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AS 2000 259

Regolamento dei funzionari 2

Regolamento dei funzionari (2) (RF 2)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 1993 1 è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore dei salari per il 2000 1 La Posta è autorizzata, nel suo settore, a stabilire essa stessa l’indennità di rincaro, la riduzione degli aumenti ordinari e straordinari del salario nonché l’entità del sa- crificio salariale dei quadri. 2 Le FFS sono autorizzate, sino alla fine del 2000, a disciplinare esse stesse la durata del lavoro e le misure salariali in base al risultato dei negoziati con le associazioni del personale. Le aliquote in vigore prima del 1° giugno 2000 per l’indennità per servizio domenicale rimangono invariate.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1847

1 RS 172.221.102.1

1999-6099 259

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