinque anni, se si tratta di una rendita d’invalidità, di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due presta- zioni.
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(2) La durata di residenza ai sensi del paragrafo 1 è considerata ininterrotta se la per- sona lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Sulla durata di residenza non sono computati i periodi di residenza in Svizzera durante i quali i cittadini ungheresi erano esentati dall’obbligo assicurativo presso l’assicurazione federale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità.
B. Applicazione delle norme giuridiche ungheresi
Art. 17 (1) Se la Convenzione non dispone diversamente, l’istituzione ungherese cui com- pete la determinazione della rendita valuta il diritto alle rendite di vecchiaia, invali- dità o infortunio conformemente alle norme giuridiche per essa rilevanti. Se i periodi di assicurazione compiuti secondo queste norme giuridiche non sono sufficienti per acquisire un diritto a una rendita, i periodi di assicurazione computabili nell’assi- curazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono sommati ai periodi di assicurazione ungheresi, purché questi ultimi ammontino ad almeno un anno. (2) L’importo della rendita di vecchiaia, invalidità o infortunio è stabilito secondo le norme giuridiche ungheresi esclusivamente in considerazione dei periodi di assicu- razione ungheresi. Se il richiedente acquisisce il diritto a una rendita solo sommando i periodi di assicurazione compiuti sul territorio di entrambe le Parti contraenti, detta rendita viene calcolata proporzionalmente al periodo di assicurazione ungherese. (3) Il paragrafo 1 secondo periodo e il paragrafo 2 si applicano per analogia per la determinazione delle rendite per i superstiti. (4) L’istituzione ungherese paga le rendite agli aventi diritto che risiedono in uno Stato terzo secondo le norme giuridiche ungheresi concernenti il pagamento delle rendite a favore di persone che risiedono all’estero.
Titolo IV Disposizioni diverse
Art. 18 Le autorità competenti: a) concordano le disposizioni esecutive d’applicazione necessarie per l’applica- zione della presente Convenzione; b) s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridi- che; c) designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra le istituzioni delle due Parti contraenti.
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Art. 19 (1) Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali nonché le istituzioni delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. L’assistenza è gratuita ad eccezione delle visite mediche. (2) Per la valutazione del grado di invalidità, le istituzioni di ciascuna Parte con- traente possono tenere conto delle informazioni e constatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell’altra Parte contraente. Esse hanno il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di loro scelta.
Art. 20 (1) L’esenzione o la riduzione dei diritti di bollo e delle imposte, previste dalle nor- me giuridiche di una delle Parti contraenti per gli atti e per i documenti da presenta- re in applicazione delle presenti norme giuridiche, sono estese agli atti e ai docu- menti corrispondenti da produrre conformemente alle norme giuridiche dell’altra Parte. (2) Le autorità competenti o le istituzioni delle due Parti contraenti rinunciano all’apposizione del visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e sui documenti da produrre in applicazione della presente Con- venzione.
Art. 21 (1) Le autorità, i tribunali e le istituzioni di una delle Parti contraenti non possono respingere domande o altri documenti per motivi di lingua, se sono redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte oppure in lingua inglese. (2) Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni delle Parti contraenti possono corrispondere tra loro nonché con gli interessati o con i loro rappresentanti, direttamente o per il tramite degli organismi di collega- mento, in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.
Art. 22 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di una delle Parti contraenti, devono essere inoltrati entro un determinato termine presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di sicurezza sociale di questa Parte sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altra Parte. In tali casi, l’organo in possesso del documento vi appone la data di ricevimento e lo tra- smette, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, all’organo competente della prima Parte contraente.
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Art. 23 (1) Le istituzioni che, secondo la presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese. (2) Quando un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altra Parte contraente, questi devono essere fatti nella valuta della seconda Parte, a condizione che sia convertibile. In caso contrario, questi pagamenti devono essere effettuati in un’altra valuta convertibile. (3) Nel caso in cui una delle Parti contraenti decreti disposizioni per sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, le Parti contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d’ambo le Parti con- formemente alle disposizioni della presente Convenzione. (4) I cittadini di una delle Parti contraenti che dimorano sul territorio dell’altra Parte hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa conforme- mente alle norme giuridiche sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’inva- lidità del loro Paese d’origine, in particolare anche per quanto riguarda il pagamento dei contributi a quest’assicurazione nonché la riscossione delle rendite acquisite.
Art. 24 (1) Quando una persona, che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di una delle Parti contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altra Parte, può esigere da un terzo il risarcimento del danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultima Parte, l’istituzione debitrice di prestazioni della prima Parte con- traente è surrogata nel diritto di risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l’altra Parte contraente riconosce que- sta surrogazione. (2) Quando, in applicazione del paragrafo 1, le istituzioni delle due Parti contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni asse- gnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.
Art. 25 (1) Le controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione sono ap- pianate di comune intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti. (2) Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribu- nale arbitrale che deve decidere in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Le Parti contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.
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Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 26 (1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. (2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima. (4) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti dal rimborso dei contri- buti.
Art. 27 (1) Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione. (2) I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione può avvenire anche d’ufficio e non deve in alcun caso causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (3) Restano garantiti i diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti dai cittadini ungheresi o dai loro superstiti rispettivamente in qualità di rifugiati o apolidi oppure di loro superstiti. L’articolo 5 si applica per analogia.
Art. 28 Per i diritti fatti valere ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 2 in ragione di eventi assi- curati insorti anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche delle Parti contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 29 (1) La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto a Budapest. (2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
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Art. 30 (1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia notifi- cata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine. (2) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano a essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati mediante un accordo tra le Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Con- venzione e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto a Berna, il 4 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lin- gua ungherese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica di Ungheria: M. Verena Brombacher Pal Gresznáryk