AS 2000 1247
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (Accordo sulla riammissione)
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (Accordo sulla riammissione)
Concluso il 16 aprile 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 luglio 1998
Il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone (detti in seguito Parti contraenti), desiderosi di intensificare la collaborazione tra le Parti contraenti, nell’intento di agevolare, in uno spirito di cooperazione e di solidarietà, la riammis- sione di persone senza dimora autorizzata e di ovviare ai movimenti migratori ille- gali ai sensi degli impegni internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Ammissione di cittadini delle Parti contraenti (1) Ciascuna Parte contraente, senza formalità e su richiesta dell’altra, riammette la persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, se è compro- vato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2) La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle medesime condi- zioni se da una verifica ulteriore risulta che, al momento di lasciare il suo territorio nazionale, questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (3) Se la persona possiede più cittadinanze o un permesso di dimora permanente in uno Stato terzo, l’obbligo di riammissione non si applica qualora la persona possa recarsi nello Stato terzo.
Art. 2 Prova e attendibilità della cittadinanza (1) La prova della cittadinanza della persona da trasferire è addotta mediante i se- guenti documenti validi: a) Per i cittadini svizzeri: – carta d’identità, – documento valido sostituente il passaporto con fotografia, – passaporti validi di qualsiasi tipo.
RS 0.142.115.209
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 1247).
2000-0121 1247
Riammissione di persone senza dimora autorizzata RU 2000
b) Per i cittadini macedoni: – documenti di viaggio (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio), – carta d’identità, – certificato di cittadinanza unitamente a un altro certificato d’identità con fotografia. Su presentazione di simili documenti, le Parti contraenti riconoscono in modo vin- colante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un’ulteriore verifica. (2) L’attendibilità della cittadinanza è resa in particolare mediante i seguenti docu- menti: a) Per i cittadini svizzeri: – tutti i documenti di cui al paragrafo 1 lettera a, scaduti, – attestato personale che prova l’appartenenza alle forze armate svizzere, – carta d’identità, – licenza di condurre, – atto di nascita, – dichiarazioni di testimoni, – indicazioni fornite dall’interessato stesso, – la lingua della persona interessata. b) Per i cittadini macedoni: – tutti i documenti di cui al paragrafo 1 lettera b, scaduti, – licenza di condurre, – copia di uno dei documenti menzionati, – indicazioni fornite dall’interessato stesso, – dichiarazioni di testimoni. In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le Parti contraenti finché la Parte richiesta non l’ha confutata in un termine di 15 giorni feriali. (3) Nel caso in cui la cittadinanza sia resa attendibile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la rappresentanza diplomatico-consolare della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un documento di viaggio per il rimpatrio della persona da trasferire.
Art. 3 Forma e contenuto della domanda di riammissione (1) Se ritiene che la cittadinanza sia attendibile ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti sulla persona interessata: a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d’origine;
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d) fotocopia dei documenti che stabiliscono l’attendibilità della cittadinanza ri- spettivamente dell’identità. La risposta è trasmessa immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente. (2) In caso di accettazione di persone bisognose di cure mediche, è inoltre trasmessa una descrizione dello stato di salute ed eventualmente è comunicata la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, soveglianza o trasporto con ambulanza (ev. certificato medico).
Art. 4 Ammissione di cittadini di Stati terzi (1) L’articolo 1 del presente accordo si applica per analogia a cittadini di Stati terzi cui è stato rilasciato un permesso di dimora sul territorio nazionale della Parte con- traente richiesta o riconosciuto lo statuto di rifugiato. (2) La Parte contraente richiesta ammette le persone di cui al paragrafo 1 se in se- guito risulta che al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte contraente richiedente non disponevano di un permesso di dimora o dello statuto di rifugiato sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente.
Art. 5 Permesso di dimora (1) È considerato permesso di dimora secondo l’articolo 3 qualsiasi autorizzazione rilasciata in virtù del rispettivo diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti. (2) La dimora è comprovata mediante: a) sul territorio della Confederazione Svizzera: – un permesso B o C per stranieri valido, rilasciato dalla polizia canto- nale degli stranieri a uno straniero che soggiorna o dimora in Svizzera; – un documento valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (titolo di viaggio giusta la Convenzione); – un passaporto per stranieri valido; b) sul territorio della Macedonia: – un permesso rilasciato dall’autorità competente del Ministero dell’In- terno per dimora provvisoria o permanente di uno straniero; – un documento valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e dell’accordo aggiunt ivo; – un documento di viaggio per stranieri valido, rilasciato ai sensi del di- ritto sugli stranieri. (3) L’articolo 2 paragrafo 2 del presente accordo si applica per analogia per rendere attendibile la dimora. In tal caso l’ammissione avviene unicamente con l’assenso espresso della Parte contraente richiesta.
2 RS 0.142.30
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Art. 6 Termini per la riammissione (1) La Parte contraente richiesta risponde per scritto entro 15 giorni alle domande di riammissione indirizzatele. È salvo il paragrafo 2 dell’articolo 2. (2) La Parte contraente richiesta riammette entro 30 giorni la persona di cui è accet- tata la riammissione. Questo termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiesta. (3) Se è comprovato che uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una Parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riammissione. (4) I termini di cui nel presente articolo sono termini massimi. Il termine inizia con la notifica della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.
Art. 7 Trasporto in transito (1) Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la riammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta. (2) Il trasporto in transito delle persone di cui al paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona è minacciata di trat- tamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione, razza o opinioni politiche. (3) Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona deve aspettarsi, sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale di confine. (4) La domanda di trasporto in transito è presentata e sbrigata per scritto diretta- mente tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizze- ra e il Ministero dell’Interno della Macedonia. (5) Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se fosse successivamente rilevato che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riammetterle.
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Art. 8 Forma e contenuto della domanda di trasporto in transito (1) La domanda di trasporto in transito deve contenere i seguenti dati della persona da trasportare in transito: a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) ultimo indirizzo noto nello Stato d’origine; e) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un documento analogo di viaggio nonché denominazione dell’autorità di rilascio con alle- gata la fotocopia del documento di viaggio. (2) Nella domanda di trasporto in transito deve essere indicato se per la persona da trasportare in transito sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza. (3) La domanda di trasporto in transito è presentata e sbrigata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde entro cinque giorni feriali dalla ricezione della doman- da. (4) Se la Parte contraente richiesta approva una domanda, il trasporto in transito de- ve avvenire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della risposta scritta. (5) Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accom- pagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti con- traenti. Se il trasporto in transito nello Stato contraente richiesto avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.
Art. 9 Protezione dei dati Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente: – per i cittadini dell’altra Parte contraente: a) i dati personali della persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, sopran- nomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente) ; b) la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità di rilascio, luogo del rilascio, ecc.); c) all’occorrenza, altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire; – per i cittadini di Stati terzi: d) i dati sopra menzionati alle lettere a, b, e c; e) i luoghi di dimora e gli itinerari; f) i permessi di dimora o i visti accordati da una delle Parti contraenti;
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g) la garanzia dello Stato di destinazione circa l’accettazione della persona da consegnare.
Art. 10 Trasmissione di dati personali Per quanto concerne la trasmissione di dati personali secondo l’articolo 9 devono essere osservati i seguenti principi: a) L’uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo in- dicato e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente. b) Il destinatario informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti. c) I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi compe- tenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi deve essere preceden- temente autorizzata dall’organo mittente. d) La Parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da tra- smettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo sco- po perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se ri- sulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è ob- bligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria. e) Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informa- zioni disponibili su di lei e sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una considerazione risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interes- se ad essere informata della persona in questione. Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente risulta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stata chiesta l’informazione. f) I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati. g) Le due Parti contraenti sono obbligate ad attestare nei rispettivi incartamenti la trasmissione e la ricezione di dati personali. h) Le due Parti contraenti sono obbligate a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunica- zione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi
beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte richiedente.
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Art. 11 Spese (1) La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto di persone fino al confine della Parte contraente richiesta. (2) La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto in transito fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche le spese risultanti dal viaggio di ritorno.
Art. 12 Servizi ufficiali competenti Trenta giorni dopo la conclusione dell’accordo le Parti contraenti si scambiano un elenco dei servizi ufficiali competenti per l’applicazione del presente accordo e i rispettivi indirizzi come anche un elenco dei valichi di frontiera dove avvengono riammissioni e trasporti in transito.
Art. 13 Clausola d’intangibilità (1) Le disposizioni del presente accordo non tangono gli impegni delle Parti con- traenti derivanti dai trattati internazionali di estradizione o di espulsione di stranieri. (2) Il presente accordo non tange l’applicazione della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 14 Principio della buona collaborazione Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che sorges- sero nell’applicazione del presente accordo. Si informano correntemente l’un l’altra sulle esigenze poste per l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Art. 15 Applicazione dell’accordo per il Principato del Liechtenstein Tutte le disposizioni del presente accordo e del pertinente protocollo d’applicazione si applicano per analogia al rapporto tra la Macedonia e il Principato del Liechten- stein.
Art. 16 Sospensione Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte del pre- sente accordo, ad eccezione dell’articolo 1, per motivi d’ordine, sicurezza o sanità pubblici. L’introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per via diplomatica in forma scritta.
Art. 17 Denuncia Il presente accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è denun- ciato per via diplomatica in forma scritta da una delle Parti contraenti. In questo ca-
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301
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so, l’accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente la ricezione della notifica della denuncia.
Art. 18 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dalla data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente comunicate che le rispettive prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente accordo sono adempiute.
Fatto a Skopje il 16 aprile 1998 in due esemplari nelle lingue tedesca e macedone, entrambi i testi facenti parimente fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo macedone: Jakob Kellenberger Ognen Maleski