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AS 2000 2635

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita 1 Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo antici- pato della rendita d’invalidità.

2 Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS 2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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