AS 2000 265
Regolamento degli impiegati
Regolamento degli impiegati (RI)
Modifica del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il regolamento degli impiegati del 10 novembre 19591 è modificato come segue:
Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2000
1 Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre
19942 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Con- federazione non sono più ridotti a partire dal 1° gennaio 2000.
2 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 49 è ridotta di una quota
(374 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 3 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 46 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 4 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 47 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 48 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1999. 5 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 60 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non era già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 60 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 48 capoverso 1.