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AS 2000 1805

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale

Concluso il 16 aprile 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 luglio 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone detti qui di seguito Parti contraenti nell’intento di agevolare il traffico turistico tra i due Stati per i titolari di un passa- porto diplomatico, di servizio o speciale e allo scopo di rafforzare una collabora- zione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. I cittadini di entrambi gli Stati, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, valido o rilasciato dal proprio Paese, che si recano nell’altro Stato in mis- sione ufficiale come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o come collaboratori presso un’organizzazione internazionale sono esonerati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione. 2. Il loro invio in missione e la loro funzione vengono previamente notificati all’al- tro Stato per via diplomatica. Essi ricevono una carta di legittimazione dallo Stato di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai loro familiari che vivono nella stessa economia domestica e sono in possesso di un passaporto valido ufficiale o ordinario.

Art. 2 I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero diplomatico, di servizio o spe- ciale, valido, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o con- solare della Svizzera né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazio- nale in Macedonia non necessitano di alcun visto, per l’entrata in Macedonia, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non vi esercitino alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 3 I cittadini macedoni titolari di un passaporto macedone diplomatico, di servizio o speciale, valido, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Macedonia né rappresentanti macedoni presso un’organizzazione

RS 0.142.115.202

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 1805).

1999-5530 1805

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto RU 2000

internazionale in Svizzera non necessitano di alcun visto per l’entrata in Svizzera, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non vi esercitino alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 4 Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di entrambi gli Stati domiciliati stabilmente nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto, sempreché siano in pos- sesso di un permesso di soggiorno valido.

Art. 5 In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti si informano in merito per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni prima, e mettono a disposizione corrispondenti specimen.

Art. 6 Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di con- formarsi alle leggi e ad altre prescrizioni giuridiche vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 7 Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato che potreb- bero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 8 Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi deri- vanti dall’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e regolarmente sulle disposizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 9 Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine, di sicurezza o di salute pubbli- ci, sospendere provvisoriamente, del tutto o in parte, l’applicazione delle disposi- zioni del presente Accordo. La sospensione e la sua soppressione devono essere no- tificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 10 Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto RU 2000

Art. 11

1 Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denun-

ciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.

2 Il presente Accordo si estingue se viene denunciato o sospeso l’Accordo del 16

aprile 1998 2 sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata.

Art. 12 Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che sono adempiute le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Fatto a Skopje il 16 aprile 1998 in due originali in lingua tedesca e macedone, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo macedone: Jakob Kellenberger Ogner Maleski

2 RS 0.142.115.209

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