AS 2000 1300
Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 2 settembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 130 della Costituzione federale; visto il rapporto del 28 agosto 1996 1 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 1997 2, decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e principi della legge 1 La Confederazione riscuote a ogni stadio del processo di produzione e di distribu- zione un’imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). 2 La riscossione viene in particolare effettuata secondo il principio della neutralità concorrenziale con computo dell’imposta precedente, nonché tenendo conto della trasferibilità dell’imposta e della redditività della riscossione.
Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale I Cantoni e i Comuni non possono gravare con imposte dello stesso genere ciò che la presente legge grava dell’IVA o dichiara esente oppure esclude dall’imposta (art. 134 Cost.). Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione non sono im- poste dello stesso genere.
Art. 3 Nozione di «territorio svizzero» ed «estero»
1 Per «territorio svizzero» s’intendono:
a. il territorio della Svizzera, esclusi i distretti franchi (punti franchi e porti franchi); b. i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali.
2 Gli altri territori sono considerati «estero».
RS 641.20 Il testo include le rettifiche formali disposte dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (FF 2000 2590).
1300 1999-5041
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3 Finché le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale sviz- zero, in queste due valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di ser- vizi e alle prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione. Le perdite di impo- sta che ne risultano per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Tschlin; si tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli d’intesa con i Comuni di Samnaun e di Tschlin.
Art. 4 Indicizzazione Il Consiglio federale decide in merito all’adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 9, 21, 23-25, 27, 28, 38 e 59 allorquando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall’ultimo adeguamento.
Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero Capitolo 1: Oggetto dell’imposta Sezione 1: Operazioni imponibili
Art. 5 Principio Soggiacciono all’imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condi- zione che esse non siano espressamente escluse dall’imposta (art. 18): a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero; b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero; c. il consumo proprio sul territorio svizzero; d. l’ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero.
Art. 6 Fornitura di beni 1 Vi è fornitura di un bene quando viene trasferito il potere di disporne economica- mente in nome proprio.
2 Vi è parimenti fornitura:
a. quando un bene sul quale sono stati eseguiti lavori è consegnato, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro tratta- mento; b. quando un bene è messo a disposizione per l’uso o il godimento. 3 Sono considerati beni le cose mobili e immobili nonché l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili. 4 Se qualcuno si è impegnato all’esecuzione di lavori su di un bene, e fa eseguire, in tutto o in parte, tali lavori da un terzo (subappaltante), vi è fornitura fra il terzo e lui stesso, come pure fra lui stesso e il suo cliente (mandante, committente dei lavori).
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Art. 7 Prestazione di servizi 1 Si considera prestazione di servizi ogni prestazione che non costituisce fornitura di un bene.
2 Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
a. valori e diritti immateriali vengono ceduti, anche nel caso in cui non sono rappresentati da un titolo; b. non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione.
Art. 8 Fornitura di beni e prestazione di servizi in virtù di una legge Si considerano forniture di beni e prestazioni di servizi anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un’autorità.
Art. 9 Consumo proprio
1 Vi è consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o tempora-
neamente dalla sua impresa beni o loro parti costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale dell’imposta precedente, e quando: a. li utilizza per scopi estranei all’impresa, in particolare per il suo uso privato o per l’uso del suo personale; b. li utilizza per un’attività esclusa dall’imposta; c. li destina a uno scopo gratuito (fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell’impresa), o d. sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell’as- soggettamento all’imposta.
2 Vi è inoltre consumo proprio, quando il contribuente:
a. esegue o fa eseguire lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all’alienazione a titolo oneroso o alla messa a disposizione per l’uso o il go- dimento (art. 18 n. 20 e 21) senza avere optato per l’imposizione; fanno ec- cezione i lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti; b. esegue simili lavori per scopi privati o per un’attività esclusa dall’imposta, per l’imposizione della quale non ha optato. 3 Vi è inoltre consumo proprio se in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un patrimonio o di una parte di esso il contribuente destinatario della fornitura o prestazione di servizi non la utilizza per uno scopo imponibile conformemente all’articolo 38 capoverso 2. 4 Il consumo proprio di prestazioni di servizi non è imponibile. Sono fatte salve l’imposizione secondo il capoverso 3 e l’imposizione delle prestazioni di servizi il cui ottenimento ha dato diritto alla deduzione totale o parziale dell’imposta prece- dente, per uno degli scopi previsti dal capoverso 1 lettere a-d.
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5 Se mutano le circostanze, l’imposta pagata precedentemente sul consumo proprio
può essere dedotta ai sensi dell’articolo 42.
Art. 10 Prestazione di servizi di imprese con sede all’estero Il destinatario contribuente ai sensi dell’articolo 24 deve assoggettare all’imposta l’ottenimento di una prestazione di servizi purché: a. si tratti di una prestazione di servizi secondo l’articolo 14 capoverso 3 che un’impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede all’estero for- nisce sul territorio svizzero, sempreché detta impresa non opti per l’imposi- zione ai sensi dell’articolo 27, oppure b. si tratti di un’altra prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 che il destinatario con sede sul territorio svizzero riceve dall’e- stero e impiega o utilizza sul territorio svizzero.
Art. 11 Fornitura di beni e prestazione di servizi in caso di rappresentanza 1 Chi esegue forniture o prestazioni di servizi espressamente in nome e per conto del rappresentato, di modo che l’operazione si svolge direttamente fra il rappresentato e il terzo, è considerato solo come mediatore. 2 Se in caso di fornitura o prestazione di servizi il rappresentante agisce per conto di terzi, ma non espressamente in nome del rappresentato, vi è fornitura o prestazione di servizi sia fra il rappresentato e il rappresentante, sia fra quest’ultimo e il terzo. 3 In caso di commissione vi è fornitura di beni sia fra il committente e il commissio- nario, sia fra quest’ultimo e il terzo. In caso di commissione per la vendita è fornito- re il committente e, in materia di commissione per la compera, il commissionario. 4 In caso di fornitura di beni nell’ambito di vendite all’asta nel commercio di oggetti
d’arte e d’antiquariato, la prova della semplice mediazione è considerata fornita quando il banditore: a. riceve, prima dell’inizio della vendita all’asta, il mandato scritto di vendere i beni in questione in nome e per conto di un terzo; b. rende espressamente noto agli interessati che i beni in questione sono messi in vendita in nome e per conto di terzi.
Art. 12 Delimitazione tra fornitura di beni e prestazione di servizi Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorren- za, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione tra la fornitura di beni e la prestazione di servizi in deroga agli articoli 6 e 7.
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Sezione 2: Luogo delle operazioni imponibili
Art. 13 Luogo della fornitura di beni È considerato luogo della fornitura quello: a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento; b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’ac- quirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.
Art. 14 Luogo della prestazione di servizi 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in as- senza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
2 È considerato luogo della prestazione di servizi:
a. per prestazioni di servizi relative a un fondo (amministrazione o stima dei beni immobiliari, prestazioni di servizi in relazione con l’acquisto o la co- stituzione di diritti reali immobiliari, prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d’architettura e d’ingegneria): il luogo in cui si trova il fondo; b. per prestazioni di trasporto: il Paese in cui è effettuato il tragitto. In caso di trasporti transfrontalieri il Consiglio federale può decidere che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all’estero e viceversa; c. per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di carico, scarico, tra- sbordo, deposito e attività analoghe: il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente; d. per prestazioni artistiche, scientifiche, didattiche, sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell’organizzatore: il luogo in cui il pre- statore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua atti- vità; e. per prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è de- stinata. 3 È considerato luogo delle seguenti prestazioni di servizi quello nel quale il desti- natario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simili sede o stabili- mento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività: a. cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi; b. prestazioni nel settore pubblicitario;
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c. prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici di incasso, in- gegneri, uffici di studio, avvocati, notai (fatto salvo il cpv. 2 lett. a), periti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni di servizi nell’ambito della con- duzione aziendale nonché altre prestazioni analoghe; d. elaborazione di dati, messa a disposizione di informazioni e prestazioni di servizi analoghe; e. prestazioni di servizi di telecomunicazione; f. rinuncia totale o parziale allo svolgimento di un’attività commerciale o pro- fessionale o all’esercizio di un diritto menzionato nel presente capoverso; g. prestito di personale; h. operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese operazioni di rias- sicurazione, esclusa la locazione di cassette di sicurezza.
Art. 15 Luogo del consumo proprio È considerato luogo del consumo proprio: a. nei casi previsti dall’articolo 9 capoverso 1, il luogo in cui si trova il bene al momento del suo prelievo; b. nei casi previsti dall’articolo 9 capoverso 2, il luogo in cui si trova la costru- zione; c. nei casi previsti dall’articolo 9 capoverso 3, il luogo nel quale il bene o la prestazione di servizi abbandona il settore imponibile dell’impresa.
Art. 16 Deroghe al luogo delle operazioni imponibili Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorren- za il Consiglio federale può stabilire il luogo dell’operazione imponibile in deroga agli articoli 13-15.
Sezione 3: Operazioni escluse dall’imposta
Art. 17 Principio Se un’operazione è esclusa dall’imposta e non si è optato per la sua imposizione ai sensi dell’articolo 26, l’imposta sulle forniture e sull’importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi utilizzate per l’esecuzione sul territorio svizzero o all’estero di tale operazione, non può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.
Art. 18 Elenco delle operazioni escluse Sono esclusi dall’imposta: 1. il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati in conformità della le- gislazione postale; è invece imponibile la posta pacchi;
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2. le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina
umana, comprese le operazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata for- nitura imponibile;
3. le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, denti-
sti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i det- tagli. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; 4. le prestazioni di cura fornite da infermieri, assistenti di cura, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico; 5. le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello me- dico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza;
6. le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le
professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l’immediato esercizio della propria attività; 7. il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto apposi- tamente attrezzati; 8. le operazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali, le operazioni effettuate da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura; 9. le operazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù effettuate da istituzio- ni appositamente attrezzate;
10. le operazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e alla
formazione dei giovani effettuate da istituzioni di utilità pubblica nell’am- bito di scambi di giovani. Sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento di 25 anni di età;
11. le operazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù,
dell’insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualifi- cazione professionale, compreso l’insegnamento impartito da insegnanti pri- vati e scuole private, nonché di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; sono invece imponibili le prestazioni di vitto e alloggio in relazione a queste operazioni. L’attività di conferenziere non sottostà all’imposta, indipendentemente dal fatto che l’onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro; 12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filoso- fiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, la previdenza e la sicurez- za sociali, l’assistenza all’infanzia e alla gioventù, l’educazione e l’istru- zione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi d’utilità pubblica;
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13. le operazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabi- liti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, culturale o civica; 14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, nella misu- ra in cui viene richiesta una determinata controprestazione, nei seguenti set- tori: a. rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche nonché proiezioni cinematografiche; b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, nonché di baracconisti, compresi i giochi d’abilità; c. visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici; d. prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di do- cumentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni; 15. le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni annesse; 16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d’arte da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le pre- stazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere;
17. le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza o mer-
catini dell’usato) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall’imposta nei settori della cura ai malati, dell’assistenza, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finan- ziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali;
18. le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni
relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione;
19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; b. la mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; c. le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni
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e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso); d. le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di paga- mento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); so- no invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento; e. le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custo- dia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari; f. la gestione di fondi di investimento e di altri patrimoni di natura analo- ga da parte di direzioni di fondi, banche depositarie e loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali la società di direzione del fondo, rispettivamente la banca depositaria, può delegare compiti conformemente alla legge federale del 18 marzo 19943 sui fondi d’investimento; g. la custodia di depositi lombard da parte della Banca nazionale svizzera; 20. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazio- ni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposi- zione per l’uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue ri- parazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili; 21. la messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi; so- no invece imponibili: a. la locazione d’appartamenti e camere per l’alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio, c. la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso pubblico, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta, d. la locazione e l’affitto di attrezzature e macchine installate durevol- mente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi; e. la locazione di cassette di sicurezza; f. la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici esposi-
tivi e congressuali; 22. le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23. le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con
poste di denaro, purché siano assoggettate a un’imposta speciale o ad altre tasse;
3 RS 951.31
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24. le forniture di beni usati, che sono stati utilizzati unicamente per attività escluse dall’imposta secondo il presente articolo, nella misura in cui questi beni siano stati gravati dall’imposta sulla cifra d’affari o che il loro otteni- mento non abbia dato diritto alla deduzione dell’imposta precedente, come pure le forniture di beni usati nell’azienda e il cui ottenimento non ha dato diritto a tale deduzione.
Sezione 4: Operazioni esenti dall’imposta
Art. 19 Elenco delle operazioni esenti 1 L’imposta sulle forniture e sull’importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi utilizzate per la realizzazione delle attività elencate al capoverso 2, può venir dedotta a titolo d’imposta precedente.
2 Sono esenti dall’imposta:
1. le forniture di beni trasportati o spediti direttamente all’estero. La presente disposizione non si applica alla messa a disposizione per l’uso o il godi- mento di mezzi di trasporto;
2. la messa a disposizione per l’uso o il godimento (segnatamente la locazione
o il noleggio) di veicoli ferroviari e aeromobili, purché il beneficiario della fornitura li utilizzi prevalentemente all’estero; 3. le forniture sul territorio svizzero di beni d’origine estera, se è comprovato che tali beni sono rimasti sotto controllo doganale;
4. ogni altro trasporto o spedizione di beni all’estero che non sia in relazione
con una fornitura d’esportazione, segnatamente il trasporto di attrezzi all’e- stero;
5. il trasporto o la spedizione di beni oltre confine in relazione a un’esporta-
zione o importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse; 6. il trasporto di beni sul territorio svizzero e tutte le altre prestazioni connesse, se tali beni sono sotto controllo doganale e sono destinati all’esportazione (merci in transito non sdoganate); 7. le forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da imprese che esercitano a titolo commerciale il tra- sporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter) nella misura in cui le lo- ro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le forniture, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di ser- vizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico; 8. le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se l’operazione oggetto della mediazione è esente dall’imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all’estero. Se l’operazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero,
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sia all’estero, soltanto la quota di mediazione concernente l’operazione all’estero è esente da imposta;
9. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio,
purché queste si avvalgano di forniture e di prestazioni di servizi che terzi prestano all’estero. Se tali operazioni sono effettuate sia sul territorio svizze- ro, sia all’estero, soltanto la quota della prestazione di servizio dell’agenzia di viaggio concernente l’operazione all’estero è esente da imposta. 3 Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dal- l’imposta i trasporti aerei e ferroviari transfrontalieri. 4 Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1, quando il bene og- getto della fornitura è trasportato o spedito all’estero dal contribuente stesso o dal suo acquirente non contribuente, senza che quest’ultimo abbia prima usato il bene sul territorio svizzero o lo abbia trasferito a un terzo sul territorio svizzero nell’am- bito di un contratto relativo a una fornitura. Prima della sua esportazione il bene og- getto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente.
Art. 20 Prova 1 L’esportazione di beni comporta l’esenzione fiscale soltanto se è ufficialmente comprovata dall’autorità doganale. Per quanto concerne la messa a disposizione di veicoli ferroviari o di aeromobili per l’uso o il godimento, la prova dell’utilizzazione prevalente all’estero deve essere fornita mediante documenti riconosciuti dalla legi- slazione sul traffico ferroviario o aereo oppure mediante mezzi di prova equivalenti. Nel caso di prestazioni di servizi effettuate all’estero, il diritto all’esenzione deve essere comprovato con documenti contabili e giustificativi. 2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il modo in cui il contribuente deve fornire la prova per l’esportazione di beni nonché il riconoscimento per l’esecuzione di prestazioni di servizi all’estero; esso può disporre che in caso di abuso da parte di un contribuente l’esenzione fiscale delle sue esportazioni dipenderà in futuro dalla regolare dichiarazione nel Paese d’importazione.
Capitolo 2: Assoggettamento all’imposta
Art. 21 Principio 1 È assoggettato all’imposta chiunque svolge un’attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, pur- ché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territo- rio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui. È considerata attività lucrativa dipendente l’attività di consigli di amministrazione, di consigli di fonda- zione o di istituzioni che esercitano funzioni analoghe. 2 Sono in particolare contribuenti le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico, gli stabilimenti pubblici non auto-
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nomi, nonché le comunità di persone senza capacità giuridica che eseguono opera- zioni sotto una ragione sociale comune. 3 La cifra d’affari determinante ai fini dell’assoggettamento giusta il capoverso 1 si calcola: a. per le forniture e le prestazioni di servizi che soggiacciono all’imposta: se- condo le controprestazioni ricevute; b. per il consumo proprio ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2: secondo il valore dei lavori effettuati su costruzioni per scopi che escludono la deduzione del- l’imposta precedente.
Art. 22 Imposizione di gruppo 1 Su richiesta, le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche che hanno la loro sede o uno stabilimento di impresa sul territorio della Confederazione e sono strettamente vincolate tra di loro sono trattate insieme come un singolo con- tribuente (imposizione di gruppo). È dato vincolo stretto se, secondo l’insieme delle circostanze di fatto, una persona fisica, una società di persone o una persona giuridi- ca riunisce sotto un direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti, una o più persone giuridiche o fisiche o società di persone. 2 Gli effetti dell’imposizione di gruppo sono limitati alle operazioni interne; tali ope- razioni devono essere allibrate. 3 La costituzione di uno o più sottogruppi è ammessa purché tutte le società del sot- togruppo riunite sotto un’unica direzione siano integrate nel sottogruppo. Per tenere conto della situazione effettiva dal profilo dell’economia aziendale e delle strutture organizzative e d’affari, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autoriz- zare eccezioni al momento della costituzione dei gruppi e sottogruppi. 4 L’inizio e la fine dell’imposizione di gruppo devono essere fissati alla fine del- l’esercizio contabile del capogruppo. Fatti salvi i casi di ristrutturazione, l’imposi- zione di gruppo deve essere mantenuta per almeno cinque anni.
