AS 2000 180
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 17 dicembre 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura 1, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’or- dinanza del 7 dicembre 1998 2 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate)
07.41 Fresco, non salato 0405.1011 1100
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente do- ganale parziale n. 07.41.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
17 dicembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger