AS 2000 186
Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica
Correzione
Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)
del 23 novembre 1994 (RU 1994 3050)
Invece di:
Art. 39 Voli notturni (dalle ore 22 alle ore 6) 1 I decolli e gli atterraggi di aeromobili a motore fra le ore 22 e le ore 6, qualunque sia il numero totale di movimenti.
Leggasi:
Art. 39 Voli notturni (dalle ore 22 alle ore 6) 1 I decolli e gli atterraggi di aeromobili a motore fra le ore 22 e le ore 6 vanno auto- rizzati con il massimo riserbo, qualunque sia il numero totale di movimenti.
25 gennaio 2000 Cancelleria federale
186 2000-0140