AS 2000 1555
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
del 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica fede- rale, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Organizzazione e competenze L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Esso col- labora con i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni e con i servizi delle misurazioni ca- tastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Dopo averli consultati, l’Ufficio federale emana le necessarie istruzioni tecniche.
Art. 2 Registri degli edifici e delle abitazioni dei Cantoni e delle Città 1 L’Ufficio federale può delegare interamente o parzialmente la gestione del REA ai Cantoni, a condizione che i loro registri: a. prevedano una classificazione degli edifici conforme alla definizione for- mulata nell’articolo 3; b. comprendano almeno gli edifici e le abitazioni definiti nell’articolo 4 capo- verso 1; c. presentino almeno le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni elencate nell’articolo 5 capoversi 1 e 2; d. corrispondano agli standard di qualità definiti nell’articolo 8 capoverso 2. 2 In questi casi, l’Ufficio federale versa ai Cantoni un contributo annuo per la tenuta dei registri. Tale contributo è costituito da un importo di base di 10 000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e di abitazioni, di 15 centesimi per edificio e di 1 centesimo per abitazione. 3 Con l’accordo dei Cantoni, anche i registri degli edifici e delle abitazioni di grandi Città con almeno 5000 edifici d’uso abitativo o 12 000 abitazioni possono essere riconosciuti ai sensi del capoverso 1.
RS 431.841 1 RS 431.01
2000-0315 1555
Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2000
Sezione 2: Contenuto e gestione
Art. 3 Definizione di edificio 1 Per edificio s’intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l’abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport. 2 Ogni costruzione dotata di un’entrata indipendente e separata dalle altre da un mu- ro divisorio è considerata un edificio indipendente.
Art. 4 Edifici ed abitazioni registrati 1 L’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici abitati o abitabili della Svizzera con le rispettive abitazioni. 2 L’Ufficio federale può, se necessario, registrare nel REA anche edifici non adibiti a uso abitativo oppure opere allo stato di progetto. 3 Nei Cantoni e nelle Città che dispongono di un registro degli edifici e delle abita- zioni, l’Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici che vi sono contenuti, in quanto i rispettivi dati gli siano messi a disposizione conformemente all’articolo 8. 4 Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari che sottostanno all’ordinanza del 2 maggio 19902 concernente la protezione delle opere militari non possono esse- re considerati e trattati nel REA.
Art. 5 Caratteristiche registrate
1 L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:
a. numero dell’edificio dell’Ufficio federale (EGID); b. numero del Comune dell’Ufficio federale e nome del Comune; c. numero dell’immobile (numero della particella); d. numero dell’edificio del Cantone o del Comune; e. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo; f. punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio); g. appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomu- nali; h. stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito); i. categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale); j. anno o epoca di costruzione; k. anno o epoca dell’ultima ristrutturazione; l. anno della demolizione dell’edificio; m. superficie al suolo;
2 RS 510.518.1
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n. numero di piani; o. numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde); p. sistema di riscaldamento principale; q. fonti energetiche per il riscaldamento; r. fonti energetiche per la produzione di acqua calda. 2 L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:
a. numero dell’edificio dell’Ufficio federale (EGID); b. numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID); c. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune; d. piano; e. ubicazione (numero dell’entrata e altre indicazioni); f. tipo di utilizzazione (permanente / temporanea); g. numero di stanze o locali abitabili; h. superficie dell’abitazione; i. installazione fissa di cucina nell’abitazione. 3 L’Ufficio federale può inoltre registrare nel REA le seguenti caratteristiche ausilia- rie: a. identificatori degli edifici e delle abitazioni di amministrazioni pubbliche e private; b. dati di una persona o di un’amministrazione responsabile dell’edificio; c. informazioni per rilevazioni statistiche e dati supplementari per la registra- zione del REA.
Art. 6 Fonti 1 Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti: a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni; b. registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c. dati di base della misurazione ufficiale; d. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali; e. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali; f. elenchi ufficiali degli indirizzi; g. statistica annuale delle costruzioni e dell’edilizia abitativa; h. censimenti periodici delle aziende della Svizzera;
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i. notifiche di committenti, architetti, proprietari e amministratori; j. notifiche di utilizzatori dei dati del REA. 2 I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale per l’aggiornamento del REA.
Art. 7 Aggiornamento
1 L’aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno una volta
all’anno. Ne è competente l’Ufficio federale oppure il servizio incaricato della ge- stione del registro conformemente all’articolo 2. 2 I Cantoni e i Comuni forniscono all’Ufficio federale i dati necessari all’aggior- namento del REA, sempreché essi non siano già noti all’Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell’articolo 2 o mediante altre fonti. 3 I dati concernenti nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni sono rilevati in base alle procedure di autorizzazione di costruzione e di collaudo nei Cantoni e Comuni in coordinamento con la statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa dell’Ufficio federale. 4 In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l’Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni: a. numero dell’edificio del Cantone o del Comune; b. appartenenza dell’edificio a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali; c. superficie al suolo; d. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune; e. ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni). 5 L’Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e definisce, d’intesa con i Cantoni, in quale forma vanno forniti i dati.
Art. 8 Interfacce 1 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale regola le modalità e le condi- zioni tecniche generali per lo scambio elettronico dei dati e l’allestimento delle ri- spettive interfacce. 2 L’Ufficio federale definisce i necessari controlli e standard di qualità per la ripresa elettronica dei dati dai registri degli edifici e delle abitazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 e da altre fonti conformemente all’articolo 6.
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Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 9 Principi 1 L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel Registro sottostanno alle disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale e della legge del 19 giugno 1992 3 sulla protezione dei dati. 2 L’utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel REA federale soggiac- ciono alle disposizioni degli articoli 10-16, a prescindere dalla fonte iniziale da cui tali dati provengono.
Art. 10 Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell’Ufficio federale 1 Il REA funge da base di dati per le rilevazioni statistiche dell’Ufficio federale.
2 In base ai dati del REA l’Ufficio federale può in particolare:
a. realizzare elaborazioni statistiche nel ramo delle costruzioni e delle abita- zioni; b. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici; c. eseguire stime nel quadro di rilevazioni statistiche parziali. 3 L’Ufficio federale può inoltre completare informazioni statistiche con dati conte- nuti nel REA, conformemente all’articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla sta- tistica federale.
Art. 11 Comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione 1 Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l’esecuzione di lavori statistici, l’Ufficio federale può rendere noti, conformemente all’articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, i dati contenuti nel REA o consentirne l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle
caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3, agli altri servizi pubbli- ci della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale. 3 Al termine dei lavori, gli utilizzatori dei dati dei registri di cui al capoverso 2 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati messi a loro disposizione o a certificarne per scritto la distruzione.
3 RS 235.1
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Art. 12 Comunicazione dei dati per l’esecuzione di compiti legali 1 Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l’esecuzione di compiti lega- li, l’Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro ter- ritorio o consentire loro l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausilia- rie, conformemente all’articolo 5 capoverso 3. 2 Le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni possono essere utilizzate per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti, conformemente all’arti- colo 5: a. numero dell’edificio dell’Ufficio federale (EGID); b. numero dell’edificio del Cantone o del Comune; c. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo; d. stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito); e. categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale); f. numero di piani; g. numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde); h. numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID); i. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune; j. piano dell’abitazione; k. ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni); l. numero di stanze o locali abitabili. 3 I servizi pubblici autorizzati a utilizzare dati dei registri garantiscono, mediante adeguate misure organizzative e tecniche, che: a. questi dati sono utilizzati unicamente per i compiti legali riconosciuti come tali; b. questi dati non sono resi accessibili a terzi né direttamente né su carta o su supporto informatico; c. le esigenze generali in materia di protezione dei dati sono garantite. 4 L’utilizzazione dei dati soggiace inoltre alle disposizioni determinanti dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 13 Comunicazione dei dati per altri scopi 1 L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici allo scopo di armonizzare e coordinare i registri: a. numero dell’edificio dell’Ufficio federale (EGID); b. numero dell’edificio dell’Ufficio federale e nome del Comune; c. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo.
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2 Con l’accordo esplicito degli uffici cantonali o comunali delle misurazioni catastali e conformemente alle loro disposizioni, l’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici per scopi diversi da quelli men- zionati negli articoli 11 e 12: a. numero dell’immobile (numero della particella); b. punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio). 3 La scelta di edifici, i cui dati sono resi noti conformemente all’articolo 13, può essere limitata unicamente con l’ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso 1. 4 L’utilizzazione e la comunicazione degli altri dati del registro per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12, in particolare per il commercio di indirizzi o per altri scopi commerciali, sono vietate.
Art. 14 Comunicazione di nomenclature ed elenchi L’Ufficio federale può comunicare, su carta o su supporto informatico, le nomen- clature e gli elenchi utilizzati nel REA a servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati.
Art. 15 Servizi pubblici autorizzati ad accedere ai dati 1 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 11 capoverso 1: a. Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (RegF); b. Ufficio federale di topografia (S+T) c. Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT); d. Ufficio federale delle abitazioni (UFAB); e. Ufficio federale dell’energia (UFE); f. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP); g. Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG); h. Ufficio federale di veterinaria (UFV). 2 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per l’esecuzione di compiti legali, conformemente all’articolo 12 capoverso 1: a. uffici cantonali e comunali di statistica (UCSTAT); b. uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione (UCCP); c. uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti (UCCA); d. uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali (UCMC); e. uffici cantonali e comunali del registro fondiario (UCRF); f. uffici cantonali e comunali di stima (UCS).
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3 L’estensione dell’accesso in linea e il diritto di consultare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.
Art. 16 Emolumenti 1 Per la comunicazione dei dati, l’Ufficio federale riscuote, fatto salvo l’articolo 13 capoverso 2, un emolumento conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19934 su- gli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
2 La comunicazione dei dati e l’accesso in linea al REA sono gratuiti per:
a. i servizi della Confederazione; b. i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni; c. i servizi pubblici che rilevano dati per l’aggiornamento del REA; d. altri servizi che eseguono mandati federali; e. l’esecuzione di compiti legali conformemente all’articolo 12.
3 I dati menzionati negli articoli 13 capoverso 1 e 14 possono essere comunicati
gratuitamente, se sono utilizzati per l’armonizzazione e il coordinamento di registri amministrativi.
Sezione 4: Sicurezza dei dati
Art. 17 La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 10 giugno 19916 con- cernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell’Ammini- strazione federale.
Disposizioni finali
Art. 18 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 30 giugno 19937 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi stati- stici delle unità amministrative della Confederazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 La fornitura di dati personali secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge e di dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti o del Registro federale degli edi-
4 RS 431.09 5 RS 235.11 6 RS 172.010.59 7 RS 431.09
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fici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica è disciplinata dalle disposi- zioni della presente ordinanza.
Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.
31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 15)
Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni RegF S+L UFPT UFAB UFV UFAFP UFAG UFV UCS UCC UCCA UCMC UCRF UCS
Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e pianificazione Esecuzione compiti legali Caratteristiche degli edifici Numero fed. X X X X X X X X X X X X X X dell’edificio (EGID) N. UST e nome del X X X X X X X X X X X X X X Comune Numero della particella – – – – – – – – X X – X X X Numero ufficiale – – – – – – – – X X X X X X dell’edificio Ind. edificio, incl. NPA X X X X X X X X X X X X X X e luogo Coordinate dell’edificio X X X X X X X X X X – X X X Unità territoriali X X X X X X X X X X – – – – infracomunali Stato dell’edificio X X X X X X X X X X X X X X Categoria dell’edificio X X X X X X X X X X X X X X Anno / epoca di X X X X X X X X X X – X X X costruzione Anno / epoca della X X X X X X X X X X – X X X ristrutturazione Anno della demolizione X X X X X X X X X X – X X X Superficie dell’edificio – X X X X X X X X X – X – – Numero di piani X X X X X X X X X X X X X – Numero di locali X – X X X X X X X X X – X X abitabili separati Sistema di riscaldamento – – X X X X X X X X – – – X Fonti energetiche – – X X X X X X X X – – – X riscaldamento / acqua calda Caratteristiche dell’abitazione Numero fed. X – X X X X X X X X X – X X dell’edificio (EGID) Numero fed. X – X X X X X X X X X – X X dell’abitazione (EWID) Numero ufficiale – – – – – – – – X X X – X X dell’abitazione Piano – – – X – – – – X X X – X X Ubicazione – – – – – – – – X X X – X X Tipo di utilizzazione X – X X X X X X X X X – X X Numero di stanze o X – X X X X X X X X X – X X locali abitabili Superficie X – X X X X X X X X – – X X Installazione fissa X – X X X X X X X X – – X X di cucina
– = accesso in linea impossibile X = accesso in linea L’accesso in linea per l’esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.
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