AS 2000 209
AS 2000 209
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 10 dicembre 1999
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Per i foraggi delle voci 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all’ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all’allevamento di pulcini da ingrasso sono restituiti a richiesta: a. il 25 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingras- so siano stati macellati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1999; b. il 15 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingras- so siano stati macellati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2000.
II L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Nuove agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5911. Stoffe per carde, con intercalazione o per la fabbricazione di 5.–
10 00 spalmatura di gomma o di sostanze guarniture di carde
simili 6309. Oggetti da rigattiere, di materie tessili, per la sfilacciatura o per –.03
00 00 recanti tracce apprezzabili di uso e pre- la fabbricazione di strofi-
sentati alla rinfusa o in balle, sacchi nacci o imballaggi simili
1 RS 631.146.31
1999-5783 209
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2000
2. Agevolazioni doganali modificate
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2102. Sospensioni di lievito «Metiozim» per l’estrazione della 1.–
10 99 materia farmaceutica
di base «S-adenosil-L- metionina (SAMe)»
4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di –.35
11 00 diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, pannolini
19 00 e simili
29 00
21 00 –.10
3. Modifica di aliquote di dazio
Voce di tariffa Aliquota attuale: Sostituire con:
1701. 35.05 35.20 11 00 12 00
III La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.
10 dicembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger