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AS 2000 2157

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 20 dicembre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 23 dicembre 1997 Entrata in vigore il 23 dicembre 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sugli ammontari complessivi dei salari pagati dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

RS 0.672.978.51

1 Dal testo originale francese (RO 2000 2157).

2 RU 2000 2156

2000-1110 2157

Doppie imposizioni. Acc. con il Venezuela RU 2000

b) per quanto concerne il Venezuela: (i) l’imposta sul reddito, e (ii) l’imposta sugli attivi industriali e commerciali; (qui di seguito indicate quali «imposta venezuelana»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che

verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie o derivanti da scommesse.

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) il termine «Venezuela» designa la Repubblica del Venezuela; c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; f) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad ecce- zione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; g) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato con- traente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne il Venezuela, il direttore del Servizio nazionale integrato dell’Amministrazione fiscale (Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria – SENIAT), il suo rappresentante autorizzato

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o l’autorità designata dal Ministro delle finanze come autorità compe- tente ai fini della Convenzione. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legi- slazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali come pure le autorità e istituzioni di detto Stato, detta suddivisione politica o detto ente locale. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la que- stione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale;

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c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi dalla data dell’inizio effetti- vo dei lavori. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare al- tre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che que- sta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non co- stituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette so- cietà una stabile organizzazione dell’altra.

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Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono im- ponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’im- presa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

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6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa. 2. Se la sede di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si tro- va il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’imma- tricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata impo- sta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato con- traente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiun- gere un accordo sulle rettifiche agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettifica gli utili di un’impresa nei casi previsti dal pa- ragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso dopo cinque anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifi-

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ca sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi saranno esonerati dall’imposta in questo Stato contraente se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di perso- ne) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione genera- trice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14, a seconda dei casi. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’al- tro Stato contraente, detto altro Stato non può percepire alcuna imposta sui dividen- di pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di

detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effet- tivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non di- stribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così ap- plicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le au- torità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente del- l’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se sono pagati su un’obbligazione, su un’atte- stazione di debiti o su un altro titolo analogo del Governo di questo Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale; b) gli interessi provenienti dalla Svizzera pagati a un residente del Venezuela sono imponibili soltanto in Venezuela se sono pagati per un prestito accor- dato, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicu- rato da un istituto ufficiale per lo sviluppo delle esportazioni oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le auto- rità competenti degli Stati contraenti; oppure c) gli interessi provenienti dal Venezuela pagati a un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un prestito accordato, ga- rantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato con- formemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di pegno ipotecario o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti tito- li. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del pre- sente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo i casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli inte- ressi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile orga- nizzazione o la base fissa.

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7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e conformemente alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i na- stri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino ef- fettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo i casi. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef-

fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato conve- nuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di cia-

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scuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Conven- zione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni im- mobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile orga- nizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono impo- nibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico in- ternazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui attivi sono princi- palmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende segnatamente le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimu- nerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunera- zioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.

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2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale in considera- zione, e b) le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le di- sposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni so- no svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabi- lito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.

Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre ri- munerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

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Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono im- ponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadi- nanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e pensio- ni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o com- merciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che sog- giorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Con- venzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo i casi.

Doppie imposizioni. Acc. con il Venezuela RU 2000

Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati nell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponi- bile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Per quanto concerne la Svizzera:

a) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili in Venezuela, la Svizzera esenta da imposta tali redditi o detto patrimonio, sal- ve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta affe- rente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, ap- plicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione; tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Venezuela. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividenti, interessi o canoni che, se- condo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Venezue- la, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Venezuela, secondo le disposizioni de- gli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto re- sidente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corri- sponde al reddito imponibile in Venezuela, o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Vene- zuela sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni.

Doppie imposizioni. Acc. con il Venezuela RU 2000

c) Qualora riceva dividendi da una società residente del Venezuela, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

2. Per quanto concerne il Venezuela:

Qualora un residente di Svizzera tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili in Svizzera, il Vene- zuela esenta dall’imposta tali redditi o tale patrimonio.

Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nono- stante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-

traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determina- zione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sa- rebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridi-

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ci previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’impo- sizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato con- traente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’ap- plicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. In particolare, tranne nei casi di frode o di omissione volontaria, le autorità competenti possono concertar- si per tentare di trovare un accordo in merito alla ripartizione degli utili fra un resi- dente di uno Stato contraente e le persone associate di cui all’articolo 9. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ri- correre ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Ai fini dell’applicazione della Convenzione, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica o di un’agenzia consolare di uno Stato contraente, situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo e che possiede la cittadinanza dello Stato accreditante, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio, dei residenti di detto Stato. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un’agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano nel territorio di uno Stato contraente e non sono trattati, in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Caracas il più presto possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

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a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione; b) alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o do- po tale data.

Art. 28 Denuncia La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via di- plomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile agli anni fiscali che comin- ciano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Caracas, il 20 dicembre 1996, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Venezuela: Ernst Iten Miguel Angel Burelli Rivas

Traduzione 3 Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela, all’atto della firma della Convenzione conclusa fra i due Stati a Caracas il 20 dicem- bre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 2 e 23

Resta inteso che, nel caso del Venezuela, l’imposta sugli attivi industriali e commer- ciali è considerata un’imposta sul reddito ai sensi della presente Convenzione.

2. Ad art. 4

a) Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che, nel caso del Venezuela, l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende ogni persona o società residente assoggettata, secondo il principio della ter- ritorialità, al sistema d’imposizione venezuelano. b) Resta inteso che, se il Venezuela passa dall’attuale sistema d’imposizione secondo il principio della territorialità a un sistema d’imposizione sulla base del reddito universale, il paragrafo 1 dell’articolo 4 sarà sostituito dalla se- guente disposizione: L’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, una sua suddivisione poli- tica o un suo ente locale. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

3. Ad art .7

a) Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 7, resta inteso che i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di equipaggia- menti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili d’impresa ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a se- conda dei casi. b) Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un’attività nell’altro Stato contraente

3 Dal testo originale francese (RO 2000 2174).

2000-1110 2173

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per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo ri- cevuto dall’impresa bensì unicamente sulla base della parte dei compensi globali attribuibile all’attività effettiva della stabile organizzazione per que- ste vendite o questa attività. Nei casi di contratti di studio, di fornitura, d’installazione o costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, op- pure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non saranno determinati sulla base dell’importo complessivo degli introiti corrispondente al contratto concluso, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede dell’impresa so- no imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è un residente. c) Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che spese di tale genere sono de- ducibili conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti; tutta- via, le disposizioni del paragrafo 3 sono applicabili per quanto concerne le spese che sono direttamente legate all’attività della stabile organizzazione o che sono ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione. Nel caso del Venezuela, le disposizioni del paragrafo 3 sono applicabili sol- tanto se il Venezuela passa dal sistema d’imposizione secondo il principio della territorialità al sistema d’imposizione sulla base del reddito universale. Fino a tal momento, ai fini della determinazione degli utili imponibili di una stabile organizzazione, gli interessi, i canoni e le altre spese sono deducibili secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni come se fossero stati contratti da un’impresa residente.

4. Ad art. 7 e 9

Con riferimento agli articoli 7 e 9, qualora le informazioni di cui dispone l’autorità competente siano insufficienti al fine di determinare gli utili di un’impresa imponi- bili in questo Stato conformemente all’articolo 7 o all’articolo 9 della Convenzione, nessuna disposizione di questi articoli impedisce che, in circostanze speciali, venga applicata una legge di questo Stato al fine di determinare gli utili imponibili di un’impresa, a condizione che detta legge sia applicata, nella misura in cui lo per- mettano le informazioni a disposizione dell’autorità competente, conformemente ai principi di detti articoli.

5. Ad art. 10 e 11

Qualora dividendi o interessi in Svizzera siano sgravati d’imposta conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e, secondo la legislazione in vigore in Venezuela, essi siano considerati redditi di fonte estera e come tali esenti dall’im- posta in Venezuela, la Svizzera può imporre questi dividendi o questi interessi all’a- liquota legalmente prevista dal diritto interno svizzero.

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Tuttavia, le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono applicabili se il beneficiario ef- fettivo di questi redditi è una persona fisica o il Governo della Repubblica del Vene- zuela, oppure uno degli Stati o un Comune del Venezuela, oppure una società pub- blica o privata residente del Venezuela, – se la Repubblica del Venezuela, uno degli Stati o un Comune del Venezuela detengono almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale azionario di questa società, o – se questa società è controllata da un residente del Venezuela o di Svizzera, o da un residente di un Paese terzo nella misura in cui questo residente benefi- ci, in base alla Convenzione fra questo Paese e la Svizzera, di un’aliquota d’imposta in questo Paese terzo bassa almeno quanto l’aliquota applicabile in base alla presente Convenzione, o – se la principale categoria di azioni di questa società è negoziata in misura rilevante e con regolarità alla borsa di Maracaibo o di Caracas oppure ad al- tre borse sulle quali le autorità competenti si siano messe d’accordo, a condizione che questa società che riceve i redditi in Venezuela ne sia il beneficia- rio effettivo.

6. Ad art. 12

Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 12, le rimunerazioni pagate per analisi o studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori e servizi speciali di inge- gneria oppure per attività o servizi di consulenza non sono considerate compensi pagati per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14, secondo i casi.

7. Ad art. 23

Nonostante il paragrafo 2 dell’articolo 23, se il Venezuela adotta un’imposizione sulla base del reddito universale le doppie imposizioni saranno eliminate come se- gue: a) Qualora un residente del Venezuela tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili in Svizzera, il Venezuela computa sull’imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio del suddetto residente un importo pari all’imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera; la somma così computata non può, tutta- via, eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera; e b) qualora i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente del Vene- zuela siano, conformemente alle disposizioni della Convenzione, esenti da imposta in questo Stato, il Venezuela può tuttavia, per calcolare l’ammon- tare dell’imposta sul resto dei redditi o del patrimonio di questo residente, includere nella base di tassazione i redditi o il patrimonio esenti da imposta.

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8. Ad art. 24

Nel caso del Venezuela, le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 24 sono appli- cabili soltanto se il Venezuela abbandona il suo sistema d’imposizione secondo il principio della territorialità. Fino a tale momento, ai fini della determinazione degli utili imponibili di un’impresa, gli interessi, i canoni ed altre spese non sono deduci- bili secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni come se fossero stati contratti da un’impresa residente.

Fatto a Caracas, il 20 dicembre 1996, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Venezuela: Ernst Iten Miguel Angel Burelli Rivas

Doppie imposizioni. Acc. con il Venezuela RU 2000

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.) | Lexipedia | Lexipedia