Art. 23 Collettività pubbliche
1 I servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli
altri enti di diritto pubblico e le persone e le istituzioni alle quali sono affidati com- piti di competenza della pubblica amministrazione sono assoggettati all’imposta sulle loro prestazioni commerciali in caso di superamento del limite minimo della cifra d’affari determinante, purché la cifra d’affari proveniente da prestazioni impo- nibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche superi 25 000 franchi annui. Tali servizi, enti, persone e istituzioni non sono assoggettati per le prestazioni for- nite nell’esercizio della loro sovranità, anche se riscuotono emolumenti, contributi o altre tasse per tali prestazioni. L’esercizio di funzioni di arbitrato è considerato un atto sovrano. Non sono imponibili le prestazioni effettuate dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico su incarico delle collettività pubbliche a favore della comunità, purché tali prestazioni siano indennizzate esclusivamente mediante il ricavato di tasse turistiche di diritto pubblico.
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2 Sono considerate professionali o commerciali, e pertanto imponibili, le seguenti attività: a. le telecomunicazioni; b. l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica e beni analoghi; c. il trasporto di beni e di persone; d. le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; e. le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita; f. le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d’intervento dell’ente pubblico; g. l’organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale; h. l’esercizio di stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale; i. lo stoccaggio in depositi; j. le attività degli uffici commerciali di pubblicità; k. le attività delle agenzie di viaggio; l. le operazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili; m. le attività dei pubblici notai; n. le attività degli uffici di misurazione catastale; o. le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle ac- que di scarico; p. le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto. 3 Se le condizioni di assoggettamento di un servizio autonomo ai sensi del capoverso 1 sono adempite, sono imponibili le prestazioni fornite a terzi che non sono colletti- vità pubbliche, le prestazioni del medesimo genere fornite ad altre collettività pub- bliche o ad altri consorzi e le prestazioni del medesimo genere fornite ad altri servizi delle medesima collettività pubblica; in questo ultimo caso soltanto se detti servizi forniscono principalmente prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche. 4 Le collettività pubbliche possono chiedere di allestire il rendiconto d’imposta per unità o per singoli gruppi.
Art. 24 Assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero È inoltre assoggettato all’imposta chi ottiene alle condizioni stabilite dall’articolo 10 prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero per oltre 10 000 franchi per an- no civile. Purché l’acquirente non sia già contribuente ai sensi dell’articolo 21 capo- verso 1, l’assoggettamento è limitato a tali prestazioni. L’importo minimo di 10 000 franchi per anno civile vale anche per chi è contribuente ai sensi dell’articolo 21 ca- poverso 1; sussiste tuttavia l’obbligo di dichiarare ogni prestazione ottenuta (art. 38 cpv. 1 lett. b).
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Art. 25 Eccezioni
1 Non sono assoggettati all’imposta:
a. le imprese la cui cifra d’affari annua ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 non supera 250 000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo dedu- zione dell’imposta precedente non superi regolarmente 4000 franchi annui; b. gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame; i centri di raccolta del latte per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione; c. le imprese con sede all’estero che forniscono sul territorio svizzero esclusi- vamente le prestazioni di servizi enumerate nell’articolo 14 capoverso 3; l’esenzione dall’assoggettamento non si applica invece alle imprese con sede all’estero che forniscono sul territorio svizzero prestazioni di servizi di tele- comunicazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 lettera e a un destinata- rio non assoggettato; d. le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d’affari annua ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 non supera 150 000 franchi. 2 Le eccezioni all’assoggettamento ai sensi del capoverso 1 lettera b valgono anche quando è esercitata parallelamente un’altra attività imponibile.
Art. 26 Opzioni per l’imposizione di operazioni escluse dall’imposta 1 Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell’im- posta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare: a. l’opzione per l’imposizione delle operazioni enumerate nell’articolo 18 nu- meri 1, 7-17, 22 e 23; b. l’opzione per l’imposizione delle operazioni enumerate nell’articolo 18 nu- meri 2-6, 20 e 21 (per le operazioni ai sensi dei numeri 20 e 21 senza il valo- re del terreno), purché sia comprovato che sono fornite a contribuenti sviz- zeri. 2 Essa deve accogliere la richiesta qualora il richiedente offra garanzia di adempiere i suoi obblighi di contribuente. Può subordinare il suo assenso alla prestazione di garanzie.
3 L’assoggettamento volontario sussiste per almeno cinque anni.
4 L’opzione comprende tutte le operazioni delle categorie enumerate nell’articolo 18 effettuate da un contribuente; per quanto concerne i numeri 20 e 21 è possibile opta- re singolarmente per oggetto. 5 In caso di fine dell’opzione rimane salva l’imposizione del consumo proprio se- condo l’articolo 9.
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Art. 27 Opzioni per l’assoggettamento 1 Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell’im- posta, le imprese che non adempiono le condizioni d’assoggettamento di cui all’arti- colo 21 capoverso 1 o che non sono assoggettate ai sensi dell’articolo 25 capoverso
1 possono assoggettarsi volontariamente alle condizioni stabilite dall’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni. 2 Hanno inoltre diritto all’assoggettamento volontario le imprese che hanno iniziato un’attività volta a realizzare regolarmente, al più tardi nei successivi cinque anni e sul territorio svizzero, una cifra d’affari annua imponibile di oltre 250 000 franchi. L’assoggettamento incomincia con l’inizio dell’attività.
Art. 28 Inizio dell’assoggettamento 1 L’assoggettamento ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 inizia a contare dalla fine dell’anno civile in cui è stata raggiunta la cifra d’affari determinante. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno civile, la cifra d’affari è riportata su un anno intero. 2 Se l’attività determinante per l’assoggettamento comincia oppure si estende con la ripresa di un commercio o l’apertura di un nuovo settore d’attività, l’assoggetta- mento inizia con l’avvio dell’attività o con l’estensione dell’impresa se è presumi- bile che nei dodici mesi successivi la cifra d’affari determinante superi 75 000 fran- chi. 3 Chi non è assoggettato all’imposta ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 lettera a diventa contribuente a contare dalla fine dell’anno civile in cui la cifra d’affari de- terminante per l’assoggettamento ha superato 250 000 franchi o in cui il saldo d’imposta dopo deduzione dell’imposta precedente ha superato 4000 franchi. L’as- soggettamento può già iniziare al momento dell’estensione dell’attività ai sensi del capoverso 2 se è presumibile che uno dei due importi limite sia superato nei dodici mesi successivi. 4 L’assoggettamento ai sensi dell’articolo 24 sussiste durante ogni anno civile in cui si ottengono prestazioni di servizi per oltre 10 000 franchi da imprese con sede all’estero.
Art. 29 Fine dell’assoggettamento L’assoggettamento termina: a. con la cessazione dell’attività imponibile; in caso di liquidazione patrimo- niale, segnatamente liquidazione volontaria o fallimentare oppure concor- dato con abbandono dell’attivo, l’assoggettamento termina con la chiusura della procedura di liquidazione; b. alla fine dell’anno civile in cui gli importi determinanti per l’assoggetta- mento non sono più stati superati e se è presumibile che non siano superati nel corso dell’anno civile successivo. È fatto salvo l’articolo 27;
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c. al momento stabilito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in caso di opzione per l’assoggettamento come pure in caso di cancellazione dal registro dei contribuenti.
Art. 30 Successione fiscale 1 Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. 2 Chi assume un’impresa con attivo e passivo, subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell’as- sunzione, il vecchio debitore dell’imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per i debiti fiscali contratti prima della stessa.
Art. 31 Rappresentanza fiscale L’adempimento degli obblighi fiscali delle società commerciali estere e delle comu- nità di persone estere senza capacità giuridica incombe anche ai loro soci.
Art. 32 Responsabilità solidale
1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
a. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in acco- mandita nell’ambito della loro responsabilità di diritto civile; b. chi organizza o fa organizzare un’asta volontaria; c. alla fine dell’assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza capacità giuridica: le per- sone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liqui- dazione; d. per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all’estero: gli organi incaricati della gestione degli affari sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica; e. per tutte le imposte dovute dal gruppo: ogni persona o comunità di persone partecipante ad un’imposizione di gruppo. 2 È fatta salva la responsabilità giusta l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo
19744 sul diritto penale amministrativo (DPA).
3 Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere c e d rispondono unicamente dei
crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestio- ne; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d’aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale. 4 La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.
4 RS 313.0
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Capitolo 3: Calcolo e trasferimento dell’imposta
Art. 33 Base di calcolo per la fornitura di beni e la prestazione di servizi
1 L’imposta è calcolata sulla controprestazione.
2 Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi, compresi i doni che pos- sono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del desti- natario. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. In caso di fornitura o di prestazioni di servizi a per- sone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. 3 In deroga al capoverso 2, la base di calcolo per le prestazioni al personale è la controprestazione effettivamente pagata dal personale; il contribuente deve comun- que almeno l’imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio. Non rientra in questa disposizione derogatoria il personale con partecipazioni determinanti all’im- presa. 4 In caso di permuta di beni e di operazioni analoghe, il valore di ogni bene o pre- stazione di servizi è considerato controprestazione per l’altra fornitura o prestazione di servizi; se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l’importo del debito estinto; in caso di riparazione con sostituzio- ne di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavo- ro eseguito. 5 La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, tranne l’im- posta stessa dovuta sulla fornitura o sulla prestazione di servizi.
6 Non fanno parte della controprestazione:
a. gli importi corrispondenti a tributi di diritto pubblico, che il contribuente ri- ceve dall’acquirente a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, nella misura in cui li fatturi separatamente; b. i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici, anche se erogati sulla base di un contratto di prestazione, nonché gli importi versati per il deposito di imballaggi; c. i contributi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifici, versati se- gnatamente alle università e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il bene- ficiario non effettui la ricerca o lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo svi- luppo in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una con- troprestazione; d. le tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico, di trat- tamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tale fondo versi contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Art. 34 Base di calcolo per l’imposta sul consumo proprio 1 In caso di prelievo durevole di beni mobili per il consumo proprio ai sensi dell’ar- ticolo 9 capoversi 1 o 3 oppure di cessazione dell’assoggettamento, l’imposta è cal- colata: a. per i beni nuovi: sul prezzo d’acquisto di questi beni o delle loro parti co- stitutive; b. per i beni utilizzati: sul valore di questi beni o delle loro componenti al mo- mento del prelievo. Per stabilire detto valore si tiene conto di un ammorta- mento lineare di un quinto per ogni anno trascorso.
2 In caso di prelievo durevole di beni immobili per il consumo proprio ai sensi
dell’articolo 9 capoversi 1 o 3 oppure di cessazione dell’assoggettamento, l’imposta è calcolata secondo le basi di cui al capoverso 1 (senza il valore del terreno), ma al massimo sul valore delle spese per questi beni che hanno dato diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Per stabilire il valore si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso. 3 In caso di prelievo temporaneo di beni o di loro parti costitutive per il consumo proprio ai sensi dell’articolo 9 capoversi 1 o 3, l’imposta è calcolata sulla pigione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente. 4 In caso di consumo proprio ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2, l’imposta è calco- lata sul prezzo (senza il valore del terreno) che verrebbe fatturato per la fornitura a un terzo indipendente. 5 In caso di consumo proprio ai sensi dell’articolo 9 capoverso 4 secondo periodo, l’imposta è calcolata sul valore delle prestazioni di servizi non ancora utilizzate.
Art. 35 Imposizione dei margini 1 Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell’imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia avuto diritto alla deduzione dell’im- posta precedente sul prezzo d’acquisto o non abbia ancora esercitato tale diritto. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi. 2 Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità, tranne i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio.
3 Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati per un prezzo complessivo,
l’imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo d’acquisto e il prezzo complessivo di vendita.
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Art. 36 Aliquote d’imposta
1 L’imposta ammonta al 2,4 per cento:5
a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti:
1. acqua trasportata in condotte;
2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l’ali-
quota del 2,4 per cento non si applica a prodotti commestibili e a be- vande offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione.6 È conside- rata prestazione della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto; è applicabile l’aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati;
3. bestiame, pollame, pesci;
4. cereali;
5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori re-
cisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili. Purché ven- ga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con l’aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l’aliquota normale;
6. alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento, concimi;
7. preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali
di copertura;
8. medicinali;
9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del
genere definito dal Consiglio federale; b. sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale; c. sulle operazioni menzionate dall’articolo 18 numeri 14-16; d. sulle prestazioni nel settore dell’agricoltura consistenti nella lavorazione di- retta del suolo in relazione con la produzione naturale o nei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale. 2 L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, al più tardi sino al 31 dicembre 2003;7 l’Assemblea federale può prorogare questo termine
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1999 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 dic. 1999 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 dic. 1999 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134).
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mediante legge; si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente;
3 L’imposta ammonta al 7,6 per cento su tutte le altre operazioni imponibili. 8
4 Le prestazioni che dal profilo economico sono strettamente legate e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile, valgono come opera- zione economica unica; nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, una simile operazione è imponibile nel suo insieme all’aliquota normale. Le prestazioni accessorie seguono invece il destino fiscale della prestazione principale. 5 Gli imballaggi che il fornitore consegna con il bene sottostanno alla medesima ali- quota della fornitura del bene che contengono. È fatto salvo l’articolo 33 capover- so 6 lettera b.
Art. 37 Fatturazione e trasferimento dell’imposta 1 Su richiesta del destinatario assoggettato all’imposta, per la sua fornitura o presta- zione di servizi il contribuente deve emettere una fattura contenente le seguenti indi- cazioni: a. il nome e l’indirizzo con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti o che è abilitato ad utilizzare nelle transazioni commerciali, nonché il numero di immatricolazione nel registro dei contribuenti; b. il nome e l’indirizzo del destinatario della fornitura di beni o della presta- zione di servizi, con i quali lo stesso è abilitato a presentarsi nelle transazio- ni commerciali; c. la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi; d. il genere, l’oggetto e l’entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi; e. la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi; f. l’aliquota d’imposta e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazio- ne. Se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta. È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 6 lettera a. 2 Nelle fatture emesse per un destinatario assoggettato all’imposta concernenti for- niture di beni o prestazioni di servizi indipendenti, sottoposte ad aliquote diverse, dev’essere indicata la ripartizione della controprestazione per genere di operazioni. 3 Le note di credito e gli altri documenti che nelle relazioni d’affari sostituiscono le fatture sono equiparati a quest’ultime se vi figurano le indicazioni di cui al capover- so 1. 4 Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o calcola l’imposta sulla rivendita di beni ai sensi dell’articolo 35 non è autorizzato a indicare l’imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, ogni contribuente
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1999 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134).
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che applica la procedura di notifica ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 non ha il diritto di menzionare l’imposta nel contratto o sulla fattura. 5 Se le controprestazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi imposte con aliquote diverse sono rimborsate insieme (p. es. abbuoni e ristorni annuali), il for- nitore o prestatore contribuente deve rilasciare al destinatario contribuente un giu- stificativo indicante la ripartizione del rimborso secondo le diverse aliquote. 6 I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasfe- rimento dell’imposta.
Capitolo 4: Deduzione dell’imposta precedente
Art. 38 In generale 1 Se utilizza beni o prestazioni di servizi per uno degli scopi giustificati dall’uso commerciale e menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo ren- diconto d’imposta le seguenti imposte precedenti, che vanno comprovate: a. le imposte che gli sono state fatturate da altri contribuenti, conformemente alle indicazioni dell’articolo 37, per forniture di beni e prestazioni di serv izi; b. le imposte che ha dichiarato al momento dell’ottenimento di prestazioni di- servizi da imprese con sede all’estero; c. l’imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all’Am- ministrazione federale delle dogane, nonché l’imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 83).
2 Danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente i seguenti scopi:
a. forniture imponibili di beni, b. prestazioni di servizi imponibili, c. operazioni per la cui imposizione si era optato, d. l’elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e di campioni di merci per scopi dell’impresa (art. 9 cpv. 1 lett. c), nonché i lavori su beni che vengono utilizzati per il consumo proprio ai sen- si dell’articolo 9 capoverso 2. 3 Il contribuente può dedurre le imposte precedenti menzionate nel capoverso 1 an- che quando utilizza i beni o i servizi per attività ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 o per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero. 4 Non danno in particolare diritto alla deduzione dell’imposta precedente le opera- zioni escluse dall’imposta, le attività che non sono considerate operazioni o attività private, nonché le operazioni effettuate nell’ambito della sovranità pubblica. 5 È inoltre escluso dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente il 50 per cento degli ammontari d’imposta concernenti spese di vitto e bevande. 6 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell’im- porto fatturato se ha acquistato presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commer-
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cianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all’imposta.9 L’artico- lo 37 capoverso 1 lettere a-e e capoverso 3 è applicabile.
7 Il diritto alla deduzione sorge:
a. per l’imposta trasferita da altri contribuenti: alla fine del periodo di rendi- conto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o ha pagato la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute); b. per l’imposta sull’ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero: al momento in cui il contribuente dichiara questa imposta nel suo rendiconto all’Amministrazione federale delle contribuzioni; c. per l’imposta sull’importazione secondo il capoverso 1 lettera c: alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata accettata la dichiarazione doganale e il contribuente dispone dell’originale dei documenti d’importazione. 8 La deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente se il contribuente riceve doni che non possono essere considerati controprestazione di operazioni particolari del destinatario. L’ammontare d’imposta precedente deve pure essere ridotto proporzionalmente se riceve sussidi o altri contributi dei poteri pub- blici. Nel caso di forniture all’estero esentate dall’imposta in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 numero 1, i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari non costituiscono sussidi o contributi dei poteri pubblici.
Art. 39 Esclusione dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente in casi particolari 1 Se il contribuente sa o da un diligente esame avrebbe potuto sapere che chi gli rila- sciato una fattura ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 non è iscritto come contri- buente, tale fattura non gli dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 2 Il contribuente che, per l’imposizione di beni mobili usati, applica l’imposizione dei margini conformemente all’articolo 35, non ha diritto a dedurre l’imposta che gli è stata fatturata per l’acquisto di tali beni o che ha versato per l’importazione di tali beni.
Art. 40 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di diminuzione della controprestazione Se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se ha beneficiato di un rimborso, l’imposta precedente deve essere calcolata soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure essere ridotta nel rendiconto del periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1999 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134).
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Art. 41 Doppia utilizzazione 1 Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per altri scopi, la dedu- zione dell’imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all’utilizza- zione. 2 Se i beni o le prestazioni di servizi gravati dall’imposta precedente sono utilizzati principalmente per operazioni imponibili, l’imposta precedente può venir dedotta interamente e il consumo proprio può essere imposto una volta all’anno.
Art. 42 Nascita successiva del diritto alla deduzione dell’imposta precedente 1 Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente non erano dati al mo- mento della ricezione della fornitura di beni, della prestazione di servizi o dell’im- portazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata, fatti salvi i capoversi 2 e 3, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiti. 2 In caso di modifica delle circostanze ai sensi del capoverso 1, l’imposta pagata in precedenza su: a. gli acquisti di beni a titolo oneroso sul territorio svizzero; b. l’ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi sul territorio svizz ero; c. l’ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero; d. l’importazione di beni; e. il consumo proprio sul territorio svizzero, può essere dedotta a titolo di imposta precedente, purché queste operazioni siano destinate a uno scopo futuro imponibile. 3 Se il bene è stato utilizzato durante il periodo compreso tra la ricezione della for- nitura o l’importazione e l’adempimento delle condizioni di deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente deducibile è ridotta, per i beni mobili, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso durante questo periodo e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Per le prestazioni di servizi utilizzate parzialmente prima che le condizioni legittimanti la deduzione dell’imposta precedente fossero adempite, l’imposta deducibile è calcolata sul valore della quota non ancora utiliz- zata.
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Capitolo 5: Nascita del credito fiscale, tassazione e pagamento dell’imposta
Art. 43 Nascita del credito fiscale
1 Per le forniture e prestazioni di servizi il credito fiscale sorge:
a. in caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni conve- nute:
1. al momento dell’emissione della fattura, la quale deve avvenire al più
tardi tre mesi dopo l’esecuzione della fornitura di beni o della presta- zione di servizi;
2. per le operazioni oggetto di fatture o di pagamenti parziali e consecuti-
vi: al momento dell’emissione della fattura parziale o dell’incasso del pagamento parziale;
3. in caso di pagamenti anticipati come pure di forniture e prestazioni di
servizi senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura: al momento dell’incasso della controprestazione; b. in caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: al momento dell’incasso della controprestazione; questo vale anche per i pa- gamenti anticipati. 2 In caso di consumo proprio il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il consumo. 3 In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero il credito fiscale sorge al momento della loro ricezione. 4 In caso di rettifica della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 40 il credito fiscale nasce al momento della diminuzione o del rimborso della contropre- stazione. 5 In caso d’imposizione secondo l’articolo 41 capoverso 2 il credito fiscale nasce alla fine di ogni anno.
Art. 44 Sistema di rendiconto
1 Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.
2 Se la controprestazione versata dal destinatario è inferiore a quella convenuta (segnatamente in seguito a sconti, ribassi, perdite) o se la controprestazione ricevuta è restituita (segnatamente per annullamento della fornitura, ribassi concessi succes- sivamente, rimborsi), si può dedurre questa differenza dalla cifra d’affari imponibile nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è stata contabilizzata o il rimborso è stato effettuato. 3 Se la controprestazione versata dal destinatario è superiore a quella convenuta, si deve tener conto di tale differenza nel rendiconto del periodo in cui la contropresta- zione è stata incassata. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, se per
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ragioni inerenti alla sua contabilità questo sistema gli è più semplice. Essa ne stabili- sce le condizioni in modo tale da non arrecare né vantaggi né svantaggi al contri- buente. 5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente che incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver eseguito la forni- tura di beni o la prestazione di servizi oppure di avere emesso le relative fatture ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.
Art. 45 Periodo di rendiconto
1 Il periodo di rendiconto dell’imposta è:
a. di norma, il trimestre civile; b. in caso di allestimento del rendiconto secondo l’aliquota saldo (art. 59), il semestre civile; c. in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero (art. 24), l’anno civile. 2 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto; essa ne stabilisce le condizioni.
Art. 46 Autotassazione Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a di- chiarare spontaneamente nella forma prescritta l’imposta e l’imposta precedente all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se l’assoggettamento prende fine, il termine decorre a contare da tale momento.
Art. 47 Pagamento dell’imposta 1 Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è inoltre tenuto a versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni l’imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d’affari dedotte le imposte precedenti).
2 In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.
3 Se un patrimonio è trasferito, tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito da un contribuente a un altro nell’ambito di una fondazione, di una liquidazione o di una ristrutturazione (quale p. es. una concentrazione di imprese), il contribuente deve adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della fornitura e della prestazione di servizi imponibili; tale notifica va indirizzata per scritto all’Amministrazione fe- derale delle contribuzioni entro trenta giorni a contare dal trasferimento del patri- monio. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3.
Art. 48 Restituzione dell’imposta 1 Se le imposte precedenti deducibili superano l’imposta dovuta, l’eccedenza è ver- sata al contribuente.
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2 È fatta salva la compensazione di questa eccedenza con crediti d’imposta sull’im- portazione, anche se non sono ancora scaduti. 3 Sono fatti salvi la rettifica dell’autotassazione e l’impiego dell’eccedenza a garan- zia dell’imposta secondo l’articolo 71 capoverso 1. 4 Se il versamento dell’eccedenza dell’imposta precedente o di un altro saldo attivo a favore del contribuente è effettuato oltre il 60esimo giorno dalla ricezione del ren- diconto o della richiesta scritta di rimborso del saldo presso l’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni, è corrisposto un interesse rimuneratorio, allo stesso tasso di quello moratorio, a contare dal 61esimo giorno sino a quello del versamento. L’inte- resse rimuneratorio è corrisposto anche quando al contribuente vengono rimborsate imposte riscosse a torto.
Art. 49 Prescrizione del credito fiscale 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sor- to. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o di rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa finché il contribuente non può essere escusso sul territorio svizzero oppure, nel calcolo dell’imposta secondo le controprestazioni ri- cevute, finché la controprestazione non è incassata. 3 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone te- nute al pagamento. 4 Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in quindici anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 50 Prescrizione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente 1 Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 3 La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di reclamo o di ricorso relativa all’esercizio di questo diritto. 4 Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente si prescrive in tutti i casi in quin- dici anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 51 Condono dell’imposta L’Amministrazione federale delle contribuzioni può accordare un condono dell’im- posta nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale.
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Capitolo 6: Autorità
Art. 52 Amministrazione federale delle contribuzioni L’Amministrazione federale delle contribuzioni riscuote l’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero. Essa emana tutte le istruzioni e prende tutte le deci- sioni necessarie non espressamente riservate a un’altra autorità.
Art. 53 Archivio e documentazione automatizzati 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce un archivio e una docu- mentazione automatizzati che contengono le indicazioni (dati) necessarie a determi- nare e riscuotere l’imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. Essa può autorizzare al personale dell’Amministrazione fe- derale delle dogane incaricato della riscossione dell’IVA l’accesso ai dati degli ar- chivi automatizzati mediante una procedura di richiamo. Inoltre sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e il segreto previste negli arti- coli seguenti. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti l’organizzazione e la gestione dell’archivio e della documentazione automatizzati, gli schedari dei dati da raccogliere, l’accesso ai dati, le autorizzazioni al trattamento dei dati, la durata di conservazione dei dati nonché la loro archiviazione e cancellazione.
Art. 54 Assistenza amministrativa 1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni e l’Amministrazione fe- derale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali. 2 Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende fede- rali autonomi come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni che non sono menzionate nel capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni domandate pos- sono essere di qualche rilevanza per l’applicazione della presente legge e per la ri- scossione dell’imposta; tali informazioni sono gratuite. Un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione in- tralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il se- greto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato. 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire infor- mazioni sono giudicate dal Consiglio federale; le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudi- cate dal Tribunale federale nella misura in cui il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d’informazioni (art. 116 segg. della legge federale del 16 dicembre 194310 sull’organizzazione giudiziaria, OG).
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4 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni delle autorità; il capoverso 3 è applicabile per analogia.
5 L’Amministrazione federale delle dogane comunica spontaneamente all’Ammi-
nistrazione federale delle contribuzioni le osservazioni che possono essere di qual- che rilevanza per la riscossione dell’imposta.
Art. 55 Segreto 1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso, è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2 L’obbligo del segreto non è dato:
a. in caso di assistenza conformemente all’articolo 54 o di obbligo di denun- ciare gli atti punibili; b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Dipar- timento federale delle finanze a chiedere informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge; c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d’esecuzione e di fallimento; d. nell’informare se qualcuno è iscritto o no nel registro dei contribuenti.
Capitolo 7: Procedura
Art. 56 Annuncio di inizio e di fine dell’assoggettamento 1 Fatto salvo il capoverso 4, chi diventa contribuente deve annunciarsi spontanea- mente per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento. Essa gli assegna un numero non trasferibile, che viene registrato. 2 Quando l’assoggettamento termina, l’Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere avvisata tempestivamente per scritto nei casi previsti dall’articolo 29 lettere a e b. Lo stesso vale se le condizioni di un’opzione per l’assoggettamento cadono. 3 Si considera che opti per l’assoggettamento colui che, non conseguendo più la ci- fra d’affari determinante (art. 29 lett. b), omette di annunciarlo. 4 Chi ha ottenuto prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero (art. 24) deve
annunciarsi per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 60 giorni dalla fine dell’anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell’assog- gettamento.
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Art. 57 Obbligo del contribuente di fornire informazioni 1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l’accertamento dell’assoggettamento o per il calcolo dell’imposta. 2 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a os- servare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i loro libri e le loro annotazioni, ma possono celare i nomi dei clienti o sostituirli con codici. Nei casi dubbi, il presidente della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzio- ni può, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o del contri- buente, designare esperti neutri come organi di controllo.
Art. 58 Contabilità 1 Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l’assoggettamento, per il calcolo dell’imposta e delle imposte precedenti deducibili. L’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni può emanare prescrizioni speciali in merito. Queste prescri- zioni possono andare oltre quanto previsto dal diritto commerciale soltanto se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA. 2 Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti. È fatto salvo l’articolo 962 capover- so 2 del Codice delle obbligazioni11. I giustificativi relativi ai beni immobiliari de- vono invece essere conservati durante venti anni. Se allo scadere del termine di con- servazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l’obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione. 3 Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell’imposta grava eccessivamente il contribuente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda facilitazioni e ammette una valutazione approssimativa dell’imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell’imposta, non si verifichi un’importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente diffi- coltosi l’allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.
Art. 59 Metodo dell’aliquota saldo 1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari imponibile annua pari o inferiore a 3 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo un’imposta pari o infe- riore a 60 000 franchi – calcolata in base all’aliquota saldo determinante nei suoi confronti –, può allestire il rendiconto con il metodo dell’aliquota saldo. 2 In caso di applicazione del metodo dell’aliquota saldo, l’imposta dovuta deve esse- re stabilita moltiplicando la cifra d’affari imponibile complessiva realizzata in un periodo di rendiconto (compresa l’imposta) con l’aliquota saldo accordata dall’Am- ministrazione federale delle contribuzioni; l’aliquota saldo tiene conto forfetaria- mente dell’imposta precedente.
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3 Il contribuente che allestisce il rendiconto con l’aliquota saldo deve mantenere questo metodo di rendiconto durante cinque anni. Se rinuncia all’applicazione dell’aliquota saldo, può scegliere nuovamente questa aliquota soltanto dopo un pe- riodo di cinque anni. È fatta salva la possibilità di cambiamento ad ogni adegua- mento dell’aliquota saldo determinante nei suoi confronti, a meno che tale adegua- mento non sia dovuto a una modifica delle aliquote d’imposta.
Art. 60 Tassazione d’ufficio Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presen- tate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l’Amministra- zione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo potere d’apprezzamento.
Art. 61 Obbligo di terzi di fornire informazioni 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere ai terzi tenuti a forni- re informazioni di presentare gratuitamente le indicazioni necessarie per la determi- nazione dell’assoggettamento, del calcolo dell’imposta e di quello delle imposte precedenti deducibili, nonché di produrre o presentare i libri di commercio, i giusti- ficativi, le carte d’affari e altre registrazioni. 2 Sono tenuti a fornire informazioni le persone, gli stabilimenti, le società e le co- munità di persone: a. che possono entrare in linea di conto come contribuenti; b. responsabili solidalmente con il contribuente o in sua vece del pagamento dell’imposta; c. che hanno ricevuto o effettuato forniture di beni o prestazioni di servizi. 3 È altresì tenuto a fornire informazioni chiunque detiene una partecipazione impor-
tante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo.
4 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
Art. 62 Verifica 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica se viene soddisfatto l’ob- bligo di annunciarsi come contribuente, di allestire rendiconti e di pagare l’imposta. 2 Affinché possa chiarire la fattispecie, il contribuente deve consentire all’Ammini- strazione federale delle contribuzioni l’accesso alla sua contabilità finanziaria e aziendale come pure ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo si applica ai terzi tenuti a fornire informazioni. Se sussiste un rischio di collusione non è necessario annunciare i controlli in anticipo. 3 Gli accertamenti concernenti terzi fatti in occasione di un controllo secondo il ca- poverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193412 su le banche e le casse di risparmio, presso la Banca nazio-
12 RS 952.0
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nale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie pos- sono essere utilizzati esclusivamente per l’applicazione dell’IVA. Il segreto bancario deve essere tutelato.
Art. 63 Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 1 D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni prende tutte le decisioni concernenti la riscossione dell’imposta, in partico- lare se: a. l’esistenza o l’estensione dell’assoggettamento è contestata; b. l’iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata; c. l’esistenza o l’entità del credito fiscale, della responsabilità solidale, della deduzione dell’imposta precedente o di pretese alla restituzione di imposte è contestata; d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l’imposta; e. altri obblighi, fondati sulla presente legge o su altre ordinanze o istruzioni emanate in virtù della legge, non sono riconosciuti o non sono adempiuti; f. in un caso specifico, s’impone o si richiede di determinare d’ufficio, a titolo preventivo, l’assoggettamento, il debito fiscale, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, le basi di calcolo dell’imposta, l’aliquota applica- bile o la responsabilità solidale. 2 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicem- bre 1968 13 sulla procedura amministrativa.
Art. 64 Reclamo 1 Le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili con reclamo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. 2 Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l’accordo del contribuente, può trasmetterla come ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. 3 Il reclamo deve essere presentato per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati e allegati all’atto di reclamo. 4 Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l’Amministrazione federale delle contribuzioni assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. 5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà secondo l’inserto o, qualo-
13 RS 172.021
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ra manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel me- rito del reclamo. 6 La procedura di reclamo è continuata, anche in caso di ritiro del reclamo, se vi so- no indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alle deter- minanti disposizioni di legge. 7 Il reclamo deve esser trattato sollecitamente. La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
Art. 65 Ricorso Conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa le decisioni su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.
Art. 66 Ricorso di diritto amministrativo
1 Conformemente agli articoli 97 e seguenti OG15, le decisioni della Commissione
federale di ricorso in materia di contribuzioni possono essere impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione con ricorso di diritto amministrativo al Tri- bunale federale. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è parimenti legittimata a ricorrere (art. 103 lett. b OG).
Art. 67 Revisione e interpretazione 1 Gli articoli 66-68 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura am- ministrativa sono applicabili alla revisione di decisioni e di decisioni su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 2 La revisione e l’interpretazione di decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni sono disciplinate dagli articoli 66-69 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. 3 La revisione e l’interpretazione delle decisioni del Tribunale federale sono disci- plinate dagli articoli 136 e seguenti OG 17.
Art. 68 Spese processuali e ripetibili 1 Nella procedura di tassazione e di reclamo non sono di norma prelevate spese, né assegnati ripetibili alle parti. 2 Qualunque sia l’esito della procedura, le spese di inchiesta possono essere addos- sate a chi le ha provocate per sua propria colpa.
14 RS 172.021 15 RS 173.110 16 RS 172.021 17 RS 173.110
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Art. 69 Esecuzione 1 L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, l’imposta, gli interessi, le spese o le multe non sono pagati; è fatta salva l’insinuazione del credito in una procedura di fallimento o di concordato. 2 Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, la loro collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto dell’opposizione. In caso di decisione passata in giudicato che rigetta l’oppo- sizione ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188918 sulla ese- cuzione e sul fallimento è invece competente il giudice cantonale del rigetto dell’opposizione. 4 Le decisioni passate in giudicato dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese o multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul falli- mento. 5 Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inven- tario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.
Art. 70 Garanzie 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le impo- ste, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giu- dicato, né scaduti, se: a. l’esazione sembra in pericolo; b. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi can- cellare dal registro svizzero di commercio; c. il debitore è in mora con il pagamento dell’imposta; d. il contribuente assume in tutto o in parte l’attività commerciale di un’im- presa in fallimento. 2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell’ar- ticolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188919 sulla esecuzione e sul fallimen- to. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.
3 Conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre
196820 sulla procedura amministrativa, le richieste di garanzie dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica- zione dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Il ricorso non sospende l’esecuzione.
18 RS 281.1 19 RS 281.1 20 RS 172.021
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4 Conformemente agli articoli 97 e seguenti OG21, le decisioni della Commissione
federale di ricorso in materia di contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l’esecuzione. 5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è parimenti legittimata a interporre il ricorso di diritto amministrativo. 6 La notificazione della decisione concernente il credito vale come inizio dell’azione ai sensi dell’articolo 279 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Il termine per promuovere l’esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito è passata in giudicato. 7 La garanzia deve essere prestata sotto forma di deposito di titoli sicuri e negozia- bili oppure di fideiussione bancaria.
Art. 71 Altri provvedimenti di garanzia 1 L’eccedenza delle imposte precedenti deducibili sull’imposta dovuta può essere:
a. destinata alla compensazione di debiti di periodi precedenti; oppure b. accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è regolarmente in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in grave pericolo. L’importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello moratorio, a contare dal 61esimo giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e sino al momento della compensazione. 2 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono desi- gnare, per l’adempimento dei loro obblighi, un incaricato con domicilio o sede so- ciale sul territorio svizzero. Tale designazione non equivale tuttavia alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette. A ga- ranzia del debito probabile, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre esigere il deposito di titoli sicuri e negoziabili oppure di una fideiussione bancaria. 3 In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’Amministrazione federale delle contribu- zioni può obbligare in avvenire il contribuente a dichiarare e pagare l’imposta men- silmente o quindicinalmente. 4 Una persona giuridica o uno stabilimento di un’impresa estera può essere cancel- lato dal registro svizzero di commercio soltanto se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all’ufficio incaricato della tenuta del registro che le pretese in virtù della presente legge sono estinte o coperte da garanzie.
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Titolo terzo: Imposta sull’importazione
Art. 72 Diritto applicabile La legislazione doganale è applicabile all’imposta sull’importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non vi deroghino.
Art. 73 Oggetto dell’imposta 1 È imponibile l’importazione di beni, anche di quelli ammessi sul territorio svizzero in franchigia doganale.
2 Sono considerati beni:
a. le cose mobili, comprese le prestazioni di servizi e i diritti inclusi; b. l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili. 3 Se al momento dell’importazione di un supporto dati non è possibile stabilirne un valore di mercato, il valore del supporto dati, comprese le relative prestazioni di ser- vizi, è oggetto dell’imposta sul territorio svizzero (art. 24).
Art. 74 Importazioni esenti d’imposta È esente d’imposta l’importazione di:
1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è ir-
rilevante, secondo i dettagli disciplinati dal Dipartimento federale delle fi- nanze;
2. mezzi legali di pagamento (banconote e monete svizzere o estere), ad ecce-
zione dei pezzi da collezione che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento; cartevalori, manoscritti (anche di autori, scrittori e compositori) e documenti senza valore di collezione; francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali, al massimo al valore facciale; titoli di trasporto di imprese di trasporto pubbli- che estere;
3. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospe-
dali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza; 4. opere d’arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territo- rio svizzero dagli stessi o su loro ordine, tranne la controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera d;
5. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell’articolo 14 numeri 4-16 e
18-24 della legge federale del 1° ottobre 192522 sulle dogane (LD) o per i quali i dazi d’entrata sono ridotti conformemente al numero 24, tranne i beni menzionati nel numero 14 destinati all’insegnamento e alla ricerca, gli stru- menti e apparecchi impiegati per l’esame e il trattamento di pazienti, nonché i veicoli a motore per invalidi menzionati nel numero 11;
22 RS 631.0
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6. beni sdoganati temporaneamente all’esportazione con carta di passo, tranne
la controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera e;
7. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati
esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, tranne la controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera f;
8. beni sdoganati temporaneamente all’importazione con carta di passo, tranne
la controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera g; 9. beni di ritorno di origine svizzera, tolti dal libero traffico interno per espor- tazione e rispediti intatti al mittente, purché non siano stati esentati dall’im- posta per effetto dell’esportazione. Se l’imposta è rilevante, l’esenzione av- viene per via di restituzione; le disposizioni dell’articolo 80 sono applicabili per analogia; 10. beni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 della legge sulle dogane, importati provvisoriamente da un contribuente per riparazione o per lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto; 11. beni per i quali le operazioni sul territorio svizzero sono esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 numero 7.
Art. 75 Assoggettamento 1 Sono contribuenti tutte le persone o società soggette all’obbligo di pagare il d azio.
2 La responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 13 LD23 è soppressa per chi esercita la professione di dichiarante in dogana (art. 31 cpv. 3 LD) se l’importatore: a. ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 38); b. ha fornito garanzie all’Amministrazione federale delle dogane per gli am- montari d’imposta (art. 78 cpv. 2); c. ha ricevuto la fattura d’imposta da parte dell’Amministrazione federale delle dogane; e d. ha conferito un mandato di rappresentanza diretta al dichiarante in dogana professionista. 3 L’Amministrazione federale delle dogane può esigere dal dichiarante in dogana la prova del suo potere di rappresentanza.
Art. 76 Base del calcolo d’imposta
1 L’imposta è riscossa:
a. sulla controprestazione, se il bene è importato in adempimento di un con- tratto di vendita o di commissione; b. sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s’intende tutto ciò che, allo stadio dell’importazione, un importatore dovrebbe pagare
23 RS 631.0
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a un fornitore indipendente del Paese di provenienza del bene al momento della nascita del credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ot- tenere lo stesso bene; c. sulla controprestazione di lavori ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a, eseguiti per conto di terzi, utilizzando i beni importati, da non contribuenti ai sensi degli articoli 21 e 26; d. sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed ese- guiti all’estero sulle loro opere d’arte (art. 6 cpv. 2 lett. a), a condizione che le opere d’arte siano state create personalmente da questi artisti e siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine; e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 6 cpv. 2 lett. a) sdoganati temporaneamente all’esportazione con carta di passo; f. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 6 cpv. 2 lett. a), purché questi beni, comprovatamente destinati al libero traffico interno, siano provvisoriamente stati esportati per riparazione o per lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e ritornati al mittente svizzero; g. sulla controprestazione per l’uso di beni, che erano stati sdoganati tempora- neamente all’importazione con carta di passo, purché l’imposta su tale con- troprestazione sia rilevante. Se l’uso temporaneo è gratuito o se l’indennità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente. 2 Se il calcolo dell’imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell’articolo 33 pagata o da pagare dal- l’importatore. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l’articolo 44 capoversi 2 e 3.
3 Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:
a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal Paese d’importazione e per l’importazione, tranne l’IVA da riscuotere; b. le spese accessorie come provvigioni, costi di imballaggio, spese di trasporto e d’assicurazione che sorgono sino al primo luogo di destinazione sul terri- torio svizzero. Per primo luogo di destinazione s’intende quello dove il bene deve essere spedito al momento della nascita del credito fiscale. In mancanza di indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero. 4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione o mancano indicazioni del valore, l’Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento. 5 Per la determinazione della base di calcolo dell’imposta i prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita dell’obbligo del pagamento dell’imposta.
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Art. 7724 Aliquote d’imposta L’imposta ammonta: a. al 2,4 per cento sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 36 capover- so 1 lettera a; b. al 7,6 per cento sull’importazione di altri beni.
Art. 78 Nascita e scadenza del credito fiscale
1 Il credito fiscale nasce simultaneamente all’obbligo di pagare il dazio.
2 Il contribuente che ha prestato garanzie per gli importi d’imposta può versare
l’imposta entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione da parte dell’Amministra- zione federale delle dogane; fanno eccezione le spedizioni nel traffico postale come pure le importazioni dichiarate oralmente allo sdoganamento. 3 Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevola- zioni, purché la riscossione dell’imposta non venga pregiudicata.
Art. 79 Prescrizione del credito fiscale 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sca- duto. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o di rettifica da parte dell’autorità competente. È sospesa finché il contribuente non può essere escusso sul territorio svizzero oppure finché il credito è oggetto di una procedura di ricorso. 3 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone te- nute al pagamento. 4 Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell’anno ci- vile in cui è sorto.
Art. 80 Prescrizione del diritto al rimborso 1 Il diritto al rimborso degli ammontari d’imposta riscossi in eccedenza o d’imposte non dovute si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 2 Non sono restituiti gli importi d’imposta riscossi in eccedenza, quando il contri- buente ai sensi degli articoli 21 e 26 può dedurre l’imposta versata all’importazione a titolo d’imposta precedente giusta l’articolo 38. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti del- l’Amministrazione federale delle dogane. 4 La prescrizione è sospesa fintanto che il diritto rivendicato è oggetto di una proce- dura di ricorso.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1999 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1134).
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5 Il diritto al rimborso delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non do- vute si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 81 Restituzione per riesportazione 1 L’imposta riscossa sull’importazione è rimborsata su richiesta se le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 38 non sono date se: a. il bene è riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato; oppure se b. il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all’annullamento della fornitura. In tal caso la restitu- zione è ridotta dell’importo corrispondente all’imposta sulla contropresta- zione dovuta per l’utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all’utilizzazione e al dazio d’entrata non restituito.
2 La restituzione è concessa soltanto se:
a. la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta è stata riscossa; e b. è comprovata l’identità del bene riesportato con quello importato in prece- denza. 3 In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare di- chiarazione all’estero.
4 Le domande di restituzione devono essere presentate al momento dello sdogana-
mento all’esportazione. Domande di restituzione presentate successivamente posso- no essere prese in considerazione se sono presentate per scritto alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all’esportazione.
Art. 82 Autorità 1 L’imposta sull’importazione è riscossa dall’Amministrazione federale delle doga- ne. Essa emana le disposizioni e decisioni necessarie. 2 Gli organi dell’Amministrazione federale delle dogane hanno la facoltà di procede- re a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazio- ne. Gli articoli 54 e 55, nonché 57-61 sono applicabili per analogia. Previa intesa, gli accertamenti presso i contribuenti possono essere affidati all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 83 Riporto del pagamento dell’imposta 1 I contribuenti registrati presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l’imposta all’importazione secondo la procedura di riporto del pagamento, purché importino
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ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenti di imposta precedente. 2 Se i beni importati con la procedura del riporto del pagamento dell’imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta.
Art. 84 Condono 1 L’imposta sull’importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se:
a. un bene sdoganato provvisoriamente o definitivamente all’importazione, ma ancora sotto controllo ufficiale o giacente in un magazzino di deposito fede- rale, è totalmente o parzialmente distrutto per caso fortuito, per forza mag- giore o per disposizione dell’autorità, oppure è respinto oltre confine; b. un bene trattato con bolletta di cauzione o con carta di passo è totalmente o parzialmente distrutto nel termine di validità della bolletta doganale, per in- cidente, per caso fortuito, per forza maggiore oppure per disposizione dell’autorità, purché questi fatti siano ufficialmente constatati dalle dogane o debitamente comprovati da una dichiarazione delle Ferrovie federali svizzere o di un’autorità federale, cantonale o comunale; c. date le particolari circostanze, una riscossione posticipata graverebbe in modo iniquo il contribuente; d. l’incaricato dello sdoganamento (p. es. lo speditore) non può trasferire l’im- posta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e se, all’epoca dello sdoga- namento, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti presso l’Am- ministrazione federale delle contribuzioni. L’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su
domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di domande di condono dell’imposta è di un anno a contare dalla de- terminazione dei tributi; in caso di sdoganamento intermedio, il termine decorre a contare dalla scadenza del termine di validità di tale sdoganamento.
Titolo quarto: Disposizioni penali
Art. 85 Sottrazione d’imposta 1 Chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rim- borso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, è punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratta o del profitto illecito.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
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3 Chiunque, per negligenza, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, è pu- nito con la multa sino all’importo del profitto illecito.
Art. 86 Messa in pericolo dell’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. violando la legge, non si annuncia come contribuente; b. nonostante diffida, non si sottopone all’obbligo di inoltrare un rendiconto d’imposta o di fornire le informazioni prescritte dalle legge; c. non tiene regolarmente, allestisce, conserva o produce i libri contabili, i giu- stificativi, le carte d’affari e altri documenti; d. nel rendiconto d’imposta, in una domanda di esenzione, di abbuono, di rim- borso o di deduzione dell’imposta oppure come terzo tenuto a dare informa- zioni fornisce dati inveritieri, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi in- veritieri a sostegno di tali fatti; e. indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti; f. rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo; o g. omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e nei casi gravi o di recidiva sino a 30 000 franchi, purché l’atto non sia punito da un’altra disposizione che prevede una pena più elevata. 2 Può essere inflitta una multa sino all’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora quest’importo sia più elevato.
Art. 87 Infrazioni commesse nell’azienda Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA25 esige provvedimenti d’inchiesta spro- porzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo).
Art. 88 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo 1 La legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo è applica- bile.
25 RS 313.0 26 RS 313.0
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2 Il perseguimento delle infrazioni commesse sul territorio svizzero in materia di imposte spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni e quello in materia di imposta sull’importazione all’Amministrazione federale delle dogane. 3 Il disciplinamento delle competenze di cui al capoverso 2 si applica anche al per- seguimento della disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 del Codice pena-
Art. 89 Concorso di disposizioni penali 1 La condanna per reati secondo l’articolo 14 DPA28 esclude un’ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all’articolo 85 della presente legge.
2 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo
dell’imposta all’importazione e un’infrazione contro altri decreti federali in materia di tasse perseguibili da parte dell’Amministrazione federale delle dogane, si commi- na la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.
Titolo quinto: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
Art. 90 1 Fatte salve disposizioni contrarie, il Consiglio federale emana le prescrizioni d’ese- cuzione; deve consultare previamente le cerchie interessate.
2 Può in particolare:
a. disciplinare lo sgravio dall’IVA per missioni diplomatiche, missioni perma- nenti, sedi consolari, organizzazioni internazionali, nonché per agenti di- plomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni interna- zionali; b. disciplinare a quali condizioni l’imposta gravante forniture di beni o presta- zioni di servizi eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero può essere loro rimborsata, purché la reciprocità (da parte del loro Paese di domicilio o di sede) sia garantita; c. per facilitarne la determinazione, definire dettagliatamente le operazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 18, nonché i beni e le prestazioni di servizi menzionati nell’articolo 36 capoverso 1, tenendo conto delle con- dizioni di concorrenza; d. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposi- zione delle operazioni e dell’importazione di monete d’oro e di oro fino;
27 RS 311.0 28 RS 313.0
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e. disciplinare più dettagliatamente la procedura di riporto secondo l’artico- lo 83; f. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposi- zione delle operazioni e dell’importazione di beni già gravati da un onere fi- scale speciale; g. prescrivere che il destinatario di una fornitura o prestazione di servizi ese- guita sul territorio svizzero da un’impresa estera non registrata a torto come contribuente sul territorio svizzero deve pagare l’imposta in nome e per conto di tale impresa; h. stabilire le condizioni alle quali i giustificativi necessari all’esecuzione del- l’imposta possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea; i. disciplinare i dettagli del regime transitorio.
3 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per:
a. accordare, a determinate condizioni, l’esenzione fiscale per forniture sul ter- ritorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confi- ne; b. stabilire i tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio.
Capitolo 2: Diritto previgente. Abrogazione e modifica
Art. 91 Abrogazione del diritto previgente Il decreto federale del 22 marzo 199629 che istituisce un’aliquota speciale sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero è abrogato.
Art. 92 Modifica del diritto previgente La legge federale del 1° ottobre 192530 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 109 cpv. 1 lett. c numero 5
1 Istanze di ricorso sono:
c. la Commissione di ricorso in materia doganale per le decisioni di prima istanza o le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane concernenti:
5. il condono del dazio (art. 127) e il condono dell’imposta all’importa-
zione (art. 84 LIVA);
29 RU 1996 2379 30 RS 631.0
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Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 93 Applicazione del diritto previgente 1 Fatto salvo l’articolo 94, le disposizioni abrogate e le loro prescrizioni d’esecu- zione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. 2 Il capoverso 1 si applica anche se la controprestazione di una fornitura o di una prestazione di servizi effettuata prima dell’entrata in vigore della presente legge è ricevuta dopo tale data. Il debito fiscale sorge però soltanto con l’entrata in vigore della presente legge ed è esigibile 60 giorni dopo tale data. Le riduzioni e i rimborsi successivi della controprestazione devono essere presi in considerazione conforme- mente all’articolo 44 capoverso 2 della presente legge.
Art. 94 Applicazione del nuovo diritto 1 Il nuovo diritto è applicabile alle operazioni eseguite a contare dall’entrata in vigo- re della presente legge, nonché all’importazione di beni sdoganati all’importazione soltanto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Per determinare se le condizioni dell’assoggettamento ai sensi dell’articolo 21 ca- poverso 1 sono adempite all’entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle operazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti. 3 Le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate parzialmente prima dell’entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anterio- re. Il nuovo diritto si applica alla parte di forniture e di prestazioni di servizi effet- tuata dopo la sua entrata in vigore. 4 Le disposizioni sullo sgravio ulteriore dell’imposta precedente ai sensi dell’arti- colo 42 si applicano anche se, in virtù del diritto anteriore, le condizioni di tale de- duzione non erano date.
Art. 95 Modifica delle aliquote d’imposta 1 Le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle ali- quote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 59. 2 Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo le aliquote previgenti, è necessa- rio attribuire ai contribuenti termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.
Art. 96 Termini Con l’entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvaler- si delle possibilità di scelta previste negli articoli 26 e 59. Nella misura in cui siano previsti a questo proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.
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Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore
Art. 97
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Disposizioni finali della modificazione del 23 dicembre 1999 31 1 Le aliquote previgenti si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Per le im- prese di distribuzione d’acqua, gas, elettricità, per i fornitori di riscaldamento e per gli esercenti di impianti di depurazione delle acque, il termine di fatturazione in base alle aliquote previgenti è prorogato fino al 30 giugno 2001. 2 Le nuove aliquote si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2001. 3 L’importazione di beni è sottoposta alle nuove aliquote se i beni sono stati sdoga- nati all’importazione a partire dal 1° gennaio 2001. 4 Se un’operazione per la quale il corrispettivo è stato convenuto prima del 1° gen- naio 2001 è sottoposta a un’aliquota maggiorata dalla presente modifica, salvo di- versa stipulazione il fornitore della prestazione può esigere dall’acquirente il paga- mento del supplemento d’imposta che ne risulta.
Consiglio nazionale, 2 settembre 1999 Consiglio degli Stati, 2 settembre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 dicembre 1999.32
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
31 RU 2000 1134 32 FF 1999 6422
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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