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AS 2000 2032

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 24 luglio 2000

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2000.

24 luglio 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